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Legge

L.R. Piemonte 19/2018

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 19/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene in modo trasversale su numerose materie regionali piemontesi: commercio, energia, attività produttive, cultura, turismo, trasporti, ambiente, foreste, urbanistica, personale, edilizia sociale, agricoltura, sanità, lavoro, attività venatoria, istruzione e competenze istituzionali/finanziarie. Molte modifiche sono strutturali e permanenti; alcune introducono termini attuativi (es. 90/180 giorni) e regimi transitori, oltre a varie abrogazioni.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte per il 2018

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte. Anno 2018

La legge aggiorna in modo ampio e coordinato numerose discipline regionali piemontesi, incidendo su organizzazione amministrativa, interventi economici, pianificazione territoriale, servizi pubblici, tutela ambientale, edilizia sociale, sanità e altri settori. Le modifiche hanno efficacia nel solo territorio del Piemonte e, salvo diverse previsioni, operano stabilmente dalla pubblicazione della legge.

Competitività del sistema regionale: commercio, energia e attività produttive

La disciplina sul commercio viene aggiornata soprattutto nella gestione degli oneri aggiuntivi e nella definizione di alcuni istituti relativi ai mercatini e alle aree pubbliche.

  • Una quota del 25% degli oneri aggiuntivi nel commercio è versata alla Regione e destinata agli interventi a favore del commercio nel bilancio regionale; la regola vale anche per le somme già introitate e non ancora trasferite.
  • È precisato il significato di “area pubblica” per alcune tipologie del commercio su aree pubbliche.
  • Il tesserino per mercatini non ha più validità annuale: dura da un minimo di un anno fino al raggiungimento di 18 partecipazioni, e la nuova regola si applica a tutti i tesserini rilasciati nel capo.
  • I comuni possono avvalersi dei centri di supporto per facilitare i rapporti con imprese e operatori utenti.
  • Le entrate da oneri aggiuntivi destinate alla rivitalizzazione delle zone commerciali sono reinvestite per la valorizzazione del tessuto urbano, delle realtà minori e dei centri commerciali naturali.

In materia energetica, la legge rafforza la pianificazione regionale e comunale.

  • Il piano regionale energetico-ambientale può comprendere piani stralcio su temi specifici, approvati dalla Giunta previo parere delle commissioni consiliari.
  • Gli aggiornamenti del piano, del programma di azioni e dei piani stralcio sono approvati dalla Giunta con informazione alle commissioni.
  • I comuni con più di 50.000 abitanti devono predisporre un piano sull’uso delle fonti rinnovabili; i comuni sopra i 30.000 abitanti, e facoltativamente quelli minori, possono/ devono approvare piani dell’illuminazione contro l’inquinamento luminoso.
  • Le nuove installazioni private nelle aree sensibili, comprese quelle pubblicitarie, devono essere controllate dai comuni.
  • È istituito il Forum regionale per l’energia come tavolo di concertazione con enti locali, categorie produttive, associazioni, atenei e altri soggetti.
  • Per le comunità energetiche è richiesto che almeno il 70% dell’energia prodotta sia annualmente destinata all’autoconsumo dei membri tramite reti pubbliche per mantenere la qualifica di soggetto produttore.
  • Le comunità energetiche possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici per l’uso ottimale delle reti; analogamente è previsto il supporto del GSE per la gestione più efficiente delle reti.

Nel settore produttivo ed estrattivo:

  • Nei casi di particolare urgenza, il programma pluriennale per lo sviluppo delle attività produttive è sottoposto alla commissione consiliare competente dopo aver sentito le associazioni imprenditoriali più rappresentative.
  • Per le cave, sono semplificate le modifiche di modesta entità al progetto autorizzato entro il perimetro di cava e nei volumi autorizzati, senza conferenza di servizi, salva l’autorizzazione paesaggistica se cambia lo stato finale dei luoghi.
  • La Giunta deve definire i criteri per individuare tali modifiche entro 90 giorni.
  • Sono ridefiniti gli introiti destinati al recupero, alla riqualificazione ambientale, alla valorizzazione dei siti e alla vigilanza, con riparto tra Regione, enti territoriali e comuni.
  • Per la Veneranda Fabbrica viene prevista un’autorizzazione con durata coerente con i piani di coltivazione e senza garanzie finanziarie.

