R.R. Lombardia 2/2020
'Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia le modalità operative della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA, l’uso del sistema S.I.L.V.I.A., gli oneri istruttori, il supporto di ARPA Lombardia, la commissione VIA regionale, i controlli e il parere regionale nelle procedure statali. Si applica ai procedimenti avviati dal 25 marzo 2020 ed abroga il r.r. 5/2011, salvi gli effetti prodotti.
Disciplina lombarda di VIA, verifica di assoggettabilità e PAU
Disciplina lombarda della VIA, della verifica di assoggettabilità e del PAU
Il regolamento detta, per la Regione Lombardia, le modalità di attuazione della l.r. 5/2010 in materia di valutazione di impatto ambientale, verifica di assoggettabilità a VIA, contributi istruttori, supporto tecnico di ARPA Lombardia, commissione VIA regionale e controlli. Coordina inoltre la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAU) con il d.lgs. 152/2006 e con le procedure urbanistiche e di pianificazione territoriale.
Ambito applicativo e finalità
Il provvedimento aggiorna la disciplina della Commissione istruttoria regionale per la VIA, fissa i criteri di calcolo degli oneri istruttori, regola l’avvalimento di ARPA Lombardia da parte delle autorità competenti, definisce le modalità di espressione del parere regionale nelle procedure statali e disciplina le procedure regionali di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA e PAU. Stabilisce anche regole di coordinamento con pianificazione urbanistica, VAS e procedure autorizzative di settore.
Presentazione delle istanze e uso di S.I.L.V.I.A.
Le istanze e la documentazione tecnica per i procedimenti di competenza non statale sono trasmesse dal proponente tramite il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.), accessibile previa registrazione con CRS-CNS o SPID. Il sistema costituisce anche archivio documentale e registro per la consultazione preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA, il PAU e, con rinvio al sito ministeriale competente, anche per le procedure statali.
Consultazione preliminare e definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Nella fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, avviata secondo la l.r. 5/2010, il proponente deposita tramite S.I.L.V.I.A. elaborati progettuali, studio preliminare ambientale, piano di lavoro per lo studio di impatto ambientale e elenco dei titoli abilitativi necessari. L’autorità competente coinvolge anche gli enti titolari dei titoli abilitativi. La consultazione si conclude entro 60 giorni e può definire il dettaglio degli elaborati, esaminare alternative progettuali e localizzative, verificare elementi ostativi al PAU ed esprimere indicazioni sulla documentazione ulteriore da presentare. Il parere reso non condiziona l’istruttoria successiva del futuro PAU.
Procedura di VIA e rilascio del PAU
La procedura per il PAU prevede: presentazione dell’istanza e della documentazione tecnica su S.I.L.V.I.A., verifica della completezza da parte delle amministrazioni interessate, pubblicazione dell’avviso al pubblico, consultazione e acquisizione dei contributi, conferenza di servizi decisoria, sopralluogo istruttorio, eventuali integrazioni e adozione del PAU comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi necessari. L’autorità competente verifica entro 15 giorni il pagamento degli oneri istruttori. Il verbale della seduta conclusiva della conferenza costituisce base per la determinazione motivata di conclusione. L’esito finale è pubblicato su S.I.L.V.I.A. e comunicato via PEC al proponente e alle amministrazioni coinvolte, con allegato il PAU completo.
Regole speciali per concessioni di derivazione d’acqua
Per progetti di derivazione di acque superficiali o sotterranee soggetti a concessione e a VIA non statale, il procedimento PAU prevede anche la pubblicazione sul BURL delle informazioni progettuali e amministrative essenziali per consentire eventuali domande concorrenti. La pubblicazione va effettuata entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza e sostituisce l’onere di completezza documentale ai fini della procedibilità. Fino alla scadenza di tale fase non può essere indetta la conferenza di servizi decisoria né pubblicato l’avviso al pubblico. È inoltre previsto un grafo esplicativo del procedimento sul sito S.I.L.V.I.A.
Verifica di assoggettabilità a VIA
La verifica di assoggettabilità a VIA si svolge tramite S.I.L.V.I.A. con istanza, documentazione e prova del pagamento degli oneri, pubblicazione degli atti, eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni e adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di esclusione deve motivare la mancata sottoposizione a VIA e, quando ricorrono i presupposti di legge, indicare condizioni ambientali da rispettare. L’esito è pubblicato integralmente su S.I.L.V.I.A. e comunicato via PEC. L’autorità competente può indire una conferenza di servizi istruttoria. Sono disciplinate anche le ipotesi di restituzione parziale o integrale degli oneri in caso di ritiro dell’istanza, mentre gli oneri non sono ripetibili in caso di rigetto o ritiro tardivo. Se emergono ostacoli per autorizzazioni già richieste, il procedimento può essere archiviato per ragioni di economicità, senza restituzione degli oneri. Quando il provvedimento non dispone la VIA ma prevede monitoraggio ambientale, il proponente deve predisporre un PMA entro 30 giorni e depositarlo tramite S.I.L.V.I.A., previa condivisione con ARPA Lombardia.
