Cassazione Penale, Sentenza n. 26717/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Deduce (1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo decorso temporale rispetto ai fatti (risalenti al 2019), la successiva (presunta) attività lavorativa regolarizzanda e il modesto sequestro di 0,43 g di cocaina non giustificano la permanenza della misura cautelare, e che l'arresto del 1/9/2023 è occasionale e non collegato al reato associativo; (2) vizi di motivazione e violazione di legge sull'adeguatezza della misura, ritenendo che gli arresti domiciliari sarebbero idonei in luogo della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; tale presunzione può essere superata solo mediante allegazioni idonee e precise che dimostrino l'assenza di rischio di recidiva o l'adeguatezza di diversa misura. Il Tribunale del riesame ha valutato (in modo logico e privo di lacune) la consistente gravità indiziaria e il ruolo del ricorrente nell'associazione (quantitativi e fatturati illeciti rilevanti, numero di persone coinvolte), nonché l'arresto del 2023 per reati della stessa specie e l'assenza di prova di una stabile disponibilità abitativa per eseguire i domiciliari. Pertanto le allegazioni difensive non hanno superato la presunzione relativa e la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e la Corte ha disposto le comunicazioni di rito all'ufficio cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati indicati (tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione può essere superata solo con allegazioni idonee e precise che dimostrino l'assenza del rischio di recidiva o l'adeguatezza di misura differente.
art. 274, cod. proc. pen.
Norma della presunzione generale in materia cautelare; la Corte osserva il rapporto tra la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, e la presunzione generale di cui all'art. 274, evidenziando che la prima è derogatoria e specifica per talune ipotesi di reato.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: quando contestato, giustifica l'applicazione della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, e richiede una valutazione della pericolosità attuale del soggetto anche tenendo conto del ruolo e dell'operatività nell'associazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona le condotte di traffico di stupefacenti (reati fine), richiamata nel capo d'imputazione e nella valutazione della gravità indiziaria connessa all'associazione di cui all'art. 74.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti in conseguenza dello stato cautelare dell'indagato; la Corte ha disposto la trasmissione alla cancelleria per i relativi adempimenti.
Massime di principio
- Per i reati associativi di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che grava su chi chiede la misura meno afflittiva: bisogna fornire allegazioni e prove precise e idonee a superarla.
- Il mero decorso del tempo rispetto ai fatti non è di per sé decisivo a escludere esigenze cautelari: il tempo costituisce un elemento da valutare insieme ad altri fattori (ruolo nell'organizzazione, continuità di rapporti criminali, eventi successivi).
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo si basa su elementi fattuali che dimostrino l'attualità del pericolo: l'avvenuta attività lavorativa o la dichiarata regolarizzazione non sono sufficienti se non dimostrano un effettivo allontanamento dall'ambiente criminale.
- Eventi successivi quali arresti per reati della stessa natura, anche se non coincidenti con i fatti originari, possono rafforzare la prognosi di pericolosità e giustificare il mantenimento della custodia cautelare.
- Documentazione prodotta per la prima volta in sede di impugnazione di legittimità (Cassazione) non è idonea a riformare il giudizio di merito: le prove o gli elementi nuovi devono essere offerti e valutati in sede di merito.
- Il giudizio del giudice del riesame sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, fondato su un esame logico delle risultanze, è sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge o motivazione macroscopicamente carenti.
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