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Sentenza

Sentenza n. 1458/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione e successivo rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia il 3 settembre 2023 con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno il 9 novembre 2023 e presentato tramite kit postale la domanda di permesso il 14 novembre 2023. La Questura aveva fissato il fotosegnalamento al 12 novembre 2024 e, in tale data, aveva archiviato la domanda ritenendo già decorso il periodo massimo di soggiorno previsto dall’art. 24, commi 7 e 8, del d.lgs. 286/1998 e rilevando la mancata richiesta di una quota per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. A seguito dell’ordinanza cautelare con remand, la Questura aveva riaperto il procedimento e adottato il 29 maggio 2025 un nuovo provvedimento di rigetto, sostenendo che il rapporto di lavoro subordinato fosse successivo alla scadenza del visto, che la conversione dovesse essere richiesta esclusivamente dalla straniera durante la validità del titolo e che la Questura non potesse attivarsi per la quota di conversione. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; violazione, falsa applicazione e carenza di motivazione e istruttoria in relazione agli artt. 24, commi 7 e 8, e 5, commi 3-bis, 5 e 9, d.lgs. 286/1998; violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. In particolare, ha sostenuto che il ritardo della Questura nel fissare il fotosegnalamento le aveva impedito di ottenere il titolo quando visto e contratto di soggiorno erano ancora efficaci e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, sollecitando la richiesta della quota o consentendo la regolarizzazione della relativa omissione. Ha inoltre evidenziato di aver chiesto più volte la restituzione del passaporto e della ricevuta, ottenendo copia conforme del passaporto soltanto il 9 maggio 2025 e potendo presentare la domanda di conversione il 23 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la specifica censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la Questura, dopo il remand cautelare, aveva comunicato la riapertura del procedimento. Ha tuttavia esaminato nel merito le censure sostanzialmente riproposte contro il nuovo provvedimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha rilevato che la Questura aveva fissato il fotosegnalamento quasi un anno dopo la presentazione della domanda, violando la funzione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998. Il ritardo amministrativo aveva determinato proprio la scadenza del visto e del contratto di soggiorno utilizzati per negare il titolo; l’Amministrazione non può modulare discrezionalmente i tempi delle convocazioni in modo da far ricadere sull’interessato le conseguenze del proprio ritardo. Il TAR ha inoltre considerato la domanda di conversione presentata il 23 luglio 2025 quale fatto sopravvenuto rilevante nella materia dell’immigrazione, nella quale il giudizio riguarda anche l’attuale situazione giuridica dello straniero e non soltanto la legittimità storica dell’atto. Ha interpretato l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 nel senso che, per gli ingressi cui si applicava ancora il regime previgente, la conversione era soggetta alle quote, ma la mancata acquisizione dell’attestazione di disponibilità della quota costituiva un’irregolarità amministrativa sanabile e non un requisito sostanziale autonomo. La Questura avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede. Sono stati quindi annullati sia il provvedimento di archiviazione sia il successivo diniego. Il TAR ha inoltre accolto l’istanza di riesame del diniego di patrocinio a spese dello Stato, revocando il decreto della Commissione e ammettendo definitivamente la ricorrente al beneficio, poiché la tempestiva richiesta alla competente autorità consolare rimasta senza risposta integrava un’impossibilità incolpevole di produrre la certificazione dei redditi esteri, sostituibile con dichiarazione sostitutiva. Non è stata pronunciata condanna alle spese a carico dell’Amministrazione statale, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002; sono stati liquidati i compensi del difensore ammesso al patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998

    «Il lavoratore stagionale [...]»

    La durata e il rinnovo del soggiorno per lavoro stagionale sono collegati ai limiti temporali del titolo e alla sussistenza delle condizioni lavorative previste dalla disciplina; tali limiti non possono però essere opposti quando la loro scadenza sia stata determinata dal ritardo della Questura nel completare il procedimento.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato»

    La conversione presuppone lo svolgimento regolare di attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto subordinato. La novella del 2024 ha eliminato il riferimento alle quote per le istanze cui essa si applica, mentre per le situazioni soggette al regime precedente la quota resta una condizione quantitativa, non un requisito sostanziale autonomo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    «Sempre che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»

    Il diniego del permesso o del rinnovo non può fondarsi su irregolarità amministrative sanabili; l’omessa acquisizione dell’attestazione di disponibilità della quota è stata qualificata come irregolarità sanabile.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 60 giorni dalla data in cui è presentata la domanda

    Il termine impone all’Amministrazione di definire tempestivamente il procedimento; il ritardo nella convocazione per il fotosegnalamento non può tradursi in una causa di rigetto fondata sulla sopravvenuta scadenza del visto o del contratto.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento deve attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione di carenze documentali o amministrative sanabili, inclusa, nel caso esaminato, la richiesta dell’attestazione relativa alla quota di conversione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra privato e Amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede; tali canoni impongono alla Questura di cooperare con lo straniero nella regolarizzazione della domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è divenuta improcedibile quando, a seguito del remand cautelare, l’Amministrazione ha riaperto il procedimento e ha adempiuto all’obbligo partecipativo.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impedisce all’Amministrazione di dilatare arbitrariamente i tempi delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici, scaricando sull’utente gli effetti della propria inerzia.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Per il patrocinio a spese dello Stato, il cittadino non appartenente all’Unione europea deve normalmente produrre la certificazione consolare relativa ai redditi esteri.

  • art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002

    «In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione»

    La mancata risposta dell’autorità consolare, nonostante la tempestiva richiesta dell’interessato, integra un’impossibilità incolpevole che consente la sostituzione della certificazione con un’autocertificazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»

    Non è stata pronunciata condanna alle spese quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale, che non può essere simultaneamente obbligata e beneficiaria della statuizione.

Massime di principio

  • Quando il ritardo dell’Amministrazione nel completare il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno determina la scadenza del visto o del contratto di soggiorno, tali scadenze non possono essere opposte allo straniero come causa di diniego, poiché l’Amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.
  • Nella materia dell’immigrazione il giudice amministrativo deve valutare, oltre alla legittimità dell’atto impugnato, gli elementi sopravvenuti rilevanti per l’attuale situazione giuridica dello straniero, soprattutto quando la loro omissione possa incidere irreversibilmente su diritti fondamentali o sulla possibilità di ottenere un diverso titolo di soggiorno.
  • La mancata acquisizione della quota necessaria alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quando il richiedente possieda gli altri presupposti sostanziali, costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile e non un requisito sostanziale autonomo; l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio per consentirne la regolarizzazione.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sull’Amministrazione impongono, nei procedimenti di soggiorno, di cooperare con l’interessato e di non respingere la domanda per omissioni documentali o amministrative sanabili quando il procedimento possa essere utilmente regolarizzato.
  • Quando, a seguito di un remand cautelare, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento non meramente confermativo, l’interesse all’annullamento si trasferisce sul nuovo atto; tuttavia, se le censure sono sostanzialmente sovrapponibili, il giudice può esaminarle nel merito, dichiarando improcedibile la sola censura divenuta priva di interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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