Regolamento (UE) 2018/220
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/220 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce descritta nell’allegato, inserendola nel codice NC 8424 89 70. La misura serve a garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata in tutta l’Unione, in coerenza con le regole generali di interpretazione e con il codice doganale dell’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo di informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Regolamento di esecuzione che classifica talune merci nella nomenclatura combinata (NC) ai fini doganali.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, limitatamente alla loro classificazione doganale nella nomenclatura combinata dell’Unione. Rileva per gli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali chiamati ad applicare in modo uniforme i codici NC indicati. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere ancora invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/220 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione a una specifica tipologia di merce descritta nell’allegato. La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e sul regolamento (CEE) n. 2658/87, che disciplina la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.
Finalità e contesto normativo
La ratio del regolamento è evitare difformità applicative tra gli Stati membri nella classificazione doganale di merci aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte nell’allegato. I considerando ricordano che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata devono essere applicate in modo uniforme e che tali regole valgono anche per nomenclature che la riprendano, total o parzialmente, o che aggiungano suddivisioni ai fini di misure tariffarie o di altra natura nel commercio di merci.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le merci indicate nell’allegato, ossia un apparecchio meccanico cosiddetto "spanditore manuale" composto da struttura in acciaio, serbatoio in plastica rivestito internamente di tela, spanditore rotante alla base e due pneumatici, destinato alla distribuzione di concimi, sabbia, sementi, sale e materiali analoghi. La disciplina è rilevante per la classificazione doganale e quindi per l’applicazione della tariffa e delle misure connesse. Si applica in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone la classificazione della merce nel codice NC 8424 89 70. L’allegato spiega che l’apparecchio è riconducibile sia alla voce 8424 sia alla voce 8432, ma non può essere classificato in base alla nota 3 della sezione XVI perché non svolge una funzione principale. In base alla nota 2 del capitolo 84, quando una macchina è classificabile sia tra le voci 8401-8424 sia tra le voci 8425-8480, prevale la collocazione nelle voci 8401-8424; nel caso concreto, tra le sottovoci alternative, si applica quella posta per ultima in ordine di numerazione, cioè 8424 89 70.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 tutela la posizione dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento, consentendo loro di continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione si fonda sull’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 e introduce un termine transitorio utile per l’adeguamento degli operatori e delle amministrazioni doganali.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che la merce descritta nella colonna 1 della tabella allegata sia classificata nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, l’apparecchio meccanico denominato "spanditore manuale" è classificato nel codice NC 8424 89 70 come altro apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
L’allegato richiama le regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 2 del capitolo 84 e il testo dei codici NC 8424, 8424 89 e 8424 89 70. La motivazione precisa che l’apparecchio risponde sia alla descrizione della voce 8424 sia a quella della voce 8432, ma non può essere classificato in base alla nota 3 della sezione XVI per assenza di una funzione principale; si applica quindi la nota 2 del capitolo 84 e, tra le sottovoci possibili, quella posta per ultima in ordine di numerazione.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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