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Legge

L.R. Lombardia 21/2019

Seconda legge di semplificazione 2019

Normativa regionaleL.R. Lombardia 21/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 10 dicembre 2019, n. 21 introduce modifiche puntuali a numerose leggi regionali e regolamenti su tributi, agricoltura, sanità, servizi abitativi, trasporto pubblico locale, opere sismiche, edilizia e aree sciabili. Contiene anche regole transitorie, con effetti differiti per alcune disposizioni tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2020 e termini specifici per aggiornamenti, rinnovi e delibere.

Seconda legge di semplificazione 2019: modifiche a tributi, agricoltura, sanità, servizi abitativi, trasporti, sismica, edilizia e impianti sportivi

Seconda legge di semplificazione 2019

La legge regionale Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019 interviene in modo puntuale su diversi settori dell’ordinamento regionale, con finalità di semplificazione e riordino. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina tributaria, agricola, sanitaria, dei servizi abitativi pubblici, del trasporto pubblico locale, della vigilanza sismica, del governo del territorio e delle aree sciabili attrezzate.

Ambito istituzionale e tributario

Viene modificato il testo unico regionale in materia tributaria, sostituendo nell’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 91 il riferimento alla “Giunta regionale” con quello del “dirigente della competente struttura tributaria”. La scelta sposta quindi la competenza da un organo politico a una struttura dirigenziale.

Ambito economico e agricoltura

Nel testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 69 sostituisce il riferimento al “direttore generale” con quello del “dirigente competente”. Anche in questo caso l’intervento è di riallocazione della competenza amministrativa.

Ambito sociale e sanitario

Nel testo unico regionale in materia di sanità, il comma 19 dell’articolo 7 viene riformulato ampliando l’elenco delle funzioni richiamate. Il rinvio passa dalle lettere a), b), d) e f) dell’articolo 6, comma 3, alle lettere b), d), e), f) e g).

Servizi abitativi pubblici: indigenza, programmi sociali e aggiornamento delle anagrafi

La disciplina dei servizi abitativi pubblici viene modificata in più punti.

Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza assegnatari di unità abitative, è previsto l’inserimento in programmi di recupero dell’autonomia economica e sociale definiti dai servizi sociali comunali. Se il nucleo non aderisce o non partecipa a tali programmi, oppure se vengono meno le condizioni di fragilità sociale, cessano il contributo regionale di solidarietà e ogni ulteriore forma di sostegno pubblico collegata al servizio abitativo pubblico assegnato.

Vengono inoltre soppressi alcuni riferimenti alla presa in carico da parte dei servizi sociali comunali nei procedimenti di assegnazione e permanenza. Per il contributo regionale di solidarietà, è prevista la decadenza in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi sociali o di venir meno della fragilità sociale.

Dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gestori devono aggiornare con cadenza biennale l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il 30 aprile di ciascun anno. Sono dettate regole transitorie per l’aggiornamento 2019-2020, con esonero per chi abbia già aggiornato nel 2019 usando redditi e patrimonio 2018.

Le modifiche si applicano anche agli avvisi pubblici già pubblicati, se alla data di entrata in vigore della legge non è ancora scaduto il termine per presentare domande.

Trasporto pubblico locale

La legge riorganizza la composizione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e le regole di riparto delle quote di partecipazione tra Regione, province, Città metropolitana e comuni.

Per l’agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, come per le agenzie di ambiti pluriprovinciali e di ambito provinciale, vengono fissati criteri vincolanti di riparto e un termine per la deliberazione della Giunta regionale: 31 marzo 2020. È inoltre previsto il rinnovo degli organi delle agenzie entro dieci mesi dalla deliberazione, l’adeguamento statutario entro novanta giorni, la nomina dei rappresentanti dei comuni non capoluogo entro quarantacinque giorni e la permanenza in carica degli organi uscenti fino al rinnovo.

Le decisioni assembleari indicate dalla norma sono adottate con quorum rafforzato. Se le agenzie non attuano le disposizioni nei termini, si applica la sanzione prevista dalla disciplina regionale. Sono fatti salvi gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della legge.

La legge modifica anche la disciplina delle commissioni tecniche provinciali in materia di trasporti, sopprimendo dal 1° marzo 2020 la partecipazione dei rappresentanti della Giunta regionale, con conseguente cessazione dei relativi incarichi.

In materia di trasporti eccezionali e autorizzazioni stradali, viene introdotta una disciplina transitoria legata all’operatività dell’archivio stradale regionale, con sostituzione temporanea di nulla osta e pareri mediante cartografie o elenchi pubblicati dagli enti proprietari delle strade. È inoltre previsto l’uso del programma informatico messo gratuitamente a disposizione da Regione Lombardia per la gestione delle domande autorizzatorie.

Vigilanza sismica e contributi ai comuni

Nel testo sulla vigilanza in zone sismiche, la Regione può assegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi ai comuni singoli o associati, o alle loro organizzazioni rappresentative, a supporto delle funzioni loro attribuite. Sono inoltre rimodulati i riferimenti agli interventi per opere ed edifici strategici o rilevanti, mentre vengono abrogati due commi della disciplina previgente.

Governo del territorio e consulenza edilizia preliminare

Nel testo unico sul governo del territorio, viene introdotta la possibilità per il proprietario o altro avente titolo di richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari prima della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Il Comune deve rispondere entro trenta giorni, coinvolgendo se necessario altre amministrazioni. La consulenza preistruttoria è gratuita, salvo i diritti di segreteria.

Impiantistica sportiva e aree sciabili attrezzate

La disciplina regionale sulle attività motorie e sportive viene aggiornata ridefinendo la rubrica dell’articolo dedicato alle aree sciabili attrezzate e abrogando il previgente comma 1. La Giunta regionale individua le aree sciabili attrezzate nell’ambito delle aree destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, su proposta delle comunità montane e previo parere di un comitato tecnico di esperti.

Sono salvi gli effetti delle aree sciabili delimitate e degli atti già adottati sulla base della disciplina previgente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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