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Legge

L.R. Sicilia 10/2003

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina misure organiche a sostegno della famiglia: interventi per nuovi nuclei, maternità, procreazione responsabile, adozioni, mediazione familiare, buono socio-sanitario, sportelli e associazionismo. Molte misure sono però legate ai bilanci 2003-2005 o a termini attuativi ormai scaduti, quindi risultano in gran parte non più operative.

Tutela e valorizzazione della famiglia in Sicilia

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia

La legge regionale siciliana del 2003 definisce un quadro organico di politiche familiari, socio-assistenziali, educative e sanitarie. Il provvedimento mira a sostenere la formazione e la permanenza dei nuclei familiari, con particolare attenzione a maternità, infanzia, disabilità, anziani, adozioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, associazionismo familiare e servizi di prossimità.

Finalità generali e ambito di intervento

La Regione riconosce la famiglia, fondata sul matrimonio o su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o affido, come soggetto sociale di riferimento delle politiche regionali. La famiglia è considerata anche come unità utile alla rilevazione dei bisogni dei componenti e, nei limiti consentiti, come soggetto attivo nella realizzazione dei servizi e degli interventi.

La Regione si impegna inoltre a rilevare periodicamente le condizioni delle famiglie di bambini con handicap, poveri, figli di emigranti, nomadi, rifugiati, extracomunitari, orfani e altre categorie disagiate, per programmare interventi di prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale.

Obiettivi della politica regionale per la famiglia

La disciplina individua un insieme ampio di obiettivi di politica familiare, tra cui:

  • rimozione degli ostacoli abitativi, lavorativi ed economici alla costituzione di nuove famiglie;
  • valorizzazione della maternità e della paternità e tutela delle responsabilità genitoriali;
  • tutela del benessere psico-fisico dei componenti del nucleo familiare;
  • sostegno alle famiglie con disabili e alla permanenza degli anziani nel nucleo;
  • conciliazione tra lavoro e cura domestica;
  • libera scelta del cittadino e della famiglia nell’accesso ai servizi;
  • promozione dell’associazionismo familiare e delle forme di auto-organizzazione solidaristica;
  • sostegno a nuclei monoparentali, vittime di violenza sessuale e minori abusati o deviati;
  • interventi a favore delle famiglie immigrate e di quelle senza un reddito minimo di sussistenza;
  • mantenimento di una rete pubblica di servizi che assicuri universalità di accesso.

Sostegno economico alla formazione e al mantenimento della famiglia

La legge prevede contributi per l’abbattimento totale o parziale degli interessi su prestiti quinquennali fino a 25.000 euro, destinati a:

  • coppie che intendano sposarsi entro un anno o che abbiano contratto matrimonio da non più di un anno;
  • famiglie con anziani non autosufficienti o persone non autosufficienti conviventi da almeno un anno;
  • famiglie monoparentali con figli minori, anziani non autosufficienti o soggetti con grave handicap fisico o psichico conviventi da almeno un anno.

Il contributo può coprire anche la ristrutturazione o l’adeguamento della prima abitazione per le esigenze della persona con handicap. Le misure si estendono anche alle famiglie che accolgono e assistono anziani parenti in linea diretta di primo e secondo grado. L’attuazione è demandata a convenzioni con istituti bancari e finanziari e a successivi decreti attuativi sui limiti di reddito e sulle modalità operative.

Interventi abitativi

Nei programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata è prevista una riserva del 20 per cento degli alloggi per coppie che intendano sposarsi o che abbiano contratto matrimonio nei tre anni precedenti, con assegnazione in proprietà indivisa e condizionata alla celebrazione effettiva del matrimonio.

Un’ulteriore quota del 20 per cento della riserva è destinata a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente e alle donne in gravidanza. Le modalità di compilazione delle liste sono rimandate a un decreto presidenziale sulla base di reddito, carico familiare e residenza nei comuni delle isole minori.

La legge prevede anche un intervento per l’abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l’acquisto della prima casa destinato alle famiglie di nuova costituzione, entro un limite pluriennale di impegno a carico del bilancio regionale.

Procreazione responsabile e tutela della maternità

I consultori pubblici e privati convenzionati devono realizzare programmi informativi e formativi sulla procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione, offrendo anche sostegno e consulenza personalizzata nel rispetto della libertà delle scelte procreative.

