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Sentenza

Sentenza n. 1942/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, concernente il pagamento di spettanze

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, notificata il 1° ottobre 2025. Nelle more del giudizio, il Comune di Palermo ha provveduto al pagamento delle spettanze azionate. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva integralmente effettuato il pagamento delle spettanze oggetto della domanda. Ha comunque condannato il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale in ragione dell'espressa domanda del ricorrente e liquidandole in euro 552,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, tenuto conto del valore e della materia della controversia. La sentenza dispone altresì che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo risultante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese di lite; su espressa domanda, queste possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base all'esito presumibile della controversia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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