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Legge

L.R. Lombardia 5/2020

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Normativa regionaleL.R. Lombardia 5/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia l’assegnazione, tramite procedure competitive, delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, in scadenza o cessate per altri motivi, nonché il canone dovuto dal 2021. Stabilisce passaggio delle opere alla Regione, rapporti di fine concessione, criteri di gara, obblighi ambientali e sociali, cauzioni, decadenza e destinazione degli introiti, con varie decorrenze transitorie fino al 2029.

Disciplina lombarda delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e del relativo canone

Disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia

La legge regionale disciplina, per il territorio lombardo, le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e la determinazione del canone dovuto alla Regione. Il provvedimento attua la disciplina statale in materia di grandi derivazioni e si applica alle concessioni scadute, in scadenza, al termine dell’utenza, nonché nei casi di decadenza, revoca o rinuncia.

Oggetto e finalità

La legge riguarda due profili principali: l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e la determinazione del canone regionale. Le concessioni hanno ad oggetto la derivazione, regolazione, invasamento e utilizzazione di acque pubbliche, insieme all’uso dei beni pubblici messi a disposizione, per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Regime delle opere, dei beni e indennizzi

Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, le opere principali della grande derivazione passano senza compenso in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, con i beni inscindibilmente connessi e necessari al funzionamento, alla sicurezza e al controllo, anche da remoto.

Il concessionario uscente può chiedere un indennizzo per gli investimenti eseguiti a proprie spese durante la concessione, se previsti dall’atto concessorio o autorizzati dall’autorità concedente, limitatamente al valore non ammortizzato. Se è autorizzata la prosecuzione dell’esercizio oltre la scadenza, il concessionario resta obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino al termine fissato dalla Regione; per gli interventi straordinari autorizzati o richiesti è previsto un indennizzo per la parte non ammortizzata.

Per l’acquisizione di beni diversi da quelli che passano automaticamente alla Regione, quando necessario per l’assegnazione, si applicano le regole del testo unico sulle acque, con prezzo determinato secondo i criteri statali sul valore residuo. In mancanza di accordo sul prezzo, la controversia è devoluta a un collegio arbitrale che decide entro 90 giorni dalla nomina.

La Regione può acquisire tali beni e metterli a disposizione, a parità di condizioni, dei partecipanti alla procedura. Le opere passate in proprietà restano comunque nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo concessionario.

Ricognizione di fine concessione e controlli

Almeno 5 anni prima della scadenza, il concessionario uscente deve trasmettere un rapporto di fine concessione con inventario delle opere e dei beni, relazione tecnica sullo stato funzionale e di efficienza, stato di consistenza aggiornato, elenco degli interventi di manutenzione degli ultimi 20 anni, dati sulle prescrizioni di gestione, obbligazioni verso terzi, progetto di gestione dell’invaso, dati di produzione elettrica degli ultimi 15 anni e dati utili alla stima del valore residuo dei beni.

Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge, il rapporto va presentato entro 180 giorni; per tali concessioni, il riferimento temporale della ricognizione è il 31 dicembre 2023. In caso di decadenza, revoca o rinuncia, il rapporto va trasmesso entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Se la Regione rileva lacune o errori, può chiedere integrazioni entro un termine perentorio. La mancata trasmissione o integrazione consente alla Regione di reperire direttamente i dati, anche con sopralluoghi, con costi a carico del concessionario. Il ritardo comporta una sanzione amministrativa da 25.000 a 75.000 euro per ogni semestre di ritardo; la sanzione si applica anche al rapporto incompleto. L’omissione è valutabile anche ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione.

La Regione verifica i contenuti del rapporto in contraddittorio con il concessionario; il passaggio di proprietà delle opere è formalizzato con atto pubblico amministrativo. Il concessionario deve consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati e fornire le informazioni richieste. La documentazione è resa pubblica nell’ambito della procedura di assegnazione.

Competenza e durata delle concessioni

Per le grandi derivazioni che interessano corsi d’acqua di confine o il territorio di più regioni, la competenza amministrativa per l’assegnazione spetta alla Regione quando sul suo territorio insiste la maggior portata da assegnare. In tali casi la Giunta stipula intese con la Regione o Provincia autonoma confinante, da ratificare con legge regionale.

