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Legge

L.R. Calabria 17/2021

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali,

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 17/2021 interveniva sull’art. 3 della l.r. n. 24/2013 sostituendo un riferimento retributivo da “tabellare” a “economico”, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. La norma di entrata in vigore è stata poi dichiarata incostituzionale insieme all’art. 1 dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124/2022, con conseguente inattualità pratica dell’atto.

Modifica alla disciplina regionale calabrese sul riordino di enti, aziende, fondazioni e società regionali

Modifica alla disciplina regionale sul riordino di enti, aziende e società regionali

La legge regionale della Calabria 7 luglio 2021, n. 17 è intervenuta in modo puntuale sulla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, che disciplina il riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità. L’atto ha avuto un contenuto essenzialmente modificativo e non autonomo.

Contenuto della modifica

La legge ha sostituito, nel comma 2 dell’articolo 3 della l.r. n. 24/2013, il termine “tabellare” con il termine “economico”. La modifica riguarda dunque il parametro testuale richiamato nella disposizione originaria, incidendo sul lessico della disciplina retributiva o economica prevista dalla legge del 2013.

Aspetti finanziari

La legge ha previsto espressamente la clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e vicende successive

La legge disponeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge e anche dell’articolo 3 relativo all’entrata in vigore. Ne consegue che l’atto non è utilmente applicabile nella prassi attuale.

Valutazione di attualità

L’atto deve considerarsi obsoleto/inapplicabile ai fini operativi, poiché la sua disposizione sostanziale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale e la disciplina non presenta oggi utilità pratica autonoma.

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