Cultura e turismo: contributi, editoria, cinema, sport e offerta turistica

La parte culturale interviene su associazionismo, editoria, cinema e organismi consultivi.

  • Per le Società di Mutuo Soccorso sono ridefiniti i contributi, le spese ammissibili e le modalità di richiesta e di erogazione; sono ammessi contributi anche per spese tecniche, e gli enti locali possono concorrere al cofinanziamento.
  • È ampliata la finalità delle attività finanziabili, includendo studi, valorizzazione del patrimonio immobiliare e attività di rete tra SMS.
  • Viene aggiornata la documentazione richiesta e si sostituisce la commissione edilizia con gli uffici comunali competenti per alcune verifiche.
  • I contributi sono erogati in due tranche del 50%.
  • Nel cinema, è ampliata la possibilità di realizzare nuove sale tramite riutilizzo di immobili esistenti, anche con demolizione e ricostruzione, e si consente un ampliamento della capacità edificatoria nei limiti di legge.
  • Gli interventi nelle sale devono rispettare le normative tecniche e le strutture agevolate devono essere destinate all’esercizio cinematografico per almeno 10 anni.
  • Per gli interventi nei centri storici è richiesto il parere vincolante della Commissione regionale competente.
  • Per l’informazione piemontese, la Regione sostiene anche le testate giornalistiche online con contributi per abbonamenti a agenzie, spazio server e ottimizzazione mobile, entro un tetto annuo complessivo di 35.000 euro.
  • I contributi sono destinati a testate con specifici requisiti di sede, registrazione, direzione professionale, aggiornamento quotidiano, numero minimo di visualizzazioni e accessibilità.
  • Le testate online sono escluse se quotate, espressione di partiti o sindacati, o specialistiche.
  • I contributi non sono cumulabili con quelli già previsti per altra misura regionale.

Nel turismo e nello sport:

  • La disciplina dei maestri di sci prevede l’articolazione dell’albo in sezioni per diversi titoli abilitativi.
  • È introdotta una disposizione sulla tutela della salute dei praticanti sportivi, con iniziative regionali per elevare o riqualificare gli operatori sportivi, anche in funzione del contrasto al doping.
  • Le norme turistiche vengono integrate per promuovere turismo sostenibile, accessibile, fondi di garanzia, ingegneria finanziaria e crowdfunding civico.
  • La disciplina degli sport montani e della sicurezza in montagna è ampliata: sono precisati gli interventi ammessi, i limiti di cambio di destinazione d’uso, le distanze da osservare per gli impianti di risalita vicini ai centri abitati e la validità pluriennale dell’autorizzazione all’eliski, subordinata al monitoraggio ecologico.
  • Per l’eliski sono previste anche specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio e valutazione di incidenza.
  • La disciplina della promozione turistica attribuisce maggiore rilievo alla rete web, alle risorse finanziarie dei programmi annuali e al turismo congressuale.
  • La denominazione IAT è subordinata alla convenzione con l’ATL di riferimento.
  • Per le strutture ricettive extralberghiere è elevato da 10 a 30 posti letto il limite richiamato dalla norma modificata.

Trasporti pubblici locali e regionali

La legge rafforza il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni rappresentative e introduce nuove regole di qualità, tutela e sanzione.

  • Sono coinvolte anche le associazioni dei disabili nei processi consultivi e di verifica.
  • Le unioni di comuni, anche singole o associate, e le unioni montane sopra i 5.000 abitanti possono intervenire nell’organizzazione e nella gestione del TPL.
  • La carta della qualità dei servizi deve considerare standard qualitativi, velocità commerciale, affidabilità, informazione all’utenza, reclami, rimedi, ambiente, sicurezza, integrazione modale e servizi per persone con disabilità o ridotta mobilità.
  • I soggetti aventi diritto alla libera circolazione devono munirsi di tessera elettronica per ottenere le agevolazioni tariffarie; la Giunta definisce le modalità di rilascio.
  • Le risorse del TPL devono contribuire anche all’accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi e delle infrastrutture per le persone con disabilità.
  • Sono introdotte sanzioni più articolate per gli inadempimenti contrattuali, con sospensione dei corrispettivi, loro conversione in sanzione e raddoppio in caso di perdurante inadempienza o recidiva.
  • Dal giugno 2019 le sanzioni si applicano anche ai titolari del diritto alla libera circolazione.

