Regolamento (UE) 2018/140
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla RPC di determinati lavori di ghisa, dopo aver confermato dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. Per l’India, invece, la Commissione non ha accertato pratiche di dumping e ha chiuso il procedimento. Il testo disciplina anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati, le aliquote individuali, le modalità probatorie per gli operatori interessati e la procedura per eventuali nuovi esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, riscossione definitiva dei dazi provvisori e chiusura dell’inchiesta relativa alle importazioni originarie dell’India.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o a grafite sferoidale (ghisa duttile) e delle loro parti, classificati attualmente nei codici NC ex 7325 10 00 (TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (TARIC 7325991051), originari della Repubblica popolare cinese. Sono escluse espressamente alcune categorie di prodotti: griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione EN 1433, scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati e relativi tappi EN 1253, scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. Il regolamento chiude inoltre il procedimento antidumping relativo alle importazioni del medesimo prodotto originarie dell’India, per le quali non è stato accertato dumping. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140: dazio antidumping su determinati lavori di ghisa originari della RPC
Il regolamento dà seguito all’inchiesta antidumping avviata nel 2016 e alle misure provvisorie del 16 agosto 2017, confermando per la Repubblica popolare cinese l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, del nesso causale e dell’interesse dell’Unione. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 e applica la regola del dazio inferiore, con esclusione di alcuni prodotti specificamente individuati.
Ambito soggettivo, oggettivo e territoriale
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale e delle loro parti, classificati nei codici NC ex 7325 10 00 e ex 7325 99 10, originari della RPC. Il testo chiarisce che il prodotto comprende manufatti utilizzati per coprire sistemi superficiali o sotterranei, per consentirne l’accesso o la visuale, anche se lavorati, rivestiti o assemblati con altri materiali. Sono espressamente esclusi griglie per canali e coperchi EN 1433, scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati e relativi tappi EN 1253, nonché scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.
Esito dell’inchiesta sulla RPC
La Commissione ha riesaminato le osservazioni delle parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, affrontando questioni di riservatezza, diritti di difesa, campionamento, scelta del paese di riferimento, calcolo del valore normale, confrontabilità dei prezzi, sottoquotazione e causalità. Ha confermato la metodologia basata sull’India quale paese di riferimento, ritenendo corretto l’uso di dati di mercato indiani per il valore normale e gli adeguamenti necessari per assicurare un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
Prejudice, causalità e interesse dell’Unione
L’analisi conferma che le importazioni cinesi hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi, con sottoquotazione rilevante rispetto alle vendite dell’industria dell’Unione e una crescita della quota di mercato della RPC nel periodo in esame. La Commissione respinge le tesi alternative fondate su importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione della domanda, evoluzione tecnica del prodotto o segmentazione del mercato, ritenendo che non interrompano il nesso di causalità. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che gli effetti positivi delle misure superano i possibili effetti negativi per importatori e utilizzatori.
Misure definitive e livello del dazio
Sulla base dei margini di dumping e del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione istituisce dazi antidumping definitivi pari ai margini di dumping accertati per i produttori esportatori elencati. Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. Per le altre società si applica il dazio residuale del 38,1 %. Gli importi dei dazi provvisori già depositati sono riscossi definitivamente, con svincolo delle eccedenze.
Chiusura del procedimento sull’India
Per i produttori esportatori indiani la Commissione non ha accertato dumping; di conseguenza il procedimento relativo alle importazioni originarie dell’India è chiuso. Il regolamento precisa inoltre che le aliquote individuali per la RPC si applicano solo alle società espressamente indicate e prevede una procedura per i nuovi esportatori che dimostrino i requisiti richiesti.
Profili pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori doganali e gli importatori è centrale la corretta classificazione tariffaria, la verifica delle esclusioni di prodotto e la presenza della fattura commerciale conforme per beneficiare delle aliquote individuali. In assenza di tale documentazione, si applica il dazio residuale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato comprende lavori di ghisa grigia o duttile e loro parti, destinati a coprire sistemi superficiali o sotterranei o a consentirne l’accesso/visuale. Sono escluse griglie per canali e coperchi EN 1433, scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati e relativi tappi EN 1253, nonché scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.
Aliquote del dazio antidumping definitivo per la RPC
Sono previste aliquote individuali per cinque produttori esportatori cinesi: 15,5 % per Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory; 31,5 % per Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.; 38,1 % per Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.; 21,3 % per Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.; 25,0 % per Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd. Per le altre società che hanno collaborato si applica il 25,4 %; per tutte le altre società si applica il 38,1 %.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali sono applicabili solo se viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio residuale per tutte le altre società. È inoltre previsto un tasso di interessi di mora, in caso di rimborso, pari al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento pubblicato nella GU UE, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di 1 punto percentuale.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 sono riscossi in via definitiva. Gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive devono essere svincolati.
Nuovi esportatori cinesi
Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere l’estensione del trattamento riservato alle società che hanno collaborato non inserite nel campione se dimostra di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare in modo rilevante verso l’Unione. In tal caso, l’elenco delle società può essere modificato dopo osservazioni delle parti interessate.
Chiusura del procedimento sull’India
Poiché non è stato accertato dumping per l’India, il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie dell’India è chiuso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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