L.R. Valle d'Aosta 18/2023
Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, e 21 gennaio 2003, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 7 agosto 2023, n. 18 istituisce e disciplina l’accompagnatore di media montagna, modifica la l.r. 7/1997 sulle guide alpine e la l.r. 1/2003 sulla guida escursionistica naturalistica. Prevede abilitazione, iscrizione in elenco speciale, aggiornamento professionale, regole per terreni innevati, trasferimenti e disposizioni transitorie con finestre fino al 31 agosto e 31 dicembre 2023 per alcuni riconoscimenti.
Introduzione e disciplina dell'accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta e modifiche alle norme su guide alpine e guida escursionistica naturalistica
Introduzione dell’accompagnatore di media montagna in Valle d’Aosta
La legge regionale Valle d’Aosta 7 agosto 2023, n. 18 amplia l’offerta turistica regionale introducendo la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, in coerenza con la normativa statale sulla professione di guida alpina. Il provvedimento modifica principalmente la l.r. 7 marzo 1997, n. 7, e, per coordinamento, la l.r. 21 gennaio 2003, n. 1.
Inquadramento della professione e ambito di attività
La disciplina individua l’accompagnatore di media montagna come il professionista che svolge, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone o gruppi in escursioni in zone di montagna e non, illustrando aspetti paesaggistici, naturalistici, antropologici, storici, etnografici ed enogastronomici del territorio. Rientrano anche attività divulgative ed educative su aree protette, siti minerari, parchi, riserve e visite guidate in musei di scienze naturali, strutture espositive naturalistiche ed ecologiche, orti, giardini botanici e simili.
L’attività di accompagnamento può svolgersi:
- in zone di media montagna;
- su pendii erbosi o detritici;
- su terreni innevati, anche con racchette da neve o ramponcini da trail running;
- senza limiti altitudinali.
Restano esclusi i ghiacciai e i terreni che richiedono tecniche e materiali alpinistici come corda, piccozza e ramponi. L’attività lungo sentieri è limitata ai tracciati classificati T, E ed EE.
Rapporto con altre professioni e attività consentite
L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna e al possesso dei requisiti previsti dalla legge. La norma precisa inoltre che le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono svolgere anche le attività proprie dell’accompagnatore di media montagna.
Tra le attività professionali delle guide alpine viene espressamente ricompreso anche l’accompagnamento di persone con disabilità.
Albo regionale, elenco speciale e gestione da parte dell’UVGAM
Vengono istituiti presso l’UVGAM l’albo professionale regionale delle guide alpine e l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. L’UVGAM gestisce entrambi gli strumenti e ne cura l’aggiornamento.
L’iscrizione all’albo e all’elenco speciale è richiesta per l’esercizio professionale. La disciplina dei trasferimenti da altre Regioni o Province autonome consente:
- per le guide alpine, il trasferimento nell’albo regionale;
- per gli accompagnatori di media montagna, il trasferimento nell’elenco speciale.
Per gli accompagnatori di media montagna il trasferimento e l’iscrizione sono subordinati, oltre che alla verifica dei requisiti soggettivi, anche all’accertamento di una adeguata conoscenza del territorio regionale e delle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche; tale verifica può avvenire anche mediante prove compensative. È richiesto inoltre il possesso di competenze sui terreni innevati e, se necessario, la frequenza di un corso teorico-pratico specifico con relativo esame, organizzati dall’UVGAM.
Requisiti di iscrizione e abilitazione
La domanda di iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine e all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna è presentata all’UVGAM, che verifica il possesso dei requisiti di legge. La legge aggiorna i requisiti richiamando anche le norme sugli aggiornamenti e sulla formazione specifica.
Per l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna sono previsti:
- superamento di test tecnico-attitudinali;
- frequenza di corsi teorico-pratici;
- superamento dei relativi esami, organizzati dall’UVGAM.
L’ammissione ai corsi e agli esami richiede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. Per l’attività su terreni innevati è imposto un ulteriore corso teorico-pratico integrativo, dedicato alla prevenzione dei rischi nivologici e alla gestione delle operazioni di soccorso, con superamento dei relativi esami.
Aggiornamento professionale e proroga in caso di forza maggiore
Gli accompagnatori di media montagna devono frequentare almeno ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall’UVGAM d’intesa con la Regione.