Vincolo idrogeologico, demanio idrico e opere pubbliche

La disciplina delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è semplificata e coordinata con le opere idrauliche.

  • Le procedure espropriative per aree di laminazione controllata comprendono anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dagli allagamenti periodici; tali limitazioni sono iscrivibili nei registri immobiliari.
  • È previsto un indennizzo pari a un terzo dell’indennità espropriativa, incrementabile fino a un ulteriore terzo in base alla frequenza degli allagamenti.
  • La Giunta definisce i criteri di calcolo dell’indennità.
  • Sono abrogate varie previsioni procedurali della l.r. 45/1989.
  • Per alcune opere di pubblico servizio sono estese le ipotesi di deroga o disciplina speciale.
  • I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell’ente titolare della funzione autorizzatoria.

Ambiente, biodiversità, aree protette e foreste

La parte ambientale è molto ampia e riguarda biodiversità, rete ecologica, aree protette, sanzioni e ARPA.

  • La carta della natura regionale è riformulata come strumento di pianificazione ecologica, coerente con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
  • La Carta individua la rete ecologica regionale, è predisposta e adottata dalla Giunta sentite province e Città metropolitana, con pubblicazione per osservazioni, approvazione del Consiglio e pubblicazione finale per efficacia.
  • Possono essere adottati stralci territoriali.
  • Dalla data di adozione si applicano misure di salvaguardia, ma solo alle norme specificamente individuate nell’atto, a pena di inefficacia.
  • Province, Città metropolitana e comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione.
  • È istituito il revisore dei conti degli enti di gestione delle aree protette, con durata triennale e indennità stabilita dalla Giunta.
  • La Regione definisce obiettivi e linee strategiche del sistema delle aree protette, coordina gli enti gestori, istituisce una commissione di valutazione dei dirigenti e prevede trasmissione sistematica di atti, bilanci, relazioni e determinazioni dirigenziali.
  • Sono precisati gli strumenti di indirizzo, il supporto tecnico-amministrativo, la comunicazione istituzionale, i sistemi informativi e le attività didattiche e scientifiche.
  • Sono aggiornate le regole su siti Natura 2000, ZPS e SIC, nonché sui soggetti abilitati alla vigilanza.
  • Gli interventi in assenza di valutazione di incidenza o in difformità comportano obbligo di ripristino oltre alla sanzione.
  • Le sanzioni amministrative sono ridisciplinate in modo dettagliato, con importi differenziati per tipologia di violazione e aggiornamento biennale ISTAT.
  • Sono previste regole specifiche sul pagamento in misura ridotta, anche per cittadini stranieri.
  • Per le aree protette è previsto il ripristino dei luoghi nei casi di modificazione dello stato dei luoghi.
  • Le guardie ecologiche volontarie possono svolgere vigilanza in ambito Natura 2000 con le necessarie convenzioni.
  • In materia di foreste, sono inclusi i noccioleti e i castagneti da frutto tra i contesti disciplinati e si introduce la nozione di alberi monumentali.
  • È vietato abbattere o danneggiare gli alberi monumentali censiti, salvo casi motivati e improcrastinabili secondo la normativa statale.
  • La trasformazione del bosco è definita secondo il testo unico forestale statale; i boschi di protezione diretta non possono essere trasformati salvo motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
  • È introdotta una sanzione specifica per l’abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali.
  • Gli oneri per la gestione dell’elenco regionale degli alberi monumentali sono coperti per il triennio 2018-2020.

Governo del territorio e paesaggio

La normativa urbanistica e paesaggistica viene aggiornata sia sul piano procedurale sia su quello finanziario.