La durata della concessione è compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incremento fino a 10 anni in relazione alla complessità progettuale e all’importo dell’investimento.

Valutazioni preliminari e avvio delle procedure

Prima dell’avvio della procedura, la Giunta regionale verifica se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con l’uso idroelettrico. A questo fine pubblica un avviso sul BURL e sul portale regionale con l’elenco delle concessioni scadute o in scadenza entro i 5 anni successivi.

La valutazione tiene conto della pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica statale, regionale e provinciale, inclusi il piano di gestione del distretto del Po, il piano di tutela delle acque, il piano di bonifica e il programma energetico ambientale regionale. Un regolamento regionale disciplina le modalità della valutazione dell’interesse pubblico e il coinvolgimento dei comuni e degli altri enti interessati.

Le procedure per concessioni già scadute ed esercite alla data di entrata in vigore della legge devono essere avviate entro 2 anni; quelle con scadenza successiva devono essere avviate almeno 2 anni prima della scadenza.

Modalità di assegnazione e società miste

L’assegnazione avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, tutela ambientale ed efficienza energetica. Le concessioni possono essere assegnate:

  • a operatori economici mediante gara ad evidenza pubblica;
  • a società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato scelto tramite gara;
  • mediante partenariato pubblico-privato.

La via ordinaria è la gara pubblica. La Giunta può però scegliere motivatamente la forma della società mista o del partenariato in ragione delle specificità della concessione o dell’accorpamento di più concessioni.

Per la società mista la Regione può costituire una società pubblico-privata e conferire come quota di capitale una parte o tutto l’importo della componente fissa dei canoni introitati, oltre ai beni acquisiti ai sensi della disciplina sulle acque. Gli enti locali possono partecipare al capitale con proprie risorse. La selezione del socio privato avviene con procedura ad evidenza pubblica che riguarda sia la partecipazione societaria sia l’affidamento della concessione. Il socio privato deve acquisire almeno il 30% del capitale e assumere gli obblighi di gestione per tutta la durata della concessione. Le società miste non possono partecipare ad altre gare per grandi derivazioni idroelettriche.

Fasi della procedura di assegnazione

Il regolamento regionale disciplina tempi e modalità della procedura unica. La procedura ordinaria comprende:

  • pubblicazione del bando;
  • presentazione delle istanze con documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria;
  • verifica di ammissibilità;
  • fase istruttoria ambientale e autorizzativa in conferenza di servizi, comprensiva di VIA, VIncA, autorizzazione paesaggistica e altri atti di assenso;
  • adeguamento dei progetti alle prescrizioni;
  • presentazione dell’offerta economica;
  • valutazione da parte di una commissione con rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • sottoscrizione del disciplinare-contratto.

L’atto di assegnazione, con il disciplinare, sostituisce gli atti di assenso ambientali e paesaggistici acquisiti in procedura. La concessione costituisce titolo per eventuali varianti urbanistiche e le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilità ai fini espropriativi. La fase istruttoria ambientale non può superare 365 giorni.

Requisiti dei partecipanti

Possono partecipare gli operatori che non si trovino in cause di esclusione ex articolo 80 del codice dei contratti pubblici.

Per la capacità tecnica è richiesto di aver gestito per almeno 5 anni continuativi uno o più impianti idroelettrici di potenza nominale media almeno pari a 3 MW, con possibili incrementi delle soglie nel bando in relazione alla complessità degli impianti.

Per la capacità patrimoniale e finanziaria è richiesta la referenza di due istituti di credito o intermediari finanziari che attestino l’accesso al credito per un importo almeno pari al progetto proposto, agli investimenti richiesti e agli eventuali indennizzi o prezzi dovuti per beni e opere. Sono inoltre richieste garanzie secondo il bando, fermo il minimo della cauzione previsto dalla legge.

