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Sentenza

Sentenza n. 1624/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1140/2026, quanto all’eliminazione degli abusi edilizi segnalati e al pagamento di 800 euro liquidati per spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (segnalante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza n. 1140/2026, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio del Comune sulla segnalazione di abusi edilizi trasmessa via PEC il 9 febbraio 2026 e accertato l’obbligo di provvedere. Ha chiesto l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Comune ha depositato una nota ricognitiva dell’avvenuta eliminazione degli abusi; la ricorrente ha quindi dichiarato sopravvenuta, limitatamente a tale profilo, la carenza di interesse, ma ha lamentato il mancato pagamento degli 800 euro liquidati nella sentenza ottemperanda a titolo di spese legali.

La decisione

Il ricorso è dichiarato parzialmente improcedibile quanto all’esecuzione relativa agli abusi edilizi, poiché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse su tale profilo dopo aver preso atto della loro eliminazione. Il Tribunale ritiene che, in presenza di tale dichiarazione e in assenza di diverse richieste, il giudice debba prenderne atto e non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Accoglie invece l’ottemperanza quanto al pagamento delle spese legali: ordina al Comune di corrispondere gli 800 euro liquidati dalla sentenza n. 1140/2026 entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; in caso di inadempimento, su semplice istanza della ricorrente, il Tribunale nominerà un commissario ad acta. Spese del giudizio compensate, considerato che l’ottemperanza del Comune era già iniziata nel primo giudizio e si era in larga parte realizzata entro il termine allora fissato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione su una parte della controversia e non vi sono repliche o diverse richieste avversarie, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso limitatamente a quel profilo, senza decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di pagare le somme liquidate dal giudicato entro un termine perentorio e prevedere la nomina di un commissario ad acta, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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