L.R. Valle d'Aosta 10/2018
Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 10/2018 anticipa al 1° gennaio 2019 e al 1° giugno 2019 i termini previsti dalla l.r. 14/2015 per l’applicazione delle misure di prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo, e sostituisce il criterio di misurazione delle distanze da “percorso pedonale più breve” a “linea d’aria”.
Anticipo dell’entrata in applicazione delle misure contro il gioco d’azzardo patologico e modifica del criterio di distanza in Valle d’Aosta
Misure contro la dipendenza dal gioco d’azzardo in Valle d’Aosta
La legge regionale interviene sulla disciplina valdostana di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, modificando la legge regionale 15 giugno 2015, n. 14. L’intervento ha effetto nel territorio della Valle d’Aosta e riguarda soprattutto la decorrenza di alcune misure restrittive e il criterio di misurazione delle distanze.
Anticipo dei termini di applicazione delle misure
La legge stabilisce che, nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, della l.r. 14/2015, i termini originariamente fissati a otto e cinque anni per l’applicazione delle misure di prevenzione e contrasto previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, sono anticipati.
- Il termine di otto anni è anticipato al 1° giugno 2019.
- Il termine di cinque anni è anticipato al 1° gennaio 2019.
Si tratta quindi di una modifica della tempistica di efficacia delle misure già previste dalla disciplina del 2015, con applicazione solo nei casi richiamati dalla legge modificata.
Criterio di misurazione delle distanze
Viene modificato anche il criterio con cui si misura la distanza prevista dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 14/2015.
- Il riferimento al calcolo “in base al percorso pedonale più breve” è sostituito dal criterio della misurazione “in linea d’aria”.
La modifica incide sul parametro tecnico da usare per verificare il rispetto delle distanze tra gli esercizi e i luoghi sensibili disciplinati dalla legge regionale.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 28 dicembre 2018.
Rilievo pratico attuale
L’atto non contiene disposizioni transitorie ulteriori né elementi che ne limitino espressamente l’efficacia nel tempo. Non appare obsoleto, poiché modifica una disciplina ancora rilevante in materia di gioco d’azzardo patologico.
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