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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 3252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito d'impresa - Costi - Deducibilità - Annotazione nelle scritture contabili - Condizione necessaria ma non sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, i costi d'impresa non possono essere dedotti se non risultano annotati nelle scritture contabili, a meno che l'omissione costituisca una mera irregolarità formale. La sola registrazione contabile, tuttavia, non garantisce automaticamente la deducibilità, poiché devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa. In particolare, si discute se l'annotazione del costo nelle scritture contabili sia necessaria per poterlo dedurre dal reddito imponibile. La sentenza afferma che tale annotazione è una condizione necessaria, salvo il caso di mera irregolarità formale, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la deducibilità del costo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 75

    La detraibilità dei costi di impresa non è consentita quando non siano stati annotati nelle scritture contabili.

    L'annotazione nelle scritture contabili costituisce una condizione necessaria per la deduzione dei costi d'impresa, salvo che l'omissione integri una mera irregolarità formale. Tuttavia, la registrazione non è sufficiente da sola: il contribuente deve dimostrare anche la sussistenza degli altri requisiti sostanziali di deducibilità.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo d'impresa è normalmente necessario che esso sia correttamente rilevato nelle scritture contabili; l'omessa registrazione può impedire la deduzione.
  • La registrazione contabile è una condizione necessaria, ma non sufficiente: devono essere provati anche l'effettività, l'inerenza, la competenza e la documentazione del costo, secondo la normativa applicabile.
  • Le irregolarità meramente formali possono non comportare automaticamente la perdita della deduzione se il costo è comunque certo, documentato e sostanzialmente riferibile all'attività d'impresa.
  • In caso di controllo fiscale, il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare sia la contabilizzazione sia la reale natura e inerenza del costo.

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