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Legge

L.R. Liguria 37/2007

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.

Normativa regionaleL.R. Liguria 37/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria attività agrituristiche, pescaturismo e ittiturismo, definendone requisiti, procedure, limiti strutturali e igienico-sanitari, controlli, sanzioni e contributi. Prevede SCIA, banche dati regionali, vincoli su alimenti, ospitalità e immobili, oltre a norme transitorie collegate all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi e all’adeguamento delle attività già autorizzate.

Disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo in Liguria

Disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo in Liguria

La legge regionale della Liguria definisce il quadro unitario per agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, promuovendo forme di turismo connesse alle attività agricole e della pesca. La disciplina è pensata per valorizzare il territorio ligure, con limiti, requisiti e procedure specifiche per l’esercizio delle attività.

Finalità e ambito della legge

La Regione sostiene agricoltura, sviluppo rurale, acquacoltura e pesca anche tramite attività turistiche legate alla terra e al mare. Le finalità comprendono la tutela e valorizzazione delle risorse agricole e ittiche, il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali, la multifunzionalità degli operatori, la promozione dei prodotti tipici, la conservazione delle tradizioni rurali e della pesca e il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti.

Agriturismo: nozione e soggetti abilitati

L’attività agrituristica consiste in ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento. Possono svolgerla l’imprenditore agricolo, i familiari e i lavoratori dipendenti; il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per attività e servizi complementari. Le denominazioni “agriturismo”, “azienda agrituristica” e “operatore agrituristico” sono riservate a chi abbia presentato la SCIA prevista dalla legge.

Attività comprese nell’agriturismo

Rientrano nell’agriturismo:

  • ospitalità in alloggi o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori all’interno dell’azienda;
  • somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche, con prevalenza di prodotti propri e di aziende agricole della zona;
  • degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
  • attività ricreative, sportive, culturali e storico-ambientali collegate alle attività agricole e alle tradizioni rurali;
  • attività di fattoria didattica.

La fattoria didattica è un’azienda agricola che svolge attività formative e divulgative in materia di educazione alimentare e ambientale e di conoscenza del mondo agricolo e rurale, registrata nella banca dati regionale. Sono inoltre ricomprese le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate dalla normativa regionale sulla fauna e sul prelievo venatorio.

Pescaturismo e ittiturismo: definizioni e riserve di denominazione

Il pescaturismo consiste nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, ed è riservato agli imprenditori ittici muniti dell’autorizzazione prevista dalla normativa statale. L’ittiturismo consiste invece nell’uso dell’abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico per ospitalità, ristorazione, attività ricreative, didattiche, culturali e servizi finalizzati alla fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione delle attività d’impresa. La denominazione “ittiturismo” è riservata ai soggetti che abbiano presentato la SCIA al Comune; per il pescaturismo vale la specifica autorizzazione statale.

Requisiti di connessione, prevalenza e limiti dell’agriturismo

L’agriturismo è consentito solo se l’azienda agricola impiega un numero minimo di unità lavorative uomo per le attività agricole strettamente connesse e se l’attività agrituristica mantiene carattere di connessione con quella agricola, che deve restare prevalente. La prevalenza si realizza quando il tempo-lavoro agricolo supera quello agrituristico.

Per la somministrazione di pasti e bevande è richiesto che:

  • almeno il 40% provenga da prodotti della propria azienda;
  • complessivamente almeno il 60% provenga da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, compresi quelli propri.

Sono considerati di propria produzione anche i prodotti lavorati in azienda e, entro il limite di un quarto del totale somministrato, quelli provenienti da cooperative o consorzi locali di cui l’azienda faccia parte. Le attività ricreative e culturali possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla ristorazione solo se connesse alle risorse aziendali; altrimenti sono ammesse solo come servizi accessori per gli ospiti, senza corrispettivo autonomo.

L’apertura dell’attività agrituristica non può essere inferiore a 90 giorni annui.

Immobili, trasformazioni edilizie e vincoli per l’agriturismo

Possono essere utilizzati fabbricati già esistenti sul fondo alla data della domanda di iscrizione nella banca dati o di variazione dell’attività, purché conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In assenza di fabbricati adattabili sul fondo, possono essere usati l’abitazione dell’imprenditore, anche se fuori dal fondo, e altri fabbricati nella disponibilità dell’imprenditore o dei familiari, situati nello stesso comune o in comune limitrofo e in aree a prevalente interesse agrituristico.