Gli interventi comprendono:

  • prevenzione delle cause che possono indurre all’interruzione di gravidanza;
  • prevenzione dei rischi per il nascituro;
  • cura dell’abortività spontanea;
  • piani personalizzati di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario;
  • interventi su affido e adozione come espressione di paternità e maternità responsabile;
  • assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono adottare o affidare;
  • assistenza pedagogica alle famiglie povere o marginali con rischio educativo per i figli.

La Regione tutela la maternità e il diritto alla vita fin dal concepimento, favorendo aiuti economici o ospitalità alla madre, continuità assistenziale dalla gravidanza all’allattamento, rapporti più naturali tra partorienti e istituzioni sanitarie e continuità del rapporto familiare del bambino in ospedale. È previsto anche un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, in base a parametri reddituali predeterminati.

Adozioni internazionali

È prevista la possibilità di concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per le procedure di adozione internazionale. Criteri e modalità attuative sono affidati a un successivo decreto assessorile.

Sostegno alle relazioni familiari e alle responsabilità educative

La Regione può concedere contributi a consultori, istituzioni scolastiche e associazioni di solidarietà familiare accreditate per interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali già erogate dai consultori.

Le attività finanziabili comprendono formazione dei genitori, iniziative miste tra genitori e figli, aggiornamento degli insegnanti in collaborazione con la scuola, programmi educativi individualizzati, mediazione familiare e consulenza legale in materia di diritto di famiglia. Criteri, modalità e priorità sono demandati a un decreto dell’Assessore competente.

Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti

La Regione eroga contributi per le spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne maltrattate in famiglia e per i figli minori, o a rischio di maltrattamento. I centri devono essere gestiti da donne, garantire ricovero diurno o notturno in località riservate e lontane dal luogo di residenza, per un periodo massimo di un anno, e offrire assistenza legale, psicologica e supporto al reinserimento lavorativo, sociale e scolastico.

Buono socio-sanitario

La legge introduce il buono socio-sanitario come forma innovativa e sperimentale di sostegno ai nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi. Il buono è alternativo, nei casi previsti, alle prestazioni residenziali e può essere utilizzato anche per acquistare servizi domiciliari da enti no profit accreditati, garantendo libera scelta dell’utente e verifica della qualità dell’intervento.

L’importo non può superare l’indennità di accompagnamento spettante per ciascun soggetto assistito. L’accesso, l’uso, i livelli di reddito e il sistema di accreditamento sono demandati a un decreto presidenziale.

Madri di giorno e servizi di cura all’infanzia

La figura della “madre di giorno” è definita come una casalinga con esperienza abilitante, maturata tramite maternità o formazione, che assiste nel proprio domicilio uno o più minori di altri nuclei familiari in età da asilo nido.

Associazioni di solidarietà familiare ed enti di privato sociale possono promuovere, preparare e assistere tali esperienze, garantendo continuità del servizio, supporto amministrativo e tecnico, consulenza psicopedagogica, coperture assicurative e beni strumentali. I comuni possono concedere voucher alle famiglie, secondo reddito e criteri predeterminati, da spendere presso strutture accreditate. Le convenzioni disciplinano corrispettivi, integrazione con i servizi pubblici, standard minimi di esperienza/formazione e verifiche periodiche della qualità.

Formazione, informazione e consultori

La Regione promuove e finanzia programmi di formazione professionale rivolti soprattutto alle donne per favorire il reinserimento lavorativo dopo maternità o cure familiari, corsi per persone con handicap e formazione per operatori socio-educativi e socio-assistenziali.

Riconosce e sovvenziona anche servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati, nonché programmi dei consultori familiari per la formazione dei giovani al ruolo di coniugi e genitori e per la procreazione responsabile. Tali programmi devono includere sostegno personalizzato, libertà di scelta procreativa e informazione sui diritti della donna in gravidanza e sui servizi territoriali per il bambino.

Tutela del bambino nelle strutture sanitarie

I presidi sanitari pubblici e privati convenzionati devono garantire, per i bambini ricoverati, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia e, per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.

Nei reparti pediatrici devono essere assicurati:

  • accesso e permanenza dei genitori o di persona di fiducia per 24 ore;
  • presenza dei genitori durante visite, prelievi e terapie, salvo controindicazioni igienico-sanitarie;
  • spazi per il gioco e attività ludico-espressive;
  • informazioni complete ai genitori da parte del personale sanitario;
  • corsi di formazione per il personale di pediatria;
  • presenza di uno psicologo presso ogni reparto.

Le stesse regole, per quanto applicabili, valgono anche per attività ambulatoriali e day hospital.

Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo

La Regione promuove iniziative comunali di studio e pianificazione per costituire banche del tempo e coordinare orari di esercizi commerciali, servizi pubblici, scuole e uffici periferici della pubblica amministrazione, così da agevolare i compiti di cura familiare.

Le banche del tempo sono forme organizzative in cui persone che offrono gratuitamente tempo per attività di cura, custodia e assistenza vengono messe in relazione con soggetti o famiglie bisognose tramite associazioni di solidarietà familiare. La Regione promuove anche accordi sperimentali tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali per articolazioni del lavoro compatibili con i tempi di vita.

Ai comuni può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle spese, comunque entro 25.000 euro, per gli studi e la pianificazione. È inoltre previsto uno sportello regionale per le banche del tempo.

Sportelli per la famiglia

I comuni, singoli o associati, devono attivare sportelli per la famiglia nell’ambito delle risorse del piano socio-assistenziale. Gli sportelli forniscono informazione sulle norme e sui provvedimenti in materia di politiche familiari e facilitano l’accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

La Regione e gli enti locali devono coordinare tali sportelli con i servizi regionali, provinciali, comunali, delle ASL e degli altri enti pubblici che incidono sulla vita familiare. Le forme di coordinamento sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le commissioni legislative competenti.

Associazionismo di solidarietà familiare

La legge valorizza le associazioni di solidarietà familiare che promuovono autorganizzazione sociale delle famiglie, sostegno e valorizzazione della famiglia e mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura, anche tramite madri di giorno e banche del tempo.

Presso l’Assessorato competente è istituito un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare. Possono iscriversi le associazioni che rispettano i requisiti statutari previsti per le associazioni di promozione sociale e perseguono le finalità indicate dalla legge.

Le associazioni iscritte possono stipulare convenzioni, partecipare alla progettazione e gestione dei servizi e beneficiare di beni mobili dismessi o beni immobili della Regione, degli enti locali, delle ASL e di altri enti pubblici mediante comodato gratuito. La disciplina del Registro, dell’iscrizione e della cancellazione è demandata a un decreto assessorile.

Studi, ricerche e monitoraggio

L’Assessorato competente è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi e attività di comunicazione o divulgazione su aspetti sociali, socio-economici, socio-culturali e statistici del contesto regionale, nonché su modelli gestionali innovativi, sistemi di valutazione della qualità e impatto delle politiche sociali.

Le attività possono essere affidate a esperti di comprovata qualificazione o a enti e istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.

Osservatorio permanente sulle famiglie

È istituito presso l’Assessorato regionale un Osservatorio permanente sulle famiglie, con compiti di studio delle situazioni di disagio, devianza, violenza, monoparentalità e del rapporto tra responsabilità familiari, lavoro e accesso ai servizi; valutazione dell’efficacia degli interventi; formulazione di proposte; espressione di pareri sui provvedimenti di programmazione sociale e sanitaria di interesse familiare.

L’Osservatorio è composto da funzionari regionali, dirigenti delle strutture interessate ed esperti scelti tra docenti universitari e rappresentanti delle associazioni familiari, dei comuni e delle province. Può avvalersi delle strutture regionali di ricerca, nonché di enti specializzati e istituti universitari.

Aspetti finanziari e limiti temporali

La legge prevede una copertura finanziaria limitata, in particolare per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Gli stanziamenti indicati per diversi interventi riguardano espressamente tali annualità e, quindi, non risultano oggi operativi come autorizzazioni di spesa originarie.

Alcuni interventi sono inoltre subordinati a decreti attuativi che, per i termini indicati nel testo, dovevano essere adottati entro 30, 60, 90, 120 o 180 giorni dall’entrata in vigore o dall’approvazione del bilancio. Tali termini sono ampiamente decorsi.

Valutazione di attualità

Il testo mantiene interesse ricostruttivo per comprendere l’impianto delle politiche familiari siciliane, ma molte misure sono legate a finanziamenti e adempimenti attuativi riferiti a esercizi finanziari lontani nel tempo o a termini ormai scaduti. Per questo, nella pratica applicativa odierna, la legge risulta in larga parte superata e solo marginalmente utilizzabile come fonte vigente di disciplina concreta.

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