  • Vengono precisati i contenuti minimi della documentazione per le varianti al PPR, nel rispetto del principio di non aggravamento.
  • La pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli strumenti urbanistici approvati è subordinata alla loro trasmissione alla Regione, pena inefficacia.
  • La regola vale anche per le varianti approvate ai sensi degli articoli specifici indicati.
  • Sono previste ulteriori trasmissioni a provincia e Città metropolitana.
  • Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico del comune.
  • Le misure di salvaguardia urbanistica operano fino alla pubblicazione dell’atto di approvazione sul BUR Piemonte.
  • Per i contributi ai comuni per l’adeguamento della strumentazione urbanistica, i comuni sopra i 5.000 abitanti sono finanziati solo dopo quelli sotto tale soglia, se le risorse lo consentono.
  • Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno.
  • Sono spostate alcune scadenze in materia di paesaggio: 31 marzo diventa 30 giugno, e 31 gennaio diventa 30 aprile.
  • È istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, con compiti di studio, raccolta dati, proposta, sensibilizzazione e supporto tecnico.
  • La Giunta ne disciplina composizione e funzionamento senza compensi per i componenti.
  • Le commissioni locali per il paesaggio devono essere composte da almeno tre membri con specifica esperienza e titoli coerenti.
  • Per gli edifici commerciali prevalentemente commerciali non soggetti a tutela, è ammesso un ampliamento fino al 20% della superficie o del volume esistenti, senza passaggio a media o grande struttura di vendita.
  • L’ampliamento deve essere unitario o utilizzabile come soppalco.
  • In area protetta, per alcuni edifici costruiti dopo il 1950 non tutelati, sono ammessi interventi anche se non previsti dal piano d’area, previo assenso del Consiglio dell’ente di gestione e senza variante al piano, nel rispetto di PPR e disciplina tipologica.
  • È abrogata la vecchia legge regionale sugli alberi monumentali.
  • È abrogato anche l’originario contributo per l’adeguamento urbanistico previsto dalla l.r. 24/1996.

Personale regionale e organizzazione degli uffici

La legge riscrive la disciplina della dirigenza regionale.

  • La dirigenza è ordinata in un’unica qualifica articolata per funzioni: direzioni regionali, segretari generali, capo di gabinetto, settori/strutture temporanee e di progetto, posizioni tecnico-professionali e vicedirettori.
  • I dirigenti di direzione esercitano funzioni di coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione, verifica e, per le strutture indicate, i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate.
  • Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con atti organizzativi, con durata massima di cinque anni.
  • È introdotto un articolo che collega gli incarichi regionali al contratto collettivo nazionale dell’area dirigenza.
  • È abrogato l’articolo che disciplinava specificamente i contratti di diritto privato.
  • In caso di riorganizzazione, l’assegnazione del personale alle direzioni è effettuata dagli organi di vertice nel rispetto degli obiettivi affidati.
  • In prima applicazione, gli incarichi in essere sono confermati fino alla scadenza originaria, mantenendo il valore economico complessivo.

Edilizia sociale e politiche abitative

La disciplina dell’edilizia sociale è aggiornata nei requisiti di accesso, nell’organizzazione dei bandi, nella gestione degli alloggi e nell’uso delle risorse ATC.

  • I requisiti soggettivi comprendono cittadinanza italiana/UE, oppure soggiorno regolare o protezione internazionale.
  • È richiesto il possesso di residenza o attività lavorativa principale nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni nell’ambito di competenza dell’ente gestore, oppure l’iscrizione AIRE.
  • Sono ridefiniti i requisiti patrimoniali e abitativi, con dettaglio sulle ipotesi di esclusione legate a inagibilità, pignoramento o assegnazioni familiari.
  • Gli ISEE e i limiti del patrimonio mobiliare sono individuati dal regolamento.
  • I censimenti socioeconomici degli assegnatari sono svolti secondo i tempi del regolamento.
  • Gli ambiti territoriali per i bandi non sono più determinati in allegato ma con deliberazione della Giunta, in coerenza con le altre politiche di welfare e lavoro.
  • La periodicità dei bandi è rinviata a modalità e tempi regolamentari.
  • Le modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni sono demandate a un regolamento regionale che disciplina anche controlli, contestazioni, sanzioni, ripristino, decadenza o risoluzione del contratto, e può introdurre un sistema premiale/sanzionatorio a punti.
  • Gli interventi di efficientamento energetico possono essere eseguiti tramite ESCo e agli assegnatari spetta una quota del risparmio economico.
  • Per gli assegnatari da oltre due anni il riconoscimento della quota è pari al 100%.
  • È modificata la disciplina del pagamento delle spese servizi.
  • Le ATC possono destinare fino al 20% dei rientri da alienazioni al ripianamento dei disavanzi e, in via straordinaria, fino all’85% per il fondo crediti di dubbia esigibilità per massimo tre esercizi.
  • Le quote eccedenti delle alienazioni di unità non abitative sono vincolate al reinvestimento in edilizia sociale o in immobili da locare o per utilità pubblica.
  • Fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali, continua a valere l’allegato A; quando sono pubblicati i nuovi ambiti, l’allegato è abrogato.
  • Per i profughi assegnatari degli alloggi riservati, sono legittimati all’acquisto anche i familiari conviventi del deceduto, se residenti e con documentazione della qualità di profugo.
  • Le ATC devono promuovere una società partecipata unica sul territorio regionale per razionalizzare servizi e costi, e riferire alla Giunta entro 60 giorni.

Agricoltura e fanghi di depurazione

La legge interviene su aiuti agricoli e sull’impiego dei fanghi di depurazione.

  • La Regione può istituire programmi di aiuto per attività agricole compatibili con la tutela ambientale, per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica o fitopatie, e per metodi integrati o biologici.
  • Gli atti che configurano aiuti di Stato devono essere notificati, salvo esenzione o de minimis.
  • La Regione promuove il riutilizzo corretto dei fanghi di depurazione in agricoltura, evitando combustione e discarica.
  • La Giunta deve attuare entro un anno le previsioni del d.lgs. 99/1992 richiamate dalla norma.

Sanità, servizi socio-sanitari e tutela animale

La disciplina sanitaria è aggiornata su più fronti.

  • La certificazione per il trasporto della salma è chiarita come titolo valido e sufficiente per il trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, se attesta l’assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato.
  • Per l’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari devono essere predisposti indicatori di qualità standardizzati per tipologia di struttura, con regolamento di Giunta entro 120 giorni.
  • Il piano socio-sanitario regionale è approvato ogni cinque anni e aggiornato annualmente.
  • La programmazione sanitaria si adegua a cadenza annuale.
  • Sono aggiunti interventi di edilizia sanitaria per nuove costruzioni previste nel quinquennio.
  • La Regione è chiamata a favorire attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali.
  • La disciplina della pet therapy viene estesa all’educazione assistita con gli animali (EAA), con definizioni, competenze della Commissione, funzioni consultive e obbligo di relazione annuale.
  • È istituita una Commissione regionale per la terapia e l’attività assistite con animali, nominata con decreto del Presidente della Giunta.
  • La Giunta deve adottare un regolamento entro 180 giorni per disciplinare Commissione, attività, formazione dell’animale e nomina dei componenti.
  • In materia di gioco d’azzardo patologico sono previsti termini lunghi di adeguamento per gli esercizi già in contrasto sopravvenuto: 4 anni per gli esercenti e 8 anni per altri titolari, con riferimento alle diverse date indicate.
  • I servizi di emergenza-urgenza 118 prevedono una disciplina speciale transitoria per l’accesso agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato da parte di medici con anzianità maturata, ma il testo è riportato nel provvedimento in forma tra parentesi quadre e appare riferito a un regime specifico e limitato nel tempo.

Lavoro, professioni e contrasto all’evasione

La legge introduce misure per occupazione, disabilità, sicurezza del lavoro e professioni ordinistiche.

  • La Regione promuove il ricorso alle convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, con priorità per le persone con disabilità in condizione di gravità.
  • La Giunta riferisce annualmente alla commissione consiliare.
  • Le linee di indirizzo sul lavoro sono adottate entro settembre di ogni anno, compatibilmente con la programmazione di bilancio.
  • È vietato retribuire a cottimo le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche tramite piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio.
  • Per la tutela delle professioni ordinistiche, le istanze edilizie o autorizzative per conto di privati o imprese devono essere corredate dalla lettera di affidamento incarico; la pubblica amministrazione acquisisce anche l’autodichiarazione del professionista sul pagamento delle competenze.
  • La mancata presentazione sospende il procedimento fino all’integrazione.

Attività venatoria

La disciplina venatoria viene riorganizzata in funzione della tutela della biodiversità e del controllo faunistico.

  • La pianificazione faunistica regionale è finalizzata al mantenimento della biodiversità, alla conservazione delle popolazioni e alla regolazione del prelievo venatorio.
  • Il divieto di caccia su un fondo è richiesto dal proprietario o conduttore con domanda motivata e secondo i termini del procedimento amministrativo; la Giunta definisce criteri e modalità, incluse le tabelle segnaletiche.
  • Le province e la Città metropolitana coordinano i piani di contenimento delle specie selvatiche secondo le linee guida regionali.
  • Sono ridefinite le modalità di controllo, i soggetti autorizzabili e l’uso dei soggetti previsti dalla normativa statale.
  • È rafforzato il regime sanzionatorio, con sequestro di armi, fauna, reti e trappole nei casi previsti.
  • Sono rideterminate le tasse di concessione regionale per alcune voci della tariffa.
  • Sono abrogate varie disposizioni della legge regionale sulla fauna e gestione faunistico-venatoria.

Istruzione, diritto allo studio e contrasto al bullismo

La legge aggiorna le competenze dei comuni e alcune misure di sostegno.

  • I comuni provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi della scuola primaria.
  • I comuni svolgono numerose funzioni operative per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, compresi trasporto, mensa, convenzioni, inserimenti, edilizia scolastica, sportelli per il cittadino e fasce di contribuzione/esenzione.
  • La fornitura gratuita dei libri di testo è garantita dai comuni di residenza, salvo diversi accordi, con libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
  • Le risorse a favore di Città metropolitana e province restano attribuite secondo i criteri del piano triennale 2012-2014 fino all’adozione del nuovo provvedimento.
  • La legge sul bullismo e cyberbullismo è ritoccata soprattutto nella formulazione delle azioni regionali e nella soppressione del coinvolgimento delle forze dell’ordine in una specifica previsione.

Ulteriori competenze istituzionali e finanziarie

La legge amplia il ruolo del Difensore civico e interviene su diverse misure finanziarie e di tutela.

  • Al Difensore civico è affidata la funzione di Garante per il diritto alla salute, con poteri di verifica sulla qualità, efficienza e buon funzionamento dei servizi sanitari regionali, anche convenzionati.
  • È attribuita la facoltà di visita nelle strutture sanitarie, pubbliche e private convenzionate, per vigilare sulla dignità delle persone ricoverate.
  • Sono previste esenzioni dalla formazione regionale per alcuni operatori della polizia locale in servizio già da almeno due anni alla data del 31 marzo 2018.
  • La rappresentanza delle categorie protette viene estesa anche a federazioni e coordinamenti regionali iscritti al RUNTS.
  • Gli enti strumentali regionali devono richiedere rappresentanti anche a tali federazioni e coordinamenti.
  • Per le piscine condominiali valgono criteri di gestione fissati da specifico provvedimento di Giunta.
  • Sono aggiornate alcune norme antidiscriminatorie e varie disposizioni di bilancio.
  • La Regione disciplina inoltre i lavori e servizi in amministrazione diretta da parte dei beneficiari di finanziamenti, entro criteri fissati dalla Giunta entro 90 giorni.

Regime transitorio, termini e abrogazioni

La legge contiene diversi termini di attuazione e varie abrogazioni.

  • La Giunta deve adottare entro 90 giorni o 180 giorni diversi provvedimenti attuativi espressamente previsti.
  • In alcuni casi la disciplina nuova si applica anche alle situazioni già in essere o alle somme già incassate.
  • Sono previste norme transitorie per edilizia sociale, dirigenza regionale, commercio, ambiti urbanistici e disciplina del gioco d’azzardo.
  • Tra le principali abrogazioni figurano la legge regionale sugli alberi monumentali del 1995, la legge regionale sui carburanti agevolati del 2001, alcune disposizioni del vincolo idrogeologico e varie disposizioni settoriali in materia ambientale, venatoria e di personale.

Efficacia

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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