Le aree a prevalente interesse agrituristico comprendono i comuni montani e svantaggiati, le aree protette e altri territori individuati dalla normativa attuativa. Nei territori non montani e non protetti non sono utilizzabili fabbricati edificati da meno di dieci anni.

I locali agrituristici sono assimilati alle abitazioni rurali e sono strumentali all’attività agricola. Gli interventi edilizi devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona; sono ammessi ampliamenti per esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, entro il 20% della volumetria esistente in assenza di diverse previsioni urbanistiche, con vincolo di destinazione ad agriturismo per dieci anni. È ammessa, ove prevista dagli strumenti urbanistici, la demolizione di edifici non più necessari e l’accorpamento della volumetria al fabbricato agrituristico, con limite di aumento del 50% e vincolo decennale di destinazione. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all’agriturismo nei casi previsti.

Ospitalità, requisiti igienico-sanitari e spazi aperti

Per camere e unità abitative valgono requisiti igienico-sanitari simili a quelli delle abitazioni civili, con possibilità per il Comune di derogare in casi strutturalmente incompatibili, purché sia attestata la sostanziale rispondenza funzionale e il miglioramento possibile delle condizioni igienico-sanitarie.

Sono previsti standard minimi di superficie e altezza per le camere, servizi igienici adeguati e una superficie minima per le unità abitative con cucina autonoma. L’ospitalità in spazi aperti deve avvenire in piazzole rispettose del paesaggio; devono essere garantiti servizi igienici, acqua ed elettricità, con possibilità di usare i servizi aziendali per insediamenti fino a due piazzole.

Produzione, preparazione degli alimenti e servizi accessori

La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla normativa sanitaria vigente. Nella cucina-laboratorio possono essere preparati, in tempi separati, alcuni prodotti tipici fino a 50 kg settimanali per singolo prodotto; oltre tale soglia serve uno specifico laboratorio. Per la somministrazione a non più di dieci ospiti può essere usata la cucina domestica.

È consentita la macellazione in azienda solo per volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata, nel rispetto della normativa applicabile. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate come private a uso collettivo, riservate agli ospiti, e non richiedono obbligatoriamente assistente bagnanti e personale di pronto soccorso se sono predisposte misure idonee di sicurezza.

Banca dati regionale e registrazione degli operatori agrituristici

La Regione istituisce la banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali, per il monitoraggio e per gli adempimenti previsti dalla disciplina statale. La registrazione è condizione necessaria per il successivo esercizio tramite SCIA.

L’operatore comunica i dati aziendali alla Regione, che effettua una valutazione preliminare per identificare limiti e tipologie di attività esercitabili. La Giunta regionale disciplina tenuta, aggiornamento, registrazione e cancellazione. La struttura regionale competente controlla almeno ogni tre anni la permanenza dei requisiti.

La cancellazione avviene in caso di perdita dei requisiti, revoca dell’attività o mancato avvio entro tre anni dalla registrazione, salvo lavori strutturali in corso. La registrazione è negata o cancellata, salvo riabilitazione, nei confronti di soggetti condannati per specifici delitti alimentari o contro la salute pubblica, sottoposti a misure di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali. La Regione comunica le iscrizioni e cancellazioni al Comune competente.

Avvio, variazione e sospensione dell’attività agrituristica

L’esercizio dell’agriturismo è subordinato alla SCIA al Comune nel cui territorio è situato l’immobile, da presentare da parte dei soggetti già registrati nella banca dati. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da allegare.

Le variazioni dell’attività devono essere comunicate preventivamente al Comune e alla Regione e non possono superare i limiti fissati in sede di registrazione. L’attività può essere sospesa per periodi limitati, previa comunicazione al Comune, nei periodi indicati nella SCIA, fermo restando il vincolo minimo di apertura annuale.

Ittiturismo: disciplina operativa e banca dati

L’ittiturismo si svolge mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico o della sua abitazione. L’esercizio è subordinato alla SCIA al Comune e alla registrazione nella banca dati regionale dell’ittiturismo, effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune.

