L.R. Liguria 39/2007
Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ligure disciplina i PRIS per coordinare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e, nei casi previsti, di interventi di riqualificazione o calamità, con misure di partecipazione, accordi di programma, indennità e tutele per residenti e attività economiche interferite. Restano applicabili, per la norma transitoria, anche a opere già approvate. Istituti e importi sono stati aggiornati da successive modifiche.
Programmi regionali di intervento strategico (PRIS) per infrastrutture e tutele compensative
Programmi regionali di intervento strategico (PRIS)
La legge della Regione Liguria istituisce i Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) come strumenti di programmazione integrata per governare gli effetti territoriali e sociali delle grandi opere. La disciplina mira a garantire la sostenibilità delle scelte, la coesione territoriale e la tutela dei soggetti e delle attività interferite dagli interventi infrastrutturali.
Ambito di applicazione e finalità
I P.R.I.S. sono previsti per le opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e per le altre opere infrastrutturali di interesse statale e regionale. Possono riguardare anche demolizioni, ricostruzioni e interventi di manutenzione straordinaria o conservativa con cantieri di durata superiore a dodici mesi, costo complessivo superiore a 4.500.000 euro e impatto tale da impedire, anche temporaneamente, l’ordinaria fruizione di immobili residenziali o sedi di attività economico-produttive, quando servono misure non compensabili con le ordinarie indennità espropriative.
I programmi possono essere attivati anche per obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale, sullo sviluppo economico e sociale, sul riequilibrio e sulla riqualificazione del territorio, con apporto di risorse pubbliche e private, anche mediante finanza di progetto e partenariato.
Programmi di intervento promossi dagli enti locali
Gli enti locali possono adottare programmi di intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere problemi derivanti da infrastrutture e opere pubbliche di propria competenza. Se i comuni sono soggetti attuatori, possono ridurre del 50% le indennità previste per le tutele sociali degli articoli 6 e 6-bis. A tali programmi si applicano le norme della legge in quanto compatibili.
Comunicazione, partecipazione e trasparenza
Prima della definizione del P.R.I.S., gli enti locali devono attivare percorsi di comunicazione e coinvolgimento delle comunità interessate, per assicurare la partecipazione alle scelte. Dopo la definizione, la Regione promuove la massima conoscenza del programma d’intesa con gli enti locali competenti.
Procedura di definizione e approvazione
Il soggetto attuatore dell’infrastruttura, sentito l’ente locale competente, elabora la proposta di P.R.I.S. Il programma viene definito mediante accordo di programma promosso e approvato dalla Giunta regionale, sulla base della proposta e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni concordate con Regione ed enti interessati.
È istituito presso il competente dipartimento un Comitato tecnico con funzioni di indirizzo, coordinamento e consulenza sull’applicazione della legge, con particolare riferimento alla definizione dell’accordo del P.R.I.S. Il procedimento si conclude con provvedimento della Giunta regionale che contiene il quadro finale e complessivo delle misure risolutive e delle tutele previste.
La Giunta regionale approva inoltre linee guida operative per l’attuazione e l’approvazione dei P.R.I.S., i criteri per determinare le misure compensative e le ulteriori disposizioni attuative; deve anche relazionare annualmente al Consiglio regionale sui P.R.I.S. attivati.
Contenuti della proposta di P.R.I.S.
La proposta deve individuare:
- l’ambito o gli ambiti territoriali interessati, anche non contigui;
- i fabbisogni territoriali, ambientali, di salute pubblica, economici e sociali;
- gli obiettivi strategici e le relative indicazioni progettuali;
- i soggetti partecipanti e i rispettivi ruoli;
- le azioni necessarie a risolvere le criticità territoriali, economiche e sociali, comprese le opere e misure compensative;
- le misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi-tipo di accordi per la corresponsione delle indennità speciali;
- i costi;
- la fattibilità finanziaria pubblica e privata;
- i percorsi informativi e partecipativi.
Tutela sociale dei residenti
La Regione tutela i residenti e dimoranti in immobili incompatibili con le infrastrutture. I requisiti di residenza e dimora devono sussistere prima dell’approvazione del progetto preliminare o del progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure, in mancanza, prima del progetto definitivo.
È prevista un’indennità speciale a carico dei soggetti attuatori, destinata alla ricollocazione in abitazioni di prima casa e alle spese accessorie. L’importo base è pari a 40.000 euro per unità immobiliare residenziale, aggiornato annualmente ISTAT.
L’indennità spetta a:
- locatari, titolari di diritti reali o proprietari per ricollocazione autonoma;
- locatari, titolari di diritti reali o proprietari per ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell’ambito del programma.
Se i locatari chiedono la ricollocazione in alloggi ERP non assegnabili per carente manutenzione, non ricevono l’indennità speciale ma 10.000 euro, aggiornati ISTAT, per trasloco e allaccio utenze; in tal caso l’indennità di 40.000 euro è corrisposta all’ente proprietario degli alloggi nella misura di 30.000 euro, per ristrutturazione e messa a norma.
Per l’assegnazione degli alloggi il Comune verifica residenza, dimora e mancanza di proprietà piena di altri alloggi adeguati nel territorio provinciale. Il Comune cura anche le procedure di assegnazione e la progettazione nei casi di ricollocazione in nuovi insediamenti abitativi, con oneri a carico dei soggetti attuatori.
I locatari residenti e dimoranti possono chiedere l’assegnazione di alloggi ERP se in possesso dei requisiti di settore; in tal caso la perdita dell’immobile è equiparata allo sfratto esecutivo. Se l’assegnazione avviene, sono corrisposti 30.000 euro all’ente proprietario dell’alloggio ERP e 10.000 euro al locatario, importi aggiornati ISTAT.
Le tutele sociali possono essere applicate anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi da opere infrastrutturali individuate nei P.R.I.S., anche per interventi in corso, su richiesta degli enti locali competenti.
Tutele per attività economiche e occupazione
Il programma individua anche le linee di tutela delle attività economiche incompatibili con l’infrastruttura, per garantire continuità occupazionale e produttiva d’intesa con le parti sociali.
La continuità occupazionale e produttiva implica:
- mantenimento dello stesso personale occupato al momento dell’attivazione del P.R.I.S.;
- mantenimento dell’operatività dell’attività economica, comprese le iscrizioni previste dalla normativa vigente.
Il titolare dell’attività che riceve l’indennità assume l’obbligo di garantire tale continuità per tre anni dalla data di erogazione del saldo dell’indennità. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la restituzione dell’indennità percepita, con interessi legali. In caso di forza maggiore, caso fortuito o altri gravi motivi sopravvenuti, la Giunta regionale può autorizzare lo scioglimento del vincolo, consentendo al beneficiario di mantenere l’indennità. La Regione può effettuare controlli sul rispetto delle condizioni previste.
Tutele accessorie per imprese e situazioni non pienamente coperte
Quando la situazione abitativa non rientra nelle ipotesi ordinarie di tutela, ma richiede comunque un intervento sociale, la Giunta regionale può prevedere soluzioni nell’accordo di programma, anche applicando in tutto o in parte l’indennità speciale.
Per le piccole e medie imprese la legge prevede un’indennità compensativa per spese di trasloco e fermo produttivo, non cumulabile con altri contributi pubblici riferiti allo stesso periodo e alle stesse spese. Per le microimprese l’indennità è pari, in via omnicomprensiva, all’indennità speciale prevista per i residenti.
Quando gli interventi generano situazioni di particolare complessità che incidono negativamente sulle imprese, anche grandi, e né la disciplina statale sugli espropri né le tutele regionali risultano adeguate, la Giunta regionale, nell’accordo di approvazione del P.R.I.S., individua misure risolutive e le eventuali indennità a carico del soggetto attuatore.
Per le aziende interferite già in crisi, il Comitato di coordinamento del P.R.I.S. può proporre alla Giunta un Protocollo d’Intesa con ente territoriale, organizzazioni sindacali e soggetto attuatore, per inserire nei contratti d’appalto clausole finalizzate all’assunzione dei lavoratori cessati, percettori di ammortizzatori sociali, nei limiti dei vincoli normativi sulle priorità nelle assunzioni e se in possesso della qualifica professionale.
Agevolazioni urbanistiche e ricollocazioni
I comuni possono adottare misure urbanistiche specifiche per agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche e la ricollocazione dei residenti interferiti, utilizzando le procedure acceleratorie vigenti.
La ricollocazione di residenti o attività economiche può avvenire anche in comuni diversi, a cura del soggetto attuatore, se i comuni interessati sono consenzienti e la nuova localizzazione è compatibile con sicurezza, ambiente e paesaggio.
Se il trasferimento comporta il riutilizzo di immobili e non è possibile reperire parcheggi di pertinenza, può essere prevista l’esenzione dall’obbligo di dotazione dei parcheggi, in ragione delle caratteristiche dell’attività o di particolari situazioni di contesto.
Quando per realizzare le opere è necessario acquisire immobili abitativi o produttivi dislocati in Liguria per la definitiva demolizione, non è richiesta la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Eventi calamitosi e opere di mitigazione del rischio
Gli strumenti della legge possono essere utilizzati anche per opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a farvi fronte. Possono inoltre essere impiegati per affrontare le conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che abbiano ricevuto il riconoscimento dello stato di emergenza, secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla Giunta regionale.
Le opere possono comprendere anche edifici sostitutivi per ricollocare, fuori dalle aree a rischio, residenti e attività economiche.
Norma transitoria
La Regione deve provvedere, ove occorra, alla formulazione del P.R.I.S. anche per infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale già approvate nella progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica o definitiva, individuando gli eventuali strumenti di finanziamento.
Restano valide, ai fini delle linee guida regionali, le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1117.
Aggiornamenti e disciplina previgente rilevante
La legge è stata più volte modificata, con aggiornamenti rilevanti soprattutto sulla disciplina delle tutele, sulla procedura di approvazione, sui criteri per le indennità e sull’estensione a ulteriori ipotesi di tutela sociale e calamità. È inoltre abrogato l’articolo relativo al monitoraggio sulle infrastrutture.
Attualità della disciplina
La disciplina mantiene utilità pratica per la gestione dei P.R.I.S. e delle connesse tutele in Liguria, ma contiene anche riferimenti a casi specifici e a procedimenti collegati a opere o eventi determinati nel tempo. Restano applicabili le norme transitorie e gli aggiornamenti introdotti dalle modifiche successive, inclusi i criteri per importi e linee guida regionali.
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