Se, per causa di forza maggiore, non è possibile rispettare il termine triennale:
- l’interessato frequenta il corso di aggiornamento immediatamente successivo;
- l’iscrizione nell’elenco speciale regionale è prorogata al massimo per due anni.
Regole su numero massimo di clienti e disciplina sanzionatoria
Per gli accompagnatori di media montagna il numero massimo di clienti accompagnabili nello svolgimento dell’attività è stabilito dall’UVGAM con proprio regolamento.
Alle violazioni relative a tale limite e ad altre disposizioni richiamate si applica un regime sanzionatorio specifico:
- la sanzione prevista per l’inosservanza del limite massimo di clienti;
- la medesima sanzione prevista per un’altra ipotesi prevista dal comma sanzionatorio generale della l.r. 7/1997.
Organizzazione professionale e rappresentanza
L’UVGAM ha anche il compito di promuovere la qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, favorire collaborazione e solidarietà tra i professionisti, migliorare l’organizzazione delle rispettive attività e promuovere corsi o iniziative formative di avvicinamento alle due professioni.
Gli accompagnatori di media montagna entrano a far parte del collegio regionale delle guide alpine; partecipano senza diritto di voto all’assemblea del collegio e eleggono:
- un proprio rappresentante nel direttivo del collegio regionale;
- un proprio rappresentante, senza voto, nel direttivo del collegio nazionale.
Società locali, adesione e attività disciplinare
La legge estende alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna la possibilità di aderire alle società locali del settore, purché esercitino stabilmente nella zona di competenza e accettino statuto e regolamenti.
Sono inoltre aggiornate le funzioni delle società locali e del sistema di rappresentanza, includendo gli accompagnatori di media montagna e le escursioni tra le attività rilevanti, nonché l’adozione di polizze di assicurazione collettiva a favore di guide alpine e accompagnatori di media montagna per somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente da infortunio in servizio.
Modifiche alla figura della guida escursionistica naturalistica
La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, è modificata nella parte dedicata alla guida escursionistica naturalistica. La figura viene ridefinita in termini più ampi, includendo l’accompagnamento di persone o gruppi per la conoscenza e valorizzazione del paesaggio, delle bellezze naturali e degli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi visitati.
Sono confermate e precisate le visite guidate in musei di scienze naturali, strutture espositive naturalistiche ed ecologiche, parchi, aree protette, centri visita, orti e giardini botanici. L’attività si svolge in montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di pareti rocciose e ghiacciai e di percorsi con difficoltà alpinistiche che richiedano corda, piccozza e ramponi.
Per i terreni innevati è richiesta una formazione specifica, con corso teorico-pratico ed esami organizzati dall’UVGAM, integrativi rispetto alla formazione ordinaria, finalizzati alla prevenzione dei rischi nivologici e alla gestione dei soccorsi.
Disposizioni transitorie per le guide escursionistiche naturalistiche
Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio verso il nuovo elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.
Possono chiedere il trasferimento senza ulteriori oneri formativi o prove le guide escursionistiche naturalistiche già iscritte all’elenco regionale alla data di entrata in vigore della legge e in possesso degli standard formativi UIMLA.
Le guide escursionistiche naturalistiche iscritte alla medesima data ma prive degli standard UIMLA possono comunque richiedere il trasferimento, ma solo dopo il completamento della formazione e il superamento dei relativi esami secondo parametri definiti dall’UVGAM e con modalità stabilite d’intesa con la Regione.
Dalla data di entrata in vigore della legge è interrotta l’iscrizione di nuovi soggetti nell’elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche, salvo i casi di riconoscimento di titoli ed esperienza professionale acquisiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri UE diversi dall’Italia, a condizione che:
- l’istanza di riconoscimento sia pervenuta entro il 31 agosto 2023;
- l’iscrizione sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2023.
Resta ferma, per quanto non derogato, l’applicazione delle ulteriori disposizioni della l.r. 1/2003 sulla professione.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è quantificato in 40.000 euro per il 2023 e in 50.000 euro annui a decorrere dal 2024. La copertura è posta a carico del bilancio regionale nel triennio 2023/2025 sulla Missione 7, Programma 01, Titolo 1. Dall’esercizio successivo al 2025 la spesa può essere rideterminata con legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
Valutazione di attualità della disciplina
La legge non risulta obsoleta: istituisce e disciplina una figura professionale ancora attuale e contiene disposizioni permanenti, salvo le finestre transitorie già esaurite nel 2023.
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