L.R. Liguria 6/2015
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 2012, N. 12 (TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA), 21 GIUGNO 1999, N. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA), 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE) E 2 DICEMBRE 1982, N. 45 (NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DI ENTI DA ESSA INDIVIDUATI, DELEGATI O SUBDELEGATI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 6 marzo 2015, n. 6 aggiorna in modo esteso la disciplina delle cave: pianificazione, autorizzazioni, varianti, cauzioni, vigilanza, sanzioni e riparto di competenze tra Regione, Comuni, ASL e ARPAL. Incide anche su norme ambientali, paesaggistiche e procedurali connesse. Alcune disposizioni risultano poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; la disciplina è comunque riferita al contesto ligure e non contiene limiti temporali generali, salvo norme transitorie per autorizzazioni in corso all’entrata in vigore.
Modifiche al testo unico ligure sull’attività estrattiva e norme collegate
Modifiche alla disciplina ligure dell’attività estrattiva
La legge regionale Liguria 6 marzo 2015, n. 6 interviene sul testo unico regionale sull’attività estrattiva e su alcune norme collegate in materia ambientale, paesaggistica, sanzionatoria e di vigilanza. Il provvedimento ridefinisce pianificazione, autorizzazioni, controlli, cauzioni, contributi e sanzioni per l’attività di cava nel territorio ligure.
Pianificazione dell’attività estrattiva
La disciplina del Piano regionale delle attività estrattive viene riorganizzata. Sono eliminate alcune previsioni di raccordo testuale con i Piani di bacino e con il PTCP, mentre viene sostituita la nozione di “cave” con quella di “siti estrattivi” in vari passaggi. Si precisa inoltre che la Regione definisce indirizzi per la vigilanza sulle attività estrattive, compresi i criteri per determinare la sanzione pecuniaria paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali.
Il Piano deve contenere:
- un quadro conoscitivo per bacini di utenza, finalizzato all’analisi dei giacimenti esistenti;
- un quadro operativo con poli estrattivi, siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e aree per opere di superficie delle cave in sotterraneo;
- norme di attuazione per modalità, indicazioni e condizioni di esercizio e per la sistemazione finale dei siti;
- un documento sui contenuti fondamentali del Piano, modificabili solo con variante sostanziale;
- un piano di monitoraggio.
Procedimento di adozione e approvazione del Piano
Il procedimento pianificatorio viene reso più dettagliato e pubblicizzato sul sito istituzionale regionale. La delibera di adozione, con gli atti del Piano, deve essere pubblicata nel sito della Regione. Il progetto di Piano, previo avviso sul sito web istituzionale, è trasmesso alle province, alla Città metropolitana, ai comuni interessati e ai soggetti competenti in materia ambientale per la VAS.
Le province e la Città metropolitana esprimono il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento. La Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento dei pareri o dalla scadenza dei termini, sentito il Comitato tecnico regionale, propone al Consiglio regionale l’approvazione del Piano, comprensiva della pronuncia di VAS. Dopo l’approvazione, il Piano è depositato e pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione.
Varianti, aggiornamenti e catasto
La rubrica della disciplina sulle modifiche al Piano viene ricondotta a “varianti e aggiornamenti”. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito, nonché le rettifiche per meri errori materiali, sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
Il catasto delle attività estrattive viene aggiornato anche in conseguenza delle varianti, degli aggiornamenti del Piano e di approfondimenti conoscitivi.
Titoli abilitativi per ricerca e coltivazione
Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva si richiede espressamente la verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche del richiedente. Rimane ferma la presentazione delle domande secondo la disciplina prevista dal testo unico, ma con il coinvolgimento della Regione quale soggetto competente in più passaggi al posto della Giunta.
La titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita senza preventiva autorizzazione regionale. Il subentro è consentito solo previa verifica della disponibilità giuridica delle aree e delle capacità tecnico-economiche del subentrante, sentito il Comune sul pagamento dei contributi di estrazione; dopo la consegna della nuova autorizzazione, la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione del cedente.
Contenuto dell’autorizzazione e profili paesaggistici
L’autorizzazione deve indicare in modo puntuale le fasi di attuazione del progetto, le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell’attività e per la sistemazione del sito, con l’indicazione di quelli la cui violazione comporta decadenza. Devono inoltre essere individuati i margini di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi che non costituiscono variante sotto il profilo paesaggistico.
L’autorizzazione e le varianti rilevanti sono coordinate con l’autorizzazione paesaggistica, e in alcuni casi il titolo regionale è rilasciato con provvedimento comprensivo del profilo paesaggistico.
