L.R. Liguria 3/2015
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina venatoria regionale imponendo, nelle zone umide definite dalla convenzione Ramsar, l’uso esclusivo di munizioni senza piombo. Nel restante territorio della regione resta consentito l’uso sia di munizioni con piombo sia senza piombo. La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Divieto di munizioni al piombo nelle zone umide per l’attività venatoria
Divieto di munizioni al piombo nelle zone umide per la caccia
La legge regionale della Regione Liguria interviene sulla disciplina della caccia contenuta nella legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, limitando l’uso delle munizioni contenenti piombo nelle aree umide. La modifica riguarda esclusivamente il territorio regionale ligure e definisce una regola differenziata tra zone umide e restante territorio.
Ambito di applicazione
La disciplina introdotta si applica all’attività venatoria nelle zone umide, considerate habitat di specie acquatiche e palustri e individuate secondo la convenzione internazionale di Ramsar. Per queste aree la norma stabilisce un vincolo specifico sul tipo di munizionamento utilizzabile.
Regola per le zone umide
Nelle zone umide l’attività venatoria è consentita solo con munizioni non contenenti piombo. Ne deriva il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo in tali contesti, con finalità di tutela ambientale e faunistica connessa agli habitat acquatici e palustri.
Regola per il restante territorio regionale
Al di fuori delle zone umide, in tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia è ammesso sia il munizionamento contenente piombo sia quello privo di piombo. La legge quindi non estende il divieto al complesso della disciplina venatoria regionale, ma lo circoscrive alle sole aree umide Ramsar.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 18 febbraio 2015. Non contiene una durata limitata nel tempo né un regime transitorio espresso.
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