L.R. Calabria 21/2021
Proroga dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 7 luglio 2021, n. 21 integra l’art. 38, comma 4, della l.r. 47/2011, prevedendo che, per gli interventi il cui inizio lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19, il termine per iniziare i lavori sia esteso a 18 mesi dalla pubblicazione sul BURC del provvedimento di finanziamento. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Proroga dei termini per l’avvio dei lavori finanziati in Calabria durante l’emergenza COVID-19
Proroga dei termini per l’avvio dei lavori finanziati
La legge regionale Calabria n. 21 del 2021 interviene sulla disciplina dei termini di avvio dei lavori prevista dall’art. 38 della l.r. 47/2011, limitatamente ai casi collegati al periodo di emergenza COVID-19. L’obiettivo è concedere più tempo ai beneficiari di provvedimenti di finanziamento regionali per avviare gli interventi.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i progetti o interventi finanziati dalla Regione Calabria per i quali l’inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19. La proroga opera solo in tale ipotesi e non introduce una disciplina generale per tutti i finanziamenti regionali.
Nuovo termine per l’inizio dei lavori
La disciplina risultante prevede che, in aggiunta al termine ordinario già previsto dal comma 4 dell’art. 38 della l.r. 47/2011, l’inizio dei lavori possa avvenire:
- entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, se l’inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19.
In sostanza, per gli interventi interessati la legge consente un termine più ampio rispetto a quello ordinario, calibrato sulla pubblicazione del provvedimento di finanziamento.
Regime temporale
La norma non disciplina una durata autonoma dell’emergenza, ma collega espressamente l’applicazione della proroga al fatto che l’inizio dei lavori ricada nel periodo di emergenza COVID-19. Pertanto la regola ha natura temporanea e legata a tale contesto emergenziale.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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