L.R. Sicilia 12/2003
Norme in favore della medicina umanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana autorizza, dal 2003, un contributo annuo all’Associazione internazionale per la medicina umanitaria con sede a Palermo e consente all’associazione di inviare in Paesi in via di sviluppo, su richiesta ufficiale, apparecchiature e materiale sanitario frutto di donazioni. Il finanziamento è previsto per gli esercizi 2003-2005, mentre per gli anni successivi il contributo è determinato secondo la normativa regionale richiamata.
Contributo regionale all’Associazione internazionale per la medicina umanitaria e disciplina delle donazioni sanitarie verso Paesi in via di sviluppo
Contributo regionale alla medicina umanitaria
La legge della Regione Siciliana sostiene l’attività dell’Associazione internazionale per la medicina umanitaria – International association for humanitarian medicine Brock Chisholm, con sede a Palermo presso il Centro collaboratore OMS per la prevenzione e il trattamento delle ustioni e dei disastri da fuoco. Il provvedimento mira a incrementare le attività sociali e umanitarie nella Regione e a favorire i rapporti culturali e scientifici con Paesi extracomunitari.
Finalità e destinatario del contributo
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere all’associazione un contributo annuo per il perseguimento dei fini statutari. La finalità dichiarata è collegata alla promozione dei diritti umani e al diritto alla salute senza discriminazioni di razza, religione, convinzioni politiche o condizione sociale ed economica.
Invio di materiali sanitari nei Paesi in via di sviluppo
L’associazione, oltre a quanto previsto dal proprio statuto, è autorizzata a far pervenire nei Paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta ufficiale:
- apparecchiature sanitarie;
- strumentazioni;
- materiale sanitario in genere utilizzabile per diagnosi e cura.
Tali beni devono provenire da donazioni effettuate da privati, aziende, unità sanitarie locali e aziende ospedaliere operanti nell’ambito della Regione Siciliana.
Copertura finanziaria e durata del finanziamento
Per le finalità del contributo sono autorizzati 500 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005. La copertura è individuata:
- per il 2003, in parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 – accantonamento 1001);
- per il 2004 e il 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 – codice 120201 – accantonamento 1001.
Per gli esercizi successivi al 2003, il contributo è determinato secondo le regole richiamate dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Applicazione di ulteriori disposizioni regionali
Al contributo si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, richiamate espressamente dalla legge.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge disciplina un contributo riferito in modo espresso agli esercizi finanziari 2003-2005 e richiama per gli anni successivi una determinazione del contributo secondo normativa regionale generale. Il contenuto appare oggi sostanzialmente legato a un finanziamento storico e a una specifica iniziativa, senza una disciplina strutturalmente attuale di ampia applicazione.
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