Cassazione Penale, Sentenza n. 18392/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello lamentando: carenza e contraddittorietà della motivazione (in particolare sulla valutazione di attendibilità della persona offesa Fausto Carpentieri); uso anomalo delle "contestazioni" per introdurre e valorizzare dichiarazioni predibattimentali; inutilizzabilità o illegittima utilizzazione di intercettazioni ambientali/telefoniche disposte in altro procedimento; mancata considerazione e confutazione della ricostruzione difensiva alternativa (art. 393 c.p.); genericità dell'imputazione in tema di usura (assenza di indicazione di somme e tassi) e profili relativi al trattamento sanzionatorio (negazione delle attenuanti generiche e calcolo del tentativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli. Sul piano processuale la Corte ha ritenuto infondate diverse eccezioni difensive relative al mancato deposito dei verbali e - in prevalenza - all'utilizzabilità delle dichiarazioni contestate, ritenendo sanata o non essenziale il vizio. Ha altresì ritenuto ammissibili, in concreto, le intercettazioni carcerarie alla luce della connessione investigativa originaria. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi nella parte sostanziale: ha rilevato un grave vizio di motivazione della Corte d'appello nella valutazione dell'attendibilità del teste Carpentieri (uso ripetuto delle contestazioni per far coincidere dichiarazioni predibattimentali con deposizione senza adeguata valutazione critica sulle ragioni del mancato ricordo e sul valore probatorio), e carenze argomentative sui nessi probatori tra dichiarazioni e riscontri intercettivi/documentali. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 500 cod. proc. pen.
Disciplina le contestazioni nell'esame testimoniale: le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette per contestare il teste e valutate ai fini della credibilità del teste; la Corte ha richiamato che l'uso delle contestazioni è legittimo anche quando il teste dichiari di non ricordare purché poi confermi il contenuto predibattimentale, ma il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni dell'affidamento.
art. 499, comma 5 cod. proc. pen.
Prevede che il testimone possa consultare documenti da lui redatti in aiuto della memoria; la Corte ha distinto questo strumento dalla contestazione (art. 500) e ne ha richiamato l'ambito di applicazione diverso.
art. 270 cod. proc. pen.
Regolava il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli autorizzati; la Corte ha esaminato l'inutilizzabilità potenziale ma ha ritenuto, nel caso concreto, la utilizzabilità in presenza di un rapporto di connessione investigativa originaria tra procedimenti.
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce la connessione tra procedimenti; la Corte ha valutato che sussistesse, sul piano investigativo originario, una connessione qualificata che ha reso utilizzabili alcune captazioni originariamente disposte per altro procedimento.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità a regime intermedio quando atti non depositati precludono la conoscenza degli stessi da parte dell'indagato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul tema e ha ritenuto qui sanata o non decisiva la presunta omissione grazie alla disponibilità materiale degli atti e al loro uso in dibattimento.
art. 393 cod. proc. pen.
Regole sulla discovery; la Corte ha richiamato che l'omessa discovery integra nullità solo se gli atti erano obiettivamente rilevanti e che la mancata acquisizione può essere sanata se la difesa ha avuto disponibilità degli atti.
art. 56 cod. pen.
Regola la diminuzione di pena per il tentativo; la Corte ha osservato che la Corte d'appello ha ricondotto l'estorsione al tentativo ma non ha adeguatamente motivato la misura della riduzione.
art. 644 cod. pen., comma 5, n. 3
Aggravante dell'usura (circostanze che rendono più grave il reato); la Corte ha riscontrato incoerenze: si è riconosciuto il delitto di usura ma poi revocata la confisca perché non era possibile quantificare gli interessi, condizione che ha contribuito alla critica alla motivazione.
art. 628 cod. pen. (commi richiamati)
Norma sull'estorsione; la Corte d'appello ha escluso talune aggravanti (es. 3° comma) e ha in parte riqualificato il fatto in tentativo; la Cassazione ha evidenziato lacune nella motivazione su tipologia dell'imposizione e nesso causale.
art. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen.
Riguardano organizzazioni mafiose e aggravanti; le aggravanti connesse al metodo/agevolazione erano state contestate e in gran parte escluse in primo grado; la valutazione della rilevanza di riferimenti 'a contesti di camorra' è stata ritenuta insufficiente a sorreggere alcune qualificazioni aggravanti senza adeguata prova.
art. 111 Cost.
Principio di ragionevole durata e formazione della prova in contraddittorio; è stato richiamato dalle difese per denunciare violazioni del principio della prova dibattimentale, la Corte ha analizzato la corretta funzione delle contestazioni alla luce di tale principio.
art. 1815 cod. civ.
Richiamato marginalmente in relazione ai benefici civili di cui può godere la persona offesa; la Corte ha osservato che la mancata costituzione di parte civile non determina automaticamente inattendibilità della persona offesa.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento per 'contestare' il teste e, se il teste, pur dichiarando inizialmente di non ricordare, conferma il contenuto predibattimentale, tali dichiarazioni possono entrare nel processo ma il giudice è obbligato a motivare in modo specifico e critico le ragioni per cui le ritiene attendibili.
- Se la deposizione del teste è basata in massima parte su conferme a seguito di contestazioni (cioè non su ricordo spontaneo), la motivazione deve spiegare perché il mancato ricordo non ne sminuisce l'affidabilità e come i riscontri esterni (intercettazioni, documenti) corroborino in modo autonomo il racconto.
- L'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altro procedimento può essere eccepita anche in Cassazione; tuttavia la loro utilizzabilità è possibile se sussiste una connessione qualificata tra procedimenti o se l'uso è giustificato dall'indagine originaria (occorre valutare caso per caso).
- L'omessa discovery di atti di indagine integra una nullità solo se abbia effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa; se la difesa ha avuto la materiale disponibilità degli atti e li ha usati in dibattimento la nullità può ritenersi sanata.
- Nelle imputazioni per usura è importante indicare e quantificare, se possibile, le somme e i tassi: l'impostazione accusatoria troppo generica rende più difficile una ricostruzione coerente e può compromettere la fondatezza di misure come la confisca.
- La qualificazione del fatto (consumato vs tentativo) e l'applicazione dell'art. 56 richiedono espressa e dettagliata motivazione da parte del giudice per quantificare la diminuzione di pena; non è sufficiente la sola riclassificazione senza ponderazione della misura.
- L'eccezione di genericità dell'imputazione è relativa e deve essere tempestivamente dedotta: se non eccepita nei termini processuali può essere irrilevante in sede di gravame.
- Nel giudizio di prova il giudice deve sempre confrontare dichiarazioni, documenti e captazioni in modo coerente e motivare perché ritiene alcuni elementi sufficienti a fondare la condanna, soprattutto quando la narrazione probatoria poggia prevalentemente su una sola fonte dichiarativa.
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