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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/139

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1033/2006 sostituendo i riferimenti alle edizioni ICAO dei documenti PANS-OPS e PANS-ATM, così da allineare la disciplina UE agli standard internazionali vigenti. L’intervento è tecnico e non modifica la struttura sostanziale degli obblighi, ma assicura coerenza con gli emendamenti ICAO intervenuti nel 2016. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dei riferimenti alle procedure ICAO nel regolamento (CE) n. 1033/2006 sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

Ambito di applicazione

Si applica alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1033/2006 relative alle definizioni di "procedure in area terminale" e ai riferimenti tecnici contenuti nell’allegato, con impatto sulle procedure di pianificazione e comunicazione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo. È rivolto agli Stati membri e agli operatori/autorità coinvolti nell’attuazione delle norme sui piani di volo e sulle relative message/flight plans. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non introduce esclusioni specifiche, ma si limita ad aggiornare i rinvii alle edizioni ICAO più recenti.

Aggiornamento dei riferimenti ICAO nel regolamento (CE) n. 1033/2006

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 interviene sul regolamento (CE) n. 1033/2006, che disciplina le procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo. La finalità è meramente di aggiornamento tecnico: la Commissione adegua i riferimenti normativi dell’Unione alle più recenti modifiche apportate dall’ICAO ai documenti PANS-OPS e PANS-ATM, così da preservare la coerenza del sistema europeo con gli standard internazionali e consentire agli Stati membri di rispettare i propri obblighi internazionali.

Contesto e ragioni dell’intervento

Nei considerando si evidenzia che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 rinviava al volume 1 delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168), in particolare alla quinta edizione del 2006 comprendente l’emendamento n. 6. Poiché il 10 novembre 2016 l’ICAO ha inserito l’emendamento n. 7, il rinvio UE risultava non aggiornato.

Analogamente, il punto 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 richiamava il documento ICAO PANS-ATM (doc. 4444), quindicesima edizione del 2007 comprendente l’emendamento n. 6; anche questo testo è stato modificato dall’ICAO il 10 novembre 2016 con l’emendamento 7 A. La Commissione modifica quindi il regolamento per mantenere l’armonizzazione con il quadro ICAO.

Modifiche introdotte all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1033/2006

La prima modifica riguarda la definizione di "procedure in area terminale". Il nuovo testo chiarisce che rientrano in tale nozione le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nelle PANS-OPS ICAO, doc. 8168, volume 1, quinta edizione 2006, comprensiva di tutti gli emendamenti fino al n. 7.

Questa sostituzione ha natura tecnica e di coordinamento: non cambia la sostanza della definizione, ma aggiorna il rinvio al corpus ICAO applicabile.

Modifiche all’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006

La seconda modifica riguarda l’allegato. Il punto 2 è riscritto per rinviare al doc. 4444 PANS-ATM dell’ICAO, limitatamente a:

  • capitolo 4, sezione 4.4, relativo ai Flight Plans;
  • capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2, relativo ai Movement messages.

Il riferimento è ora alla sedicesima edizione del 2016, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A. Anche in questo caso, il regolamento UE recepisce l’aggiornamento dell’ICAO senza introdurre ulteriori obblighi autonomi.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di procedure in area terminale

All’articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006, la nozione di "procedure in area terminale" viene sostituita: essa comprende le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nel volume 1 delle PANS-OPS dell’ICAO (doc. 8168, quinta edizione 2006), comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7.

Aggiornamento del rinvio alle PANS-ATM ICAO nell’allegato

Nel punto 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006, il riferimento al doc. 4444 PANS-ATM è sostituito con quello al Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e al Capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages) della sedicesima edizione (2016), comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A.

Ragione dell’intervento normativo

L’aggiornamento è adottato per consentire agli Stati membri di adempiere ai propri obblighi giuridici internazionali e per mantenere la coerenza con il quadro normativo ICAO, a seguito delle modifiche intervenute il 10 novembre 2016 ai documenti PANS-OPS e PANS-ATM.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereiaviazione civilecielo unico europeointeroperabilitànormativa tecnica ICAO

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