Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 18/2021

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria n. 5/2021 sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, riscrivendo parte della procedura di gara e di valutazione delle proposte, le garanzie, il provvedimento unico e aspetti economico-finanziari. Introduce anche la soppressione dell’addizionale regionale prevista dalla l.r. 16/1995, con effetti sulle obbligazioni tributarie già sorte.

Modifiche alla disciplina calabrese sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

Modifiche alla disciplina regionale delle grandi derivazioni idroelettriche in Calabria

La legge regionale Calabria 7 luglio 2021, n. 18 interviene sulla l.r. 23 aprile 2021, n. 5, riorganizzando in modo significativo la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Le modifiche riguardano requisiti, procedimento di selezione, valutazione delle offerte, garanzie, titolo concessorio unico e profili finanziari.

Ambito delle modifiche e assetto generale della procedura

L’intervento legislativo aggiorna la disciplina calabrese per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, con particolare attenzione al procedimento di evidenza pubblica e al successivo rilascio del provvedimento unico di concessione. La nuova impostazione rafforza la struttura procedimentale, integra la fase di consultazione pubblica e coordina il titolo concessorio con gli atti ambientali e autorizzativi necessari.

Requisiti, contenuti dell’istanza e controlli preliminari

L’istanza di partecipazione deve contenere elementi essenziali più articolati, tra cui:

  • dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
  • documentazione sulla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria;
  • impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione;
  • proposta progettuale gestionale con offerta tecnica ed economica;
  • documentazione ambientale e autorizzativa necessaria.

La proposta progettuale deve essere coerente con il livello del progetto definitivo. L’autorità competente verifica entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze l’ammissibilità e la completezza documentale, potendo chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni entro un termine non superiore a 10 giorni. Se l’integrazione non avviene, il candidato è escluso. Per la parte progettuale tecnica non sono ammessi recuperi integrativi: l’istanza carente sotto tale profilo comporta l’esclusione.

Conferenza di servizi per la selezione delle proposte

Dopo le verifiche preliminari, o comunque entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le integrazioni, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi per selezionare la proposta progettuale gestionale. Partecipano un rappresentante della Regione, uno delle amministrazioni statali e uno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. La partecipazione è obbligatoria e ciascuna amministrazione individua un rappresentante unico con eventuali sostituti.

La conferenza:

  • individua la migliore proposta applicando i criteri di valutazione introdotti dalla legge;
  • verifica la veridicità dei requisiti dichiarati;
  • attribuisce il punteggio complessivo sommando offerta tecnica e offerta economica;
  • forma la graduatoria finale.

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

La valutazione tecnica si fonda su criteri oggettivi che valorizzano soprattutto esperienza e capacità gestionale. Tra i principali elementi considerati figurano:

  • esperienza nella gestione diretta di impianti idroelettrici, manutenzione e gestione operativa;
  • qualificazione professionale del personale per attività tecniche, sicurezza e progettazione/gestione di impianti;
  • esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe;
  • esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento al coordinamento presso impianti idroelettrici;
  • capacità di gestione dei sistemi di misura, sicurezza, teleconduzione e controllo;
  • competenza nel presidio continuo e nella custodia in sicurezza degli impianti;
  • organizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • investimenti per l’efficientamento produttivo e tecnologico;
  • uso plurimo delle acque per fini potabili, irrigui e di emergenza idrica;
  • misure di miglioramento ambientale, paesaggistico e territoriale del bacino idrografico;
  • interventi sulla gestione dell’invaso e sul trasporto solido;
  • iniziative sociali per sviluppo formativo e occupazionale;
  • interventi per la sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
  • investimenti complessivi per la durata della concessione;
  • certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza, salute e qualità.

Valutazione dell’offerta economica

L’offerta economica è commisurata all’incremento del valore del canone posto a base di gara, con riferimento alla componente fissa, salvo diversa previsione del bando. La valutazione economica avviene solo dopo la fase di valutazione tecnica.

Pubblicità, osservazioni e integrazioni successive

Conclusa la selezione, l’amministrazione pubblica il progetto selezionato sul proprio sito. Entro 45 giorni dalla pubblicazione, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Dopo tale fase:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’autorità può chiedere integrazioni solo sugli aspetti non già valutati nella selezione;
  • il proponente può ottenere, una sola volta, la sospensione del termine per l’integrazione fino a 90 giorni;
  • il mancato deposito nei termini comporta il ritiro dell’istanza e l’archiviazione;
  • le osservazioni sono considerate nella successiva valutazione, ma non possono riaprire gli aspetti già oggetto di selezione.

Conferenza di servizi finale e provvedimento unico di concessione

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni o dal deposito delle eventuali integrazioni, l’autorità convoca una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, coinvolgendo il proponente e tutte le amministrazioni competenti per VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica e altri atti di assenso necessari.

Il termine di conclusione della conferenza è di 210 giorni, salvo termini inferiori previsti da sopravvenienze statali in materia di VIA. La determinazione conclusiva:

  • assegna la concessione;
  • costituisce il provvedimento unico di concessione;
  • comprende VIA e tutti i titoli abilitativi necessari;
  • può valere come variante urbanistica, ove occorra;
  • definisce la durata della concessione secondo l’art. 7 della l.r. 5/2021;
  • acquista efficacia con la sottoscrizione del disciplinare;
  • è pubblicata integralmente sul sito regionale e per estratto secondo le modalità previste.

Se l’istanza è archiviata o l’esito è negativo, si procede con la proposta successiva in graduatoria, salvo elementi ostativi comuni. Se non vi sono proposte utili o rispondenti ai requisiti, il concessionario uscente continua a esercire la concessione fino alla conclusione della nuova procedura.

Garanzie e coperture assicurative

L’assegnatario deve costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone. La garanzia va periodicamente rivalutata secondo l’indice ISTAT, resta vincolata per tutta la durata della concessione e può essere svincolata alla scadenza o incamerata in caso di decadenza, revoca o inadempimenti.

È inoltre richiesta una polizza assicurativa che copra i danni ai beni, anche preesistenti, per danneggiamento o distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere, nonché i danni a terzi. Bando e importi assicurativi definiscono le condizioni della copertura.

Profili economici e abrogazione dell’addizionale regionale

La legge modifica il sistema del canone e interviene anche sulla disciplina regionale previgente, sopprimendo l’addizionale regionale prevista dall’art. 37, comma 7, della l.r. 16/1995, con salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. Le minori entrate sono quantificate per il 2021-2023 in 400.000 euro annui e coperte con le risorse della missione 20, programma 03 del bilancio di previsione 2021-2023, con autorizzazione alla Giunta a effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Società mista e altri adeguamenti normativi

Per le ipotesi di società mista, la norma chiarisce che la procedura si svolge come procedimento unico finalizzato sia alla selezione del socio privato mediante evidenza pubblica sia all’assegnazione della concessione alla società mista, la cui attività deve avere come oggetto esclusivo la concessione stessa.

Sono inoltre introdotti o aggiornati riferimenti normativi in materia di convenzioni tra amministrazioni, requisiti di partecipazione e disciplina dei criteri di gara, coordinando il testo della l.r. 5/2021 con il quadro statale vigente.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.