Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11101/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma, compresa la condanna per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio stabilito dalla Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per un tentativo di furto aggravato in concorso. L’unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: secondo le ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la pena irrogata e i relativi aumenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata indicava i criteri seguiti per la determinazione della pena in modo coerente con la concreta entità del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio per cui il grado di specificità della motivazione sugli aumenti di pena dipende dalla loro misura.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 c.p.

    La sentenza di merito riguardava un reato commesso in concorso di persone e nella forma tentata, qualificato come furto con aggravanti specifiche.

  • Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800

    Il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata espone i criteri di determinazione della pena in modo coerente con la concreta entità della sanzione irrogata.
  • La motivazione sugli aumenti di pena non richiede un livello uniforme e astratto di analiticità, ma va calibrata sulla misura degli aumenti stessi: quanto minore è l’incidenza della variazione sanzionatoria, tanto meno intensa può essere la motivazione richiesta.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare genericamente la pena, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.