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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22040/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2009. La concedente promosse arbitrato chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice e la restituzione dell’immobile. L’utilizzatrice si difese sostenendo che il contratto fosse originariamente usurario perché il tasso di mora pattuito e applicato sarebbe stato superiore al tasso soglia, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria e possibilità di opporre l’eccezione di inadempimento. Il collegio arbitrale accolse la domanda della concedente, ritenendo che l’eventuale usurarietà degli interessi moratori non si estendesse all’interesse corrispettivo e che, in concreto, il credito indebitamente percepito per mora fosse inferiore ai canoni rimasti insoluti, sicché non ricorrevano i presupposti dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione del lodo. In cassazione la società utilizzatrice dedusse un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., chiedendo una rimeditazione dell’arresto delle Sezioni Unite n. 19597/2020: secondo la ricorrente il tasso di mora fa parte del TEG, ma non potrebbe essere utilizzato il tasso soglia di mora elaborato dalla giurisprudenza di legittimità; chiese dunque la disapplicazione di tale orientamento e la rimessione della questione alle Sezioni Unite per una nuova pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponesse in modo generico la questione dell’usurarietà del tasso moratorio senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente valorizzato i rimedi previsti dall’art. 1815, comma 2, c.c. e, soprattutto, aveva escluso che il tema deciso in appello implicasse una revisione dell’orientamento delle Sezioni Unite. La Corte ha osservato che le doglianze non indicavano specificamente quale statuizione della sentenza d’appello fosse viziata, e che la richiesta di disapplicazione/rimessione alle Sezioni Unite era inammissibilmente svincolata dal giudizio concreto, essendo fondata su critiche dottrinali e non su un errore decisorio del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento non è configurabile quando, all’esito della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, il rifiuto della prestazione non risulti conforme a buona fede e proporzionato rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e all’incidenza sul sinallagma.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La nullità della clausola usuraria comporta l’azzeramento degli interessi usurari, ma non determina l’inefficacia estensibile all’intero contratto né travolge automaticamente l’interesse corrispettivo validamente pattuito.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma incriminatrice dell’usura, ma la Corte non ne ha tratto un principio diverso rispetto alla decisione impugnata, limitandosi a rilevare l’assenza di specifiche censure alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come violazione di legge, ma è stato ritenuto generico e non idoneo a colpire la decisione impugnata.

  • art. 374 c.p.c.

    La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata ritenuta non pertinente al caso concreto, perché la ricorrente non ha prospettato una questione effettivamente decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 828 c.p.c.

    Norma richiamata nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’appello.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Base di calcolo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di leasing con dedotta usurarietà degli interessi moratori, la censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in astratto la tesi dell’usura o chiedere la revisione di orientamenti consolidati senza indicare l’errore decisorio del giudice di merito.
  • L’eventuale nullità della clausola usuraria incide sugli interessi colpiti dall’usura secondo il regime legale applicabile, ma non si estende automaticamente all’intero contratto né implica l’invalidità dell’interesse corrispettivo se questo sia stato validamente pattuito.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede una valutazione comparativa degli inadempimenti secondo buona fede e proporzionalità: essa non è ammissibile quando il rifiuto della prestazione risulti sproporzionato rispetto all’inadempimento altrui e all’equilibrio del contratto.
  • La richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite deve essere ancorata a una questione realmente rilevante e decisiva nel giudizio, non a una mera critica dottrinale di un precedente nomofilattico.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a contestare in modo generico il quadro giurisprudenziale o a prospettare questioni non esaminate nel giudizio di merito è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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