Durata, sospensione e cessazione dell’attività
L’autorizzazione resta efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, fermo il rinnovo degli altri titoli eventualmente necessari.
In caso di cessazione anticipata o sospensione volontaria dell’attività, il titolare deve comunicarlo allo SUAP entro 15 giorni. Se la sospensione è prevista per non oltre 180 giorni, la comunicazione segue comunque il medesimo termine, e la cava deve restare in condizioni di sicurezza. Se la sospensione non è stata comunicata e l’attività non riprende entro 180 giorni, la comunicazione va resa nei 10 giorni successivi. La ripresa dei lavori va denunciata almeno 8 giorni prima dell’inizio.
Procedura per il provvedimento unico regionale
Il procedimento per il titolo unico viene portato a 180 giorni. Sono previste forme più definite di coordinamento con il livello regionale per verificare se il programma sia soggetto a VIA o screening. In caso di procedimento unico regionale, è introdotta una tariffa unica regionale omnicomprensiva per le spese istruttorie, da definire con regolamento regionale.
Il provvedimento unico comprende l’autorizzazione paesaggistica e, se necessari, altri titoli previsti dalla normativa vigente; la documentazione relativa alla coltivazione viene inoltre trasmessa anche al Comune.
Contributi di estrazione e oneri economici
Il contributo annuale è versato entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente. Esso spetta al Comune o ai Comuni interessati, ma un trentesimo è versato direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo comprende anche eventuali oneri e canoni demaniali dovuti secondo la normativa richiamata.
La Regione può partecipare agli atti di verifica dei dati economici e produttivi, e il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere entro il 31 marzo i dati dell’attività svolta nell’anno precedente, compresi il quantitativo estratto e l’importo del contributo dovuto. I Comuni possono stipulare convenzioni per scomputare il contributo a fronte dell’esecuzione diretta, anche in somma urgenza, di interventi di riqualificazione ambientale, soprattutto di riequilibrio idrogeologico.
Cauzione, garanzie e svincolo
La cauzione può essere di importo inferiore a 60.000 euro nei casi in cui la sistemazione ambientale consista solo nella chiusura degli imbocchi e nella sistemazione del piazzale e delle piste di servizio, purché il richiedente produca un computo metrico estimativo asseverato.
La garanzia può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure tramite confidi o intermediari finanziari abilitati. La cauzione per il permesso di ricerca dura quanto il permesso; quella per l’autorizzazione ha durata minima triennale e deve essere rinnovata con congruo anticipo.
Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune su domanda dell’interessato, previo nulla osta regionale, rilasciato dopo l’accertamento della realizzazione delle opere di sistemazione ambientale o nei casi previsti dal testo unico. Se le opere non sono eseguite, la Regione pronuncia la decadenza. Se il Comune esegue d’ufficio i lavori e la spesa è inferiore alla cauzione, la differenza è restituita; se la spesa supera la cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell’area rispondono in solido dell’eccedenza.
Decadenza dell’autorizzazione
La Regione dichiara la decadenza dell’autorizzazione in presenza, tra l’altro, di:
- mancanza originaria dei requisiti autocertificati;
- perdita della disponibilità giuridica dei fondi, salvo che sia superabile con variante;
- mancato inizio entro il termine massimo fissato nel progetto;
- inosservanza di prescrizioni essenziali o insorgenza di pericoli idrogeologici, ambientali o di sicurezza, o grave compromissione del paesaggio;
- trasferimento non autorizzato del titolo;
- cessazione o sospensione non comunicata;
- grave e ingiustificata inerzia;
- mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale.
Prima della decadenza deve essere contestato l’addebito, con possibilità di controdeduzioni entro 30 giorni. L’atto di decadenza può bloccare la cauzione o autorizzarne l’incameramento da parte del Comune per la messa in sicurezza; decorso un anno senza nuova domanda, la Regione può autorizzare il Comune a incamerare la cauzione per il ripristino ambientale, salvo attivazione della diversa procedura prevista dal testo unico.
Lavorazioni con materiale di provenienza esterna e SCIA
La disciplina ammette, in connessione con l’attività estrattiva, anche la lavorazione di materiali di provenienza esterna estratti da altre cave, oltre che dei materiali cavati, nel rispetto della prevalenza dell’attività estrattiva. Per l’avvio di tale attività il titolare deve presentare allo SUAP una SCIA; in caso di carenza dei presupposti si applica la disciplina generale della SCIA. In caso di opere pubbliche, la Giunta regionale può esentare dal rispetto della condizione di prevalenza dell’attività estrattiva, restando fermo il rispetto della normativa ambientale.
