Sentenza del 09/06/2015 n. 3252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito d'impresa - Costi - Deducibilità - Annotazione nelle scritture contabili - Condizione necessaria ma non sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, i costi d'impresa non possono essere dedotti se non risultano annotati nelle scritture contabili, a meno che l'omissione costituisca una mera irregolarità formale. La sola registrazione contabile, tuttavia, non garantisce automaticamente la deducibilità, poiché devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa. In particolare, si discute se l'annotazione del costo nelle scritture contabili sia necessaria per poterlo dedurre dal reddito imponibile. La sentenza afferma che tale annotazione è una condizione necessaria, salvo il caso di mera irregolarità formale, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la deducibilità del costo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 75
La detraibilità dei costi di impresa non è consentita quando non siano stati annotati nelle scritture contabili.
L'annotazione nelle scritture contabili costituisce una condizione necessaria per la deduzione dei costi d'impresa, salvo che l'omissione integri una mera irregolarità formale. Tuttavia, la registrazione non è sufficiente da sola: il contribuente deve dimostrare anche la sussistenza degli altri requisiti sostanziali di deducibilità.
Massime di principio
- Per dedurre un costo d'impresa è normalmente necessario che esso sia correttamente rilevato nelle scritture contabili; l'omessa registrazione può impedire la deduzione.
- La registrazione contabile è una condizione necessaria, ma non sufficiente: devono essere provati anche l'effettività, l'inerenza, la competenza e la documentazione del costo, secondo la normativa applicabile.
- Le irregolarità meramente formali possono non comportare automaticamente la perdita della deduzione se il costo è comunque certo, documentato e sostanzialmente riferibile all'attività d'impresa.
- In caso di controllo fiscale, il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare sia la contabilizzazione sia la reale natura e inerenza del costo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →