Sentenza del 19/05/2015 n. 10820 - Comm. Trib. Prov. Roma
Processo tributario - Società di comodo - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 30, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 724/1994, sostenendo che i criteri presuntivi previsti per la determinazione del reddito minimo delle società di comodo contrastassero con l’art. 53 della Costituzione, in quanto non idonei a rappresentare l’effettiva capacità contributiva. La censura riguardava anche gli effetti del rigetto dell’istanza del contribuente volta a dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi presunti.
La decisione
Il collegio ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni stabilite dalla legge possono essere utilizzate per la determinazione del reddito imponibile, purché operino nei limiti previsti dall’ordinamento. La decisione ha inoltre richiamato i limiti degli effetti del rigetto dell’istanza del contribuente, precisando che tale rigetto non determina necessariamente una preclusione assoluta e generalizzata rispetto a ogni successiva contestazione o prova.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Art. 30, comma 1, lettere b) e c)
La norma disciplina le società non operative o di comodo e consente di determinare presuntivamente un reddito minimo sulla base di specifici coefficienti e parametri patrimoniali.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il collegio ha escluso il contrasto tra la disciplina delle società di comodo e il principio di capacità contributiva, ritenendo legittimo il ricorso a presunzioni legali per la determinazione del reddito imponibile.
Massime di principio
- Le presunzioni fiscali previste direttamente dalla legge non sono, di per sé, incompatibili con il principio di capacità contributiva: il contribuente deve contestarle fornendo elementi concreti e specifici sulla propria situazione.
- La disciplina delle società di comodo può legittimamente determinare un reddito minimo presunto anche quando il reddito effettivo dichiarato è inferiore, salvo che il contribuente dimostri l’esistenza di circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi ordinari.
- Il rigetto dell’istanza disapplicativa non equivale necessariamente a una preclusione assoluta di ogni successiva difesa; occorre valutare la motivazione del provvedimento e gli elementi probatori concretamente disponibili.
- In casi analoghi, è essenziale documentare in modo puntuale le cause oggettive e non imputabili alla società che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito presunto.
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