Regime delle cave in trasformazione e riutilizzo del sito
Per le cave soggette a regime di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l’attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorrere a SUA o PUO. Il progetto segue la procedura autorizzativa ordinaria e, una volta eseguito, consente lo svincolo della cauzione dopo l’accertamento dell’effettiva realizzazione delle opere.
Se il sito è già stato risistemato, il titolare può chiedere lo svincolo della cauzione previo accertamento dello stato dei luoghi; se emergono ulteriori necessità, deve presentare un progetto di adeguamento.
Quando l’attività estrattiva è prossima alla conclusione, può essere presentato un progetto di riutilizzo del sito, in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale già autorizzato. Il progetto è ammissibile purché si faccia carico della sistemazione e messa in sicurezza dell’intero ambito e non pregiudichi le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica comunale dell’avvenuta realizzazione del riutilizzo; se il progetto non è realizzabile, il titolare deve darne comunicazione e deve eseguire il programma di sistemazione già autorizzato. Dopo lo svincolo, la Regione elimina dal Piano la scheda di progetto della cava.
Vigilanza, controlli e competenze amministrative
Le funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria, prevenzione infortuni e tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono attribuite alle ASL competenti per territorio, mentre ARPAL svolge la vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e coltivazione e delle disposizioni regionali in materia estrattiva, con potere di irrogare alcune sanzioni pecuniarie. Se ARPAL rileva un pericolo imminente per persone o cose, impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all’ASL per la conferma, revoca o modifica.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza e applica alcune sanzioni; inoltre svolge specifiche verifiche paesaggistiche finali e di fase, con possibile attivazione delle conseguenti sanzioni o procedure di compatibilità paesaggistica. Restano fermi i poteri di vigilanza urbanistico-edilizia del Comune, della Città metropolitana e della Provincia.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per:
- attività di cava senza autorizzazione, con sanzione da 5.000 a 15.000 euro e maggiorazione di 1 euro/mc in caso di estrazione;
- attività difforme dall’autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni regionali, da 1.000 a 10.000 euro, con maggiorazione di 1 euro/mc se si estrae in eccesso;
- ricerca di materiali senza permesso, da 1.000 a 10.000 euro;
- omessa o incompleta comunicazione dei dati annuali, da 1.000 a 10.000 euro;
- omessa o incompleta relazione sulla ricerca, da 500 a 5.000 euro;
- mancata SCIA per l’attività di lavorazione, da 1.000 a 10.000 euro;
- mancata integrazione della cauzione, sanzione fissa di 5.000 euro oltre alla sospensione dell’attività.
I proventi delle sanzioni sono attribuiti in parte ad ARPAL e in parte alla Regione, secondo la ripartizione prevista. Resta ferma l’applicazione delle altre sanzioni edilizio-urbanistiche, paesaggistiche, minerarie e di sicurezza sul lavoro.
Modifiche a norme collegate
La legge aggiorna anche:
- la disciplina regionale sul riparto di funzioni in materia ambientale, abrogando una disposizione dell’articolo 91 della l.r. 18/1999;
- l’ordinamento di ARPAL, chiarendo che l’Agenzia svolge attività di vigilanza sulle attività estrattive;
- la legge regionale n. 45/1982 sulle sanzioni amministrative, eliminando un termine e abrogando un comma procedurale.
Norme transitorie
Per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva già in corso alla data di entrata in vigore della legge, i margini di flessibilità paesaggistica sono individuati mediante variante all’autorizzazione paesaggistica, previa verifica del dirigente regionale competente in materia estrattiva. La norma contiene anche un regime transitorio per le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge, con attribuzione di funzioni di vigilanza e sanzione paesaggistica al Comune e, in via sostitutiva, alla Provincia o Città metropolitana, salvo competenze regionali specifiche.
Nota sull’efficacia attuale
Alcune disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, come indicato nel testo fornito. Restano comunque nel quadro della legge le modifiche strutturali al testo unico ligure sulle attività estrattive e alla disciplina collegata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 6 mar 2015R.R. Liguria 1/2015
- Legge · 9 mar 2015L.R. Liguria 7/2015
- Legge · 23 feb 2015L.R. Liguria 5/2015
- Legge · 18 mar 2015L.R. Liguria 8/2015
- Legge · 16 feb 2015L.R. Liguria 4/2015
- Legge · 25 mar 2015L.R. Liguria 2/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →