Cassazione Civile, Ordinanza n. 31197/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, nei limiti di legge, dei debiti sociali di una società cancellata dal registro delle imprese. Gli accertamenti riguardavano la deduzione di costi contabilizzati in relazione a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riferite a un contratto di ricerca finanziato dal MIUR. La C.T.R. del Veneto aveva confermato l’annullamento degli avvisi disposto dalla C.T.P. di Padova, ritenendo non dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni e valorizzando in modo assai limitato la documentazione prodotta dai contribuenti, anche in considerazione del fallimento della società che aveva emesso le fatture. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell’obbligo motivazionale nel processo tributario, perché la C.T.R. non avrebbe esaminato i numerosi elementi istruttori e indiziari offerti dall’Ufficio; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l’Ufficio aveva assolto l’onere di fornire elementi idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni e che, quindi, spettava ai contribuenti provare positivamente l’effettività dei costi; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la C.T.R. considerato il quadro complessivo degli indizi di falsa fatturazione. I resistenti hanno chiesto il rigetto, ribadendo anche le eccezioni ritenute assorbite dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, perché non rendeva percepibile il percorso logico seguito dalla C.T.R. e non esponeva in modo comprensibile il quadro delle allegazioni e delle prove valorizzate o disattese. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Veneto - Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro del sindacato sulla motivazione apparente quando la sentenza non renda comprensibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo
La Corte ribadisce che il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario impone una motivazione che esponga ragioni e iter logico seguiti dal giudice, con indicazione delle prove poste a base del convincimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato in collegamento all’obbligo costituzionale di motivazione della sentenza.
È evocato dal ricorrente per sostenere il corretto riparto dell’onere della prova in materia di deducibilità di costi e operazioni inesistenti.
È richiamato per sostenere che gli indizi offerti dall’Ufficio sarebbero stati gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni.
È indicato come base della responsabilità dei soci, nei limiti di legge, dopo la cancellazione della società.
È richiamato come ulteriore fondamento della pretesa verso i soci per i debiti sociali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio, perché non espone in modo intelligibile le ragioni della scelta né il percorso logico seguito dal giudice.
- La denuncia di vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritta al minimo costituzionale: non è censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Nel processo tributario il giudice deve indicare chiaramente quali allegazioni e quali prove ha esaminato e su quali basi ha ritenuto provata o non provata la pretesa fiscale, così da consentire il controllo di legittimità.
- Quando l’Ufficio deduce l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, la decisione di merito deve confrontarsi con gli elementi indiziari offerti e spiegare perché essi siano ritenuti insufficienti o non decisivi; una formula apodittica sull’assenza di prova non basta.
- Il mancato esame effettivo del materiale istruttorio e l’assenza di un percorso argomentativo verificabile determinano cassazione della sentenza per motivazione apparente, con assorbimento delle ulteriori censure.
- In tema di riparto dell’onere probatorio relativo a costi da operazioni contestate come inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione, mentre il contribuente deve offrire adeguata prova contraria; ma la valutazione di tali elementi deve essere motivata in modo completo e intellegibile.
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