Sentenza n. 248/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 449/2025 in data 10 luglio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all’attribuzione di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 449/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 16 luglio 2025, il suo passaggio in giudicato certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro 60 giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era comprovato, l’obbligo amministrativo risultava inequivoco, la sentenza era stata notificata al Ministero e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Parma entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della richiesta del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, consentendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato da eseguire quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il giudicato, anche formatosi davanti al giudice ordinario, impone all’amministrazione un obbligo puntuale e non ancora adempiuto.
- Per l’esecuzione coattiva di una pronuncia nei confronti di un’amministrazione statale deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In presenza di un giudicato inequivoco e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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