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Legge

L.R. Sicilia 11/2003

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI

Normativa regionaleL.R. Sicilia 11/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sicilia n. 11/2003 modifica il regime di cessazione dal servizio di specifiche categorie di personale regionale, prevedendo il collocamento a riposo del personale di ruolo delle scuole materne regionali beneficiario della L.R. n. 10/2000 a decorrere dall’1 settembre 2004 e dall’1 settembre 2005. La disciplina è legata a date ormai trascorse e ha quindi rilievo solo storico.

Collocamento a riposo del personale delle scuole materne regionali

Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali

La legge regionale siciliana interviene sul collocamento a riposo di alcune categorie di personale regionale, modificando una disposizione della precedente normativa del 2002. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e contiene misure a termine, riferite a decorrenze già scadute.

Ambito di applicazione

La modifica concerne:

  • il personale di ruolo degli Istituti regionali d’arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali previsti dalla normativa richiamata;
  • il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, purché beneficiario delle disposizioni dell’art. 39 della L.R. n. 10/2000.

Regime del collocamento a riposo

La legge sostituisce il comma 6 dell’art. 5 della L.R. n. 2/2002 e stabilisce che il collocamento a riposo avvenga secondo finestre temporali predeterminate:

  • per il personale degli Istituti regionali d’arte: a decorrere dall’1 settembre 2003 e dall’1 settembre 2005;
  • per il personale delle scuole materne regionali: a decorrere dall’1 settembre 2004 e dall’1 settembre 2005.

Si tratta quindi di una disciplina transitoria e puntuale, costruita su scadenze specifiche di cessazione dal servizio.

Rilievo temporale e attualità della norma

Le decorrenze fissate dalla legge sono tutte collocate in anni ormai trascorsi. La disciplina non contiene previsioni di carattere generale o permanente, ma una regolazione limitata a specifici passaggi di collocamento a riposo già esauriti.

Pubblicazione ed entrata in vigore

L’atto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e l’obbligo di osservanza come legge regionale.

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