Il bando può dettagliare tali requisiti anche per raggruppamenti e consorzi. In caso di aggiudicazione, questi soggetti devono costituire una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. È vietato avvalersi delle capacità di altri soggetti e non è consentito partecipare a più di un raggruppamento o, insieme, in forma individuale e associata.

Contenuti del bando e criteri di valutazione

Il bando deve indicare la concessione o l’accorpamento oggetto della procedura, la tipologia di assegnazione, lo stato di consistenza delle opere e dei beni, le attività di esercizio e custodia, gli eventuali interventi di sviluppo, gli obblighi gestionali, i miglioramenti energetici e ambientali minimi, le compensazioni ambientali, territoriali e sociali, i requisiti di capacità dei concorrenti, le basi di gara dell’offerta economica, l’incremento del canone, le garanzie richieste, l’eventuale indennizzo a carico del subentrante, il prezzo base dei beni da acquisire, i criteri di valutazione, la clausola sociale, le modalità di presentazione delle domande e delle offerte, nonché eventuali ulteriori cause di decadenza.

I criteri di valutazione comprendono, in sintesi:

  • incremento dell’offerta economica sul canone;
  • investimenti per l’efficientamento e l’aumento della producibilità;
  • misure di miglioramento e risanamento ambientale e compensazione territoriale;
  • qualità della gestione dell’invaso e del trasporto solido;
  • certificazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro;
  • disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche;
  • esperienza del personale addetto alla sicurezza delle dighe e degli impianti;
  • esperienza nella manutenzione, nell’esercizio, nella teleconduzione e nel controllo;
  • misure sociali aggiuntive;
  • entità degli investimenti complessivi, con attenzione al primo quinquennio.

La Regione può non procedere all’assegnazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Obblighi gestionali, miglioramenti energetici e ambientali

La Giunta regionale, nel bando, stabilisce obblighi e limitazioni gestionali relativi in particolare a:

  • sicurezza delle persone e del territorio, comprese laminazione delle piene e sicurezza degli sbarramenti;
  • utilizzo delle acque invasate per usi diversi, sostegno delle portate e dei livelli lacustri, o gestione di crisi idriche;
  • cessione di acque in situazioni straordinarie, come calamità, incendi e protezione civile;
  • recupero o mantenimento della capacità utile di invaso e gestione dei sedimenti.

La Giunta definisce anche obiettivi minimi di miglioramento energetico, di potenza e di producibilità, tenendo conto degli indirizzi nazionali e regionali. Il bando considera, in particolare, l’incremento della producibilità o della potenza, l’aumento della capacità di regolazione e modulazione e l’eventuale integrazione con altre fonti rinnovabili.

Per il miglioramento e il risanamento ambientale, la Giunta fissa obiettivi minimi coerenti con la pianificazione delle acque, il piano di bacino e la tutela paesaggistica e culturale, con riferimento a continuità fluviale, rilasci a valle, mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e tutela di ecosistema, biodiversità e paesaggio.

Compensazioni ambientali, territoriali e sociali

Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere esclusivamente finanziarie e devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario della concessione. La Giunta le stabilisce sentiti i comuni interessati, con riferimento a ripristino ambientale, riassetto territoriale e viabilistico, risparmio ed efficienza energetica, tutela delle specie e degli habitat.

Per le concessioni scadute o in scadenza si applicano inoltre le clausole sociali regionali per la stabilità occupazionale, richiamate dalla normativa regionale sulle clausole sociali nei bandi di gara.

Canone di concessione

Dal 2021 i titolari delle concessioni, gli operatori in prosecuzione temporanea e gli altri soggetti che eserciscono grandi derivazioni idroelettriche corrispondono un canone regionale composto da una parte fissa e una variabile.

La componente fissa è pari a 35 euro per kW di potenza nominale media annua di concessione ed è aggiornata dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno se varia di almeno il 5% l’indice ISTAT di settore.

La componente variabile è calcolata sulla base dei ricavi orari dell’impianto, al netto dell’energia fornita gratuitamente alla Regione, e rappresenta una percentuale del ricavo determinata dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, in misura non inferiore al 2,5%. La Giunta definisce anche le modalità di scorporo dell’energia gratuita.

L’offerta economica nelle gare deve riferirsi sia all’utilizzo della forza motrice sia ai beni e alle opere passati in proprietà regionale, e può aumentare sia la componente fissa sia la percentuale della componente variabile.

La componente fissa si paga semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre; la variabile annualmente a consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per le derivazioni regolate da accordi internazionali con officine fuori dal territorio nazionale, la componente variabile richiede specifici accordi tra gli Stati interessati.

La Giunta può stipulare intese con TERNA e, se necessario, con il GSE per acquisire i dati di misura. Può inoltre imporre l’installazione e il mantenimento di strumenti di misura e disciplinare l’uso dei dati in casi particolari.

Destinazione degli introiti

Dall’annualità 2022 la Giunta assegna alle province e alla Città metropolitana di Milano interessate dalle grandi derivazioni almeno l’80% del canone introitato l’anno precedente, entro il 31 ottobre. Le somme possono essere utilizzate fino a 500.000 euro anche per spese correnti; l’eccedenza è destinata a investimenti secondo programmi concordati con Regione ed enti locali.

Le somme per investimenti sono prioritarie per servizi, opere e interventi nei comuni interessati dalle grandi derivazioni.

Con legge di bilancio è inoltre riservata annualmente una quota non inferiore all’1,5% degli introiti da assegnazione delle concessioni al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque e dei piani regionali energia e clima.

Dal 2024 al 2029 la Giunta deve destinare annualmente almeno il 2% dei canoni, e comunque almeno 1.500.000 euro, al finanziamento dei servizi di supporto tecnico-specialistico necessari alla Regione per le procedure di assegnazione.

Cauzioni e garanzie

L’assegnatario deve depositare una cauzione, anche fideiussoria, almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone. La garanzia resta vincolata per tutta la concessione, è rivalutata ogni 5 anni e viene restituita alla scadenza, salvo cause ostative, oppure incamerata in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

Il bando può imporre ulteriori garanzie, comprese polizze per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale in caso di smantellamento di opere e impianti.

Decadenza e cessazione della concessione

La concessione è soggetta alle cause di decadenza previste dal testo unico sulle acque, dalla normativa regionale sull’ambiente e dal regolamento regionale sull’uso delle acque. Il bando può aggiungere ulteriori cause di decadenza, specialmente per inadempimenti sugli obblighi gestionali e sulle compensazioni. La concessione può cessare anche per la presenza di cause di esclusione ex articolo 80 del codice dei contratti.

Disposizioni transitorie, regolamenti e monitoraggio

I concessionari già autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio proseguono fino al termine fissato dalla Regione in sede di ricognizione di fine concessione. Restano confermati i corrispettivi aggiuntivi e gli altri oneri stabiliti ai sensi della disciplina precedente.

Per le somme introitate ai sensi della prosecuzione temporanea e della disciplina statale, la Giunta trasferisce alle province e alla Città metropolitana territorialmente interessate il 60%.

I procedimenti per nuove grandi derivazioni che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già superato la fase di pubblicazione concorrenziale sono conclusi secondo la previgente disciplina. Le procedure per nuove derivazioni e per variazioni sostanziali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente, da adeguare entro 180 giorni.

Il regolamento regionale previsto dalla legge deve essere approvato entro 180 giorni. Entro lo stesso termine la Giunta determina la percentuale della componente variabile del canone; fino ad allora si applica la percentuale minima del 2,5%.

Ogni due anni la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione tecnica ed economica sull’andamento di ciascuna concessione e sull’utilizzo dei canoni. È istituita una commissione tecnica di verifica, senza oneri aggiuntivi, che può svolgere sopralluoghi presso gli impianti.

Norma finanziaria ed entrata in vigore

Gli introiti dei canoni e delle sanzioni amministrative sono iscritti alle entrate extratributarie del bilancio regionale; le relative previsioni di spesa sono aggiornate con la legge di bilancio. Parte degli introiti è destinata alle politiche ambientali, idriche ed energetiche, nonché ai trasferimenti territoriali previsti dalla legge.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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