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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2018

Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, la prova regionale di francese per l’ammissione all’esame di Stato e la terza prova scritta e orale di francese nel secondo ciclo. Prevede certificazione del livello QCER, regole per candidati interni, provenienti da altre regioni ed esterni, valore del diploma ai fini dell’impiego e disposizioni transitorie dall’a.s. 2018/2019, con prova regionale dal 2019/2020. Molte norme sostituiscono la l.r. 52/1998, abrogata.

Disciplina delle prove di francese all’esame di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta

Disciplina delle prove di francese all’esame di Stato in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Valle d’Aosta, le modalità di svolgimento della prova di francese ai fini dell’ammissione e dell’esame di Stato del secondo ciclo. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’ordinamento scolastico speciale della Regione e valorizza la conoscenza della lingua francese come elemento strutturale del percorso d’esame.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda:

  • la prova regionale di lingua francese per gli studenti dell’ultimo anno;
  • la terza prova scritta e la prova orale di francese all’esame di Stato;
  • la certificazione finale della competenza linguistica;
  • il riconoscimento della certificazione anche ai fini dell’accesso a determinati impieghi pubblici regionali e scolastici.

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Prova regionale di lingua francese per l’ammissione all’esame

Gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sostengono una prova regionale di lingua francese, costruita per accertare i livelli di apprendimento mediante prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e produzione scritte e orali, in coerenza con il QCER.

La partecipazione alla prova è condizione per l’ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo negli istituti della Regione, salvo i candidati disciplinati dal regime speciale per provenienti da altre regioni ed esterni.

È prevista:

  • la certificazione dei livelli QCER da parte della Sovraintendenza agli studi;
  • la definizione, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di istruzione, delle tipologie e modalità di effettuazione e certificazione, anche tramite convenzione con enti certificatori;
  • una sessione suppletiva per gli assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe.

Prove di francese all’esame di Stato

Oltre alle prove ordinarie dell’esame di Stato previste dalla normativa statale, i candidati sostengono:

  • una terza prova scritta di lingua francese;
  • una prova orale di lingua francese nel corso del colloquio.

La prova scritta mira ad accertare padronanza della lingua e capacità espressive, logico-linguistiche e critiche; può essere articolata in più parti per verificare competenze differenti, incluse comprensione linguistica, capacità argomentative e riflessione critica.

La prova orale si svolge nel colloquio e consente la valutazione delle competenze linguistiche e culturali acquisite in francese.

Modalità di svolgimento e criteri di valutazione

La prova scritta di francese si svolge il primo giorno utile successivo alla seconda prova. Consiste nella produzione di un elaborato scelto dal candidato tra più proposte, di diverse tipologie, individuate con decreto dell’Assessore regionale competente, anche in relazione agli indirizzi di studio, entro il mese di agosto di ogni anno scolastico.

Le tracce sono scelte dall’Assessore tra proposte elaborate da una commissione di esperti e indicano tempi massimi e modalità di svolgimento.

Per uniformare le commissioni d’esame, con decreto dell’Assessore regionale sono definite anche le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alle prove scritta e orale di francese.

Lingua d’esame e colloquio

Il candidato può sostenere la seconda prova scritta indifferentemente in italiano o in francese, nel rispetto dello Statuto speciale e delle norme di attuazione.

Anche il colloquio si svolge in una delle due lingue ufficiali della Regione, a scelta del candidato all’inizio della prova. Se il colloquio è sostenuto:

  • in francese, gli argomenti di italiano dell’ultimo anno devono essere trattati in italiano;
  • in italiano, gli argomenti di francese dell’ultimo anno devono essere trattati in francese.

Nel colloquio sono accertate inoltre le competenze disciplinari nelle materie non linguistiche insegnate in francese.

Commissioni d’esame

Nelle commissioni d’esame è prevista la presenza di un docente di lingua francese in sostituzione di uno dei membri afferenti alle discipline individuate annualmente dal Ministro dell’istruzione e del merito, salvo gli indirizzi di studio in cui il francese sia già compreso tra tali discipline.

Con decreto dell’assessore regionale competente è individuata, per ciascun indirizzo di studio, la disciplina sostituita dal francese.

Candidati provenienti da altre regioni ed esterni

Per gli studenti provenienti da istituti fuori dal territorio regionale che si iscrivono per la prima volta all’ultima classe di un corso in Valle d’Aosta, resta l’obbligo di frequentare le lezioni di francese, ma essi possono scegliere se sostenere la prova scritta e il colloquio in francese.

Se non sostengono tali prove:

  • la competenza in francese è valutata nel colloquio con modalità semplificate e coerenti con il percorso svolto;
  • per i candidati esterni la lingua francese non è contemplata tra le materie d’esame.

Certificazione finale nel diploma

Il diploma rilasciato dopo il superamento dell’esame di Stato contiene una sezione dedicata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese, con indicazione della votazione.

La votazione deriva dalla media tra il punteggio della prova scritta e quello della prova orale, secondo le modalità previste dal regolamento richiamato dalla legge statale, ed è espressa in decimi secondo la tabella allegata.

La sezione è compilata solo se:

  • la votazione è pari o superiore a 6/10;
  • il candidato non ha sostenuto la prova con le modalità semplificate previste per alcuni candidati provenienti da altre regioni.

Utilizzo della certificazione per l’accesso all’impiego

Il possesso della certificazione esonera, per le qualifiche funzionali, docenti ed educative per le quali è richiesto un diploma di secondaria di secondo grado o un titolo inferiore, dalle prove di accertamento della conoscenza del francese previste:

  • per l’accesso all’impiego nel comparto unico regionale o negli enti dipendenti o strumentali della Regione, quando la normativa vigente già preveda tale esonero;
  • dalla disciplina regionale sul personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione.

Nei concorsi per l’accesso di cui al comparto unico regionale, la votazione riportata nella certificazione concorre al punteggio dei titoli.

Per le qualifiche che richiedono laurea o diploma universitario restano ferme le regole speciali della normativa regionale richiamata, con il solo adattamento dei riferimenti alla precedente disciplina sostituiti da quelli alla presente legge.

Disposizioni transitorie

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’esame di Stato si svolge secondo la nuova disciplina; per il solo anno scolastico 2018/2019 continuano però ad applicarsi le tipologie di prova scritta di francese già individuate dall’ordinanza regionale adottata in base alla previgente legge.

La prova regionale di lingua francese per l’ammissione all’esame decorre invece dall’anno scolastico 2019/2020.

Abrogazioni e vigenza

Sono abrogate la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, e l’articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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