Parere della Regione nelle procedure statali
Il parere regionale nelle procedure statali di VIA è espresso con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e valutate le osservazioni del pubblico. Nelle procedure statali di verifica di assoggettabilità a VIA il parere è formalizzato con decreto del dirigente competente. La Regione può avvalersi di sopralluoghi, del supporto della commissione tecnica regionale, di contributi degli enti interessati e di tecnici regionali o del sistema regionale. I termini indicati sono 45 giorni per la verifica di assoggettabilità e 60 giorni per la VIA.
Commissione VIA regionale e esperti
La commissione VIA regionale è composta dal direttore generale della direzione competente, che la presiede, dai rappresentanti delle direzioni regionali competenti per i diversi ambiti tecnici e da rappresentanti di UTR, ARPA Lombardia, ERSAF e ATS. Può essere integrata per singoli procedimenti. La commissione supporta l’autorità competente nella consultazione preliminare, nelle valutazioni di VIA, nella verifica di assoggettabilità, nei controlli e nelle valutazioni preliminari su modifiche o estensioni di opere esistenti. I pareri non sono vincolanti e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta. La Giunta può nominare fino a dieci esperti esterni, selezionati su curriculum e soggetti a regole di incompatibilità e conflitto di interessi; gli incarichi durano fino alla nomina dei nuovi esperti e sono rinnovati a ogni legislatura. È previsto un gettone di presenza per gli esterni non appartenenti all’amministrazione regionale o agli enti del sistema regionale.
Coordinamento con pianificazione urbanistica e VAS
Per le opere non conformi agli strumenti urbanistici comunali o ai piani di parchi e riserve, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata dalla prova dell’avvio del procedimento di conformazione urbanistica, se necessaria per autorizzazione o approvazione. Per interventi di trasformazione territoriale o sviluppo/riassetto di aree industriali o urbane soggetti a PAU, il procedimento ambientale deve coordinarsi con quello urbanistico e con eventuali VAS o verifiche di assoggettabilità a VAS. Se la variante è soggetta a VAS, il PAU deve attendere il parere motivato; se è soggetta a verifica di assoggettabilità, deve attendere la relativa determinazione. In ogni caso, l’eventuale richiesta di integrazioni ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 deve seguire il parere motivato VAS e la conferenza di servizi decisoria deve precedere l’approvazione del piano o dello strumento variante.
Oneri istruttori
Chi presenta istanza di VIA, PAU, verifica di assoggettabilità a VIA o attiva la consultazione preliminare deve versare un onere istruttorio calcolato secondo gli allegati del regolamento, in base al valore complessivo delle opere. Il valore è determinato tramite documentazione tecnica adeguata: calcolo sommario delle spese, quadro economico generale, computo metrico estimativo ed elenco prezzi. Per i procedimenti regionali le modalità di versamento sono fissate con decreto dirigenziale. Le altre autorità competenti devono pubblicizzare le modalità di pagamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Gli oneri non sono ripetibili decorso il termine di verifica della completezza documentale se la domanda viene poi ritirata. Gli oneri relativi ai singoli titoli abilitativi da acquisire nel PAU restano dovuti alle amministrazioni interessate.
Avvalimento di ARPA Lombardia
ARPA Lombardia assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione nelle fasi procedurali di competenza regionale, con particolare riguardo al piano di monitoraggio ambientale, ai controlli ambientali e alla verifica dell’attuazione del PMA. Le autorità competenti diverse dalla Regione possono avvalersene per l’intera procedura di VIA e, se del caso, di verifica di assoggettabilità a VIA, tramite convenzione da definire entro il 30 ottobre per l’anno o gli anni successivi. In mancanza di convenzione, ARPA può non aderire alla richiesta di avvalimento. Le attività svolte non generano ulteriori obblighi economici a carico delle autorità competenti, salvo gli oneri a carico del proponente o del soggetto controllato previsti dalla normativa.
Controlli
Se le amministrazioni competenti al rilascio del PAU segnalano inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l’ufficio competente attiva le verifiche ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. Le verifiche possono essere attivate anche su segnalazione di ARPA Lombardia, ATS o altri soggetti. Il regolamento disciplina le ordinarie modalità di controllo; nei casi straordinari previsti dalla l.r. 5/2010 l’autorità competente si avvale delle attività dell’osservatorio ambientale.
Abrogazione e disciplina transitoria
Dal 25 marzo 2020 il r.r. 5/2011 è abrogato, restando salvi gli effetti già prodotti. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di valutazione ambientale avviati dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli enti locali destinatari di competenze adeguano i propri atti entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL. Eventuali modifiche del sistema S.I.L.V.I.A. sono comunicate sul sito istituzionale regionale senza necessità di ulteriori interventi normativi.
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