L.R. Valle d'Aosta 10/2023
Disciplina dell’imposta di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola l’imposta di soggiorno in Valle d’Aosta, dovuta da chi alloggia nelle strutture ricettive e negli alloggi a uso turistico, con criteri, riduzioni ed esenzioni fissati dai Comuni entro i limiti e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Dal 1° maggio 2024 sostituisce la precedente disciplina regionale, abrogata da tale data.
Disciplina dell’imposta di soggiorno in Valle d’Aosta
Disciplina dell’imposta di soggiorno in Valle d’Aosta
La legge disciplina, nel territorio della Valle d’Aosta, l’applicazione dell’imposta di soggiorno in coerenza con la normativa statale e con le norme di attuazione dello Statuto speciale. Definisce i soggetti tenuti al tributo, i limiti di quantificazione, le riduzioni ed esenzioni, gli adempimenti dei gestori e dei locatori, nonché la destinazione del gettito e il regime transitorio.
Ambito di applicazione e soggetti passivi
L’imposta è applicata da tutti i Comuni della regione e grava su chi alloggia, oppure sosta con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate sul territorio regionale e negli alloggi a uso turistico definiti dalla normativa regionale in materia di locazione per finalità turistiche.
Sono ricompresi tra le strutture turistico-ricettive:
- alberghi, residenze turistico-alberghiere, comprese quelle a proprietà frazionata, e alberghi diffusi;
- case per ferie, anche autogestite, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti tappa escursionistici, affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze;
- campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta degli autocaravan;
- strutture agrituristiche.
Non sono invece considerati strutture turistico-ricettive, ai fini dell’imposta, i locali invernali dei rifugi alpini, i bivacchi fissi, gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda.
Misura del tributo e criteri di applicazione
Il Comune territorialmente competente applica l’imposta secondo un principio di gradualità, entro un importo compreso tra 0,50 euro e 5 euro per notte di soggiorno.
La disciplina distingue i criteri di calcolo:
- per le aziende alberghiere e i complessi ricettivi all’aperto, l’imposta è determinata per persona in base al livello di classificazione;
- per le strutture extralberghiere, salvo le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche, l’imposta è determinata per persona in base al prezzo medio;
- per le case per ferie autogestite, l’imposta è in misura fissa per persona;
- per le aree attrezzate per la sosta degli autocaravan, l’imposta è in misura fissa per autocaravan;
- per gli alloggi a uso turistico, l’imposta è in misura fissa per persona ed è articolata in funzione della classificazione turistica del Comune, come definita dal piano territoriale paesistico.
Deliberazione regionale e disciplina comunale
La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le Commissioni consiliari competenti e le associazioni più rappresentative del settore, stabilisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell’imposta, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima, le scadenze per dichiarazioni e versamenti e ogni altro aspetto procedimentale.
La deliberazione regionale:
- è adottata entro il 30 giugno di ogni anno;
- ha efficacia dal 1° maggio dell’anno successivo a quello di adozione;
- se non adottata entro il termine, la disciplina si intende prorogata di anno in anno.
I Comuni, con propria deliberazione, fissano la misura dell’imposta nel proprio territorio nel rispetto della disciplina regionale. Possono aumentare la misura minima fino al 50% e comunque entro il tetto massimo di 5 euro per notte.
Se la Giunta regionale aumenta la misura minima oltre quella stabilita dal Comune, il Comune deve adeguarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno; la nuova deliberazione comunale produce effetti dal momento di decorrenza della delibera regionale. Se il Comune non provvede, si applica la misura minima regionale.
Al di fuori di tale ipotesi, la deliberazione comunale è adottata entro il 31 dicembre ed è efficace dal 1° maggio dell’anno successivo; in mancanza, la misura si intende prorogata.
Riduzioni ed esenzioni
La misura dell’imposta, comprensiva delle eventuali maggiorazioni comunali, è ridotta del 50%:
- per i gruppi organizzati composti da almeno 25 partecipanti;
- nel periodo 1° maggio-15 giugno e 1° ottobre-30 novembre di ogni anno.
Quando ricorrono entrambe le condizioni, la riduzione stagionale si applica all’importo già ridotto per il gruppo organizzato.
Sono esenti dal pagamento:
- chi alloggia per più di sette giorni consecutivi, dall’ottavo pernottamento in poi;
- autisti di pullman e accompagnatori turistici che assistono gruppi di almeno 25 partecipanti, se usufruiscono di soggiorni gratuiti;
- minori di 15 anni;
- residenti nei Comuni della Valle d’Aosta;
- volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana, nonché persone ospitate in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o protezione civile nella Regione;
- persone con disabilità;
- richiedenti protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- soggetti alloggiati temporaneamente per provvedimenti di autorità pubbliche in situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o straordinari;
- scolaresche di ogni ordine e grado, compreso l’universitario, e i relativi autisti e accompagnatori.
Destinazione del gettito
I Comuni destinano il gettito dell’imposta a interventi di promozione turistica e valorizzazione del territorio, nonché a manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali.
In particolare, le risorse possono essere impiegate per:
- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, anche in collaborazione con Regione, Ufficio regionale del turismo, altri enti locali, associazioni, fondazioni e privati;
- investimenti per migliorare immagine e qualità dell’accoglienza turistica;
- progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche intercomunali;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici.
Adempimenti dei gestori e dei locatori
I gestori delle strutture ricettive e i locatori degli alloggi a uso turistico devono, entro le scadenze fissate dalla deliberazione regionale:
- presentare al Comune competente una dichiarazione con il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, indicando separatamente gli aventi diritto a esenzioni e riduzioni e l’ammontare complessivo dell’imposta riscossa;
- versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.
Vigilanza e controlli
Per verificare la corretta applicazione della legge, i Comuni e le loro forme associative possono utilizzare i dati ISTAT sulle presenze, anche riferiti a una singola struttura o a un singolo alloggio a uso turistico situati nel proprio territorio.
Sanzioni
Per omessa o infedele dichiarazione e per omesso, ritardato o parziale versamento si applicano ai gestori e ai locatori le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le medesime condotte.
Poteri sostitutivi
In caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori previsti dalla legge, si applica l’articolo 70quater della legge regionale 54/1998. Gli eventuali oneri derivanti dall’esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del Comune inadempiente.
Regime transitorio e decorrenza
In prima applicazione, la deliberazione regionale deve essere adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; i Comuni devono adottare la propria deliberazione entro 60 giorni da quella regionale. La nuova imposta si applica dal 1° maggio 2024.
Fino al 30 aprile 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella deliberazione regionale adottata ai sensi della legge finanziaria 2012/2014.
Dal 1° maggio 2024 sono abrogati l’articolo 32 della legge regionale 30/2011 e l’articolo 35 della legge regionale 13/2014.
Invarianza finanziaria
La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né minori entrate né maggiori spese, per il bilancio in corso e per gli esercizi successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 lug 2023L.R. Valle d'Aosta 11/2023
- Legge · 17 lug 2023L.R. Valle d'Aosta 9/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Valle d'Aosta 14/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Valle d'Aosta 13/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Valle d'Aosta 12/2023
- Legge · 7 ago 2023L.R. Valle d'Aosta 18/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →