Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 21/2018

Piemonte Regione dell'Arsenale della Pace.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 21/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge proclama il Piemonte “Regione dell’Arsenale della pace” e prevede cartelli e insegne stradali promozionali ai confini regionali, con uso dello stemma regionale. La Giunta deve definire caratteristiche tecniche e strade interessate entro 90 giorni. Prevista una spesa una tantum di 64.000 euro per il 2019.

Proclamazione del Piemonte come Regione dell'Arsenale della pace e installazione di cartelli informativi

Piemonte Regione dell’Arsenale della pace

La legge regionale del Piemonte ha una finalità simbolica e promozionale: diffondere la cultura della pace e della solidarietà e il ripudio della guerra, proclamando il Piemonte come “Regione dell’Arsenale della pace”. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio piemontese.

Finalità e significato dell’iniziativa

La Regione collega la proclamazione ai principi costituzionali e statutari e alla legge regionale n. 67 del 1995 sulla promozione di una cultura di pace, cooperazione e solidarietà internazionale. L’obiettivo non è operativo in senso amministrativo generale, ma di immagine istituzionale e sensibilizzazione pubblica.

Cartelli e insegne informative

Per dare attuazione alla proclamazione, la Regione deve installare cartelli e insegne promozionali nel rispetto della disciplina del codice della strada. I manufatti vanno collocati ai confini del territorio piemontese, lungo le strade regionali trasferite alle province, in numero pari a due per ciascuna strada che sarà individuata dalla Giunta regionale.

I cartelli e le insegne devono inoltre recare l’indicazione “Piemonte - Regione dell’Arsenale della Pace” e possono usare lo stemma regionale, nel rispetto della normativa piemontese sullo stemma, gonfalone, bandiera, sigillo e fascia della Regione.

Atti attuativi della Giunta regionale

La Giunta regionale è chiamata ad adottare, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, uno o più atti deliberativi, sentita la commissione consiliare competente, per definire:

  • le dimensioni dei cartelli e delle insegne;
  • le caratteristiche tecniche, nel rispetto del regolamento di esecuzione del codice della strada;
  • le strade lungo le quali installare i cartelli e le insegne.

Regime finanziario

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa una tantum di 64.000 euro per l’anno 2019, iscritta nel bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 10.05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”. La copertura è assicurata mediante riduzione di risorse di pari importo stanziate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 20.03 “Altri fondi”.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.