Sentenza n. 3321/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. GE/2025/0064301 del 7.11.2025 del SUAP del Comune di Lissone, comunicato ad Iliad in pari data e recante diniego al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base da localizzarsi in Via Catalani, s.n.c., Foglio 11, Mappale 37 e 128, Comune di Lissone (MB20851_006); della nota prot. n. GE/2025/0056704 del 7.10.2025 del SUAP del Comune di Lissone, comunicata ad Iliad in pari data e recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata da Iliad ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990; ove esistente, della nota del 24.09.2025 dell’Unità Ambiente del Comune di Lissone, che recherebbe valutazioni istruttorie negative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; della nota del 19.09.2025 dell’Ente Parco GruBria, citata nel diniego, che recherebbe parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; - della nota del 10.09.2025 della Provincia di Monza e Brianza, citata nel diniego, che recherebbe parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; della nota del 28.08.2025 dell’Unità Edilizia Privata del Comune di Lissone, che recherebbe “parere sospensivo” e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; e, in via subordinata, per l’annullamento in parte qua dell’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT del Comune di Lissone, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in zona “E1 - Aree agricole di interesse comunale”; dell’art. 31 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in zona di “Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV)”; dell’art. 33 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche negli “Ambiti di Azione Paesaggistica (AAP)”; dell’art. 34 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche negli “Ambiti di Interesse Provinciale (AIP)”; in ogni caso, per l’accertamento e la declaratoria del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 44, co. 10 del D.Lgs. n. 259/2003 nei confronti di Iliad all’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile da localizzarsi in Via Catalani, s.n.c., Foglio 11, Mappale 37/128, Comune di Lissone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP del Comune di Lissone all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti istruttori e ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva individuato un’area privata nel Comune di Lissone e presentato, il 1° agosto 2025, un’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile. Il SUAP aveva negato l’autorizzazione con provvedimento del 7 novembre 2025, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti istruttori e pareri presupposti, deducendo la violazione degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, degli artt. 1, 2, 3, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 17-bis e 20 l. 241/1990 e dell’art. 36 delle NTA del PGT comunale, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, formazione del silenzio assenso, tardività e inefficacia dei pareri negativi intervenuti dopo la formazione del silenzio assenso, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha chiesto l’annullamento delle disposizioni del PGT e del PTCP provinciale ove interpretate come recanti un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree interessate. È stato inoltre chiesto l’accertamento del perfezionamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame, rilevando la necessità di una rivalutazione motivata delle determinazioni amministrative, anche alla luce della possibile non applicabilità dei divieti urbanistici e paesaggistici invocati e della necessità che il dissenso espresso in conferenza di servizi fosse costruttivo, congruamente motivato e corredato dalle modifiche progettuali necessarie al suo superamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Comune di Lissone ha depositato il 17 giugno 2026 un nuovo provvedimento, adottato nella stessa data, recante parere favorevole all’intervento, con prescrizione di opere di mitigazione. La difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale che, a seguito di tale sopravvenienza, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego, al silenzio assenso, ai pareri tardivi, alla disciplina urbanistica e paesaggistica e ai vizi istruttori e motivazionali. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e dell’accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in sede cautelare quando l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria lo permettono.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
La ricorrente ne aveva invocato il meccanismo di perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, ma la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impugnata insieme al diniego finale; il relativo motivo non è stato deciso nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione in rito per improcedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento favorevole al ricorrente e quest’ultimo dichiara che tale sopravvenienza ha eliminato l’interesse alla decisione.
- La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo favorevole, anche se accompagnato da prescrizioni, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando ricorrono l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e la compatibilità con l’oggetto della controversia, il giudice amministrativo può definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., anche nella fase cautelare.
- La sopravvenuta improcedibilità preclude l’esame dei motivi di merito concernenti il provvedimento impugnato e degli atti presupposti, non essendo più necessario stabilirne la legittimità ai fini della decisione sul ricorso.
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