Sentenza n. 1920/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale, n. 7223 del 12 novembre 2025, con la quale la Divisione contratti e appalti della Città di Torino ha disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Digitarca s.r.l. / Eagleprojects s.p.a. della gara europea a procedura telematica aperta (n. 22/2025); - del provvedimento, prot. n. 18 _ 2025 del 2 dicembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di riesame della ricorrente; - della graduatoria finale della procedura di gara, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, senza avviare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal R.T.I. Blanc s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compreso il contratto d’appalto qualora medio tempore stipulato, con espressa istanza di declaratoria di inefficacia dello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al RTI Digitarca s.r.l./Eagleprojects s.p.a. della gara per il servizio di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin, nonché diniego dell’istanza di riesame, graduatoria e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 74,9669 punti dopo il RTI aggiudicatario, ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dalla Città di Torino per un servizio del valore a base di gara di 320.000 euro, oltre al diniego dell’istanza di autotutela e agli atti della procedura. Ha dedotto violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e del paragrafo 22 del disciplinare, nonché eccesso di potere, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare l’anomalia anche dell’offerta del RTI Blanc, quinto classificato, e che tale offerta non sarebbe stata sufficiente a coprire i costi minimi del servizio. Ha inoltre chiesto l’inefficacia del contratto, se stipulato, e il risarcimento. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione al RTI Blanc e per mancata prova di resistenza; il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio, eseguita il 21 gennaio 2026.
La decisione
Respinta l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione al RTI Blanc: essendo il ricorso stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, era sufficiente integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto pretermesso, come avvenuto. Il Collegio ha soprasseduto sull’eccezione di difetto di interesse, ritenendola assorbita dalla decisione di merito. Ha respinto la censura secondo cui la verifica di anomalia avrebbe dovuto riguardare anche l’offerta del quinto classificato: l’art. 110 d.lgs. 36/2023 e la clausola non impugnata del disciplinare riferiscono la verifica alla migliore offerta, cioè alla prima classificata. Estendere il controllo a tutte le offerte aggraverebbe ingiustificatamente la procedura e sarebbe incompatibile con il principio del risultato; la verifica serve a valutare l’affidabilità dell’operatore destinato a eseguire l’appalto. Le censure sull’incongruità dell’offerta del RTI Blanc sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro l’esercizio di poteri amministrativi non ancora avvenuto. Respinte anche le domande di annullamento del contratto e risarcitoria. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023
È dunque evidente che sia l’attuale quadro normativo sia la lex specialis di gara prevedono che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata.
La verifica di anomalia riguarda la migliore offerta, ossia quella collocata al primo posto, e non deve essere estesa alle offerte degli operatori che non sono destinati all’aggiudicazione.
art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023
Per tali ragioni anche il secondo comma dell’art. 110 del nuovo codice dei contratti (a mente del quale «In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni») non può essere inteso come attributivo del potere discrezionale di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa ma come una regola operativa per verificare l’offerta.
La richiesta di spiegazioni prevista dal comma 2 disciplina le modalità operative della verifica dell’offerta anomala, ma non attribuisce alla stazione appaltante il potere-dovere di verificare ogni offerta apparentemente anomala, comprese quelle non collocate al primo posto.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Da ciò deriva anche il rigetto della domanda di annullamento del contratto stipulato (e concluso) e di ogni pretesa risarcitoria.
Poiché le censure contro l’aggiudicazione sono state respinte o dichiarate inammissibili, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda relativa al contratto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, la verifica di anomalia è diretta alla valutazione della migliore offerta e, in una procedura aggiudicata secondo graduatoria, deve essere svolta nei confronti del concorrente primo classificato; non è necessario estenderla alle offerte degli operatori collocati in posizione successiva.
- La previsione dell’art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023 sulla richiesta di spiegazioni all’operatore economico disciplina la fase operativa della verifica di anomalia e non amplia l’ambito soggettivo della verifica a tutte le offerte che appaiano anormalmente basse.
- Le contestazioni sull’incongruità dell’offerta di un concorrente non sottoposta a verifica sono inammissibili quando mirano a censurare l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Se il ricorso è notificato ad almeno uno dei controinteressati, l’omessa notificazione a un altro controinteressato non determina l’inammissibilità quando il contraddittorio viene successivamente integrato nei suoi confronti.
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