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Interpello

Risposta n. 120 del 20/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che il reddito debba essere tassato in Italia ai sensi dell'art.19 della Convenzione tra Italia e Germania

Imponibilità in Italia della borsa di studio percepita da un non residente (residente in Germania) per tirocinio presso un'amministrazione italiana ai sensi dell'art.19, par.1, lett.a) della Convenzione Italia-Germania

Il quesito

Se la borsa di studio debba essere assoggettata a tassazione in Italia o in Germania e se sia possibile ottenere il rimborso delle ritenute operate alla fonte in Italia

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, dato per assunto che il contribuente sia residente in Germania, ritiene che la borsa sia corrisposta da un ente pubblico italiano e pagata per servizi resi allo Stato; pertanto ricorrono le condizioni dell'art.19, par.1, lett.a) della Convenzione e il reddito è imponibile esclusivamente in Italia. Di conseguenza non spetta tassazione in Germania e le ritenute operate in Italia non sono rimborsabili. L'accertamento della effettiva residenza fiscale resta di competenza dell'Ufficio.

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