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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2019

Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale della Valle d’Aosta integra la disciplina del Difensore civico attribuendogli le funzioni di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con compiti di promozione, vigilanza, segnalazione e collaborazione istituzionale a tutela dei minori. Prevede inoltre un onere annuo di 10.000 euro dal 2019, a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Compiti del Difensore civico quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza e copertura finanziaria

Compiti del Difensore civico quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza

La legge regionale della Valle d’Aosta inserisce nella disciplina dell’Ufficio del Difensore civico una specifica funzione di Garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’intervento rafforza la tutela dei diritti dei minori, compresi quelli non cittadini italiani, in coerenza con le convenzioni internazionali e la normativa statale e regionale richiamata.

Finalità generali e principi di intervento

Il Difensore civico è chiamato a promuovere e garantire i diritti e gli interessi dei minori, con un’azione orientata a:

  • diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito dei diritti umani;
  • segnalare e raccomandare interventi normativi e legislativi a favore dei minori;
  • monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori, segnalando le violazioni agli organi sociali e giudiziari competenti;
  • promuovere diritti, bisogni collettivi e interessi diffusi in ambito familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e rispetto alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

Funzioni operative di tutela e promozione

Nell’esercizio del ruolo di Garante, il Difensore civico svolge numerose attività concrete di impulso, vigilanza e supporto. In particolare:

  • promuove, con enti e istituzioni che si occupano di minori, iniziative di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
  • vigila sull’applicazione della Convenzione di New York su tutto il territorio regionale, raccoglie segnalazioni di violazioni e interviene verso le amministrazioni competenti per rimuoverne le cause;
  • promuove iniziative per la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • promuove azioni di contrasto, prevenzione e trattamento dell’abuso, dello sfruttamento e della violenza sui minori;
  • organizza iniziative contro dispersione scolastica e lavoro minorile, anche con terzo settore, confessioni religiose, comunità straniere, organizzazioni sindacali e di categoria;
  • cura servizi di informazione destinati a infanzia e adolescenza e vigila su televisione, stampa e comunicazione audiovisiva e telematica, anche tramite il Co.Re.Com.;
  • concorre alla vigilanza sui minori ricoverati in istituti educativi, assistenziali o strutture residenziali, anche in relazione alle funzioni di controllo previste dalla normativa statale richiamata;
  • segnala alle amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o danno derivanti da condizioni ambientali igieniche, sanitarie, abitative e urbanistiche inadeguate;
  • promuove iniziative per minori a rischio con malattie rare o di rilevante impatto sociale, dalla prevenzione alla riabilitazione;
  • cura iniziative per i minori ospedalizzati e le loro famiglie, vigilando sulle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate o accreditate dalla Regione;
  • fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell’area minorile e favorisce la formazione e l’aggiornamento;
  • promuove la formazione di persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, al tutoraggio e alle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
  • concorre alla verifica delle condizioni di accoglienza e inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo il mediatore culturale;
  • esprime pareri e formula proposte su atti normativi, piani e programmi regionali in materia di infanzia, adolescenza e famiglia;
  • promuove, con le istituzioni scolastiche, misure contro la violenza tra minori nella scuola;
  • promuove sensibilizzazione di media e opinione pubblica sul fenomeno della violenza fra minori;
  • promuove un uso sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione;
  • collabora con il Co.Re.Com. nel monitoraggio e nella valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche regionali, con particolare attenzione alla rappresentazione dei minori;
  • collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare informazione e istituzioni a un racconto attento ai minori, ai loro diritti e alla loro immagine.

Coordinamento istituzionale e rapporti con altri soggetti

Per coordinare meglio le proprie funzioni, il Difensore civico può:

  • stabilire intese, relazioni e accordi con amministrazioni regionali impegnate nell’istruzione e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’Azienda USL Valle d’Aosta, con organismi e autorità regionali e statali competenti, con l’autorità giudiziaria e con gli ordini professionali;
  • intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi pubblici e privati.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione della legge comporta un onere annuo di 10.000 euro a decorrere dal 2019. La spesa è posta a carico del bilancio di previsione del Consiglio regionale, nella Missione 1, Programma 1, e viene finanziata con le risorse già iscritte nel medesimo bilancio per la stessa missione e programma.

Gestione contabile e variazioni di bilancio

Le variazioni connesse all’applicazione della legge non modificano il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale, ma incidono sul documento tecnico di accompagnamento e sul bilancio finanziario gestionale. A tal fine l’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, con propria deliberazione e su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.

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