La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento della banca dati. La disciplina dell’ittiturismo può applicarsi anche alle imprese di acquacoltura nel mare. La normativa attuativa definisce inoltre modalità, limiti, prescrizioni, piani aziendali, requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza, classificazione e soglie di apertura.

Pescaturismo: banca dati e coordinamento con l’autorizzazione statale

Per il pescaturismo è istituita una banca dati regionale, alimentata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese munite dell’autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2012. La Giunta regionale disciplina la tenuta e l’aggiornamento della banca dati.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove, anche con organizzazioni di categoria e enti locali, azioni di studio e formazione professionale per gli operatori delle attività disciplinate dalla legge, in coordinamento con la normativa regionale in materia di sviluppo agricolo.

Obblighi degli operatori

Gli operatori agrituristici e ittituristici devono:

  • rispettare disposizioni, prescrizioni e provvedimenti di Regione, Comune e altre autorità competenti;
  • esporre al pubblico copia della SCIA e della relativa attestazione, oltre alle tariffe e all’eventuale classificazione;
  • rispettare limiti e modalità indicati nella SCIA;
  • osservare le norme di pubblica sicurezza;
  • consentire controlli e ispezioni;
  • iniziare l’attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
  • esporre l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con indicazione della provenienza;
  • presentare annualmente la dichiarazione delle tariffe per l’anno successivo;
  • comunicare la cessazione dell’attività entro 30 giorni;
  • comunicare i dati richiesti alla Provincia ai fini dell’organizzazione turistica regionale;
  • apporre una targa conforme al modello previsto.

Sospensione, revoca e controlli

Il Comune sospende l’attività agrituristica o ittituristica, con provvedimento motivato, per un periodo da 10 a 30 giorni in caso di violazione degli obblighi. L’agriturismo è revocato se l’attività non inizia entro un anno dalla SCIA, se vengono meno i requisiti o se l’operatore è cancellato dalla banca dati, oppure se nel triennio si sono verificati più periodi di sospensione per complessivi 90 giorni. Regola analoga vale per l’ittiturismo.

Il provvedimento di revoca è comunicato entro 15 giorni alla Regione per l’aggiornamento della banca dati e per l’eventuale recupero delle somme erogate. La vigilanza e il controllo spettano ai Comuni e agli altri soggetti competenti, con verifiche periodiche almeno triennali e relazione annuale alla Regione; in caso di inadempienza comunale la Regione esercita il potere sostitutivo.

Sanzioni amministrative

L’esercizio abusivo dell’agriturismo o dell’ittiturismo è punito con sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro. La violazione degli obblighi dell’articolato comporta una sanzione da 250 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della stessa infrazione entro due anni, le sanzioni sono raddoppiate. Le sanzioni sono irrogate dal Comune e i relativi proventi restano al Comune stesso.

Contributi e vincoli sui beni finanziati

Alle imprese singole e associate che esercitano le attività disciplinate si applicano le ordinarie norme di incentivazione dei rispettivi settori. La Regione può concedere contributi per investimenti ad aziende agrituristiche, pescaturistiche e ittituristiche nei limiti di bilancio, con modalità definite da apposito atto della Giunta regionale e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis.

Gli immobili e gli allestimenti finanziati sono vincolati alla specifica destinazione per 10 anni gli immobili e 5 anni gli allestimenti, salvo forza maggiore o obsolescenza economica. La mancata osservanza del vincolo comporta revoca e restituzione delle somme maggiorate degli interessi al tasso legale. Le funzioni di concessione, controllo e revoca dei contributi sono svolte dalla Regione.

Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni della legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti attuativi previsti dall’articolo 12. È abrogata la precedente legge regionale sull’agriturismo dal momento di entrata in vigore del regolamento attuativo.

Restano valide le iscrizioni all’elenco regionale e le autorizzazioni comunali già rilasciate per agriturismo e pescaturismo. I procedimenti in corso continuano secondo la disciplina previgente. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti attuativi, alle nuove disposizioni. Le fattorie didattiche già iscritte all’elenco regionale alla data di entrata in vigore della legge erano inizialmente esentate dall’autorizzazione comunale con semplice comunicazione al Comune, ma tale previsione transitoria è stata successivamente abrogata.

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