Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 1/2020

Modifiche al regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna')(1)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 29 settembre 2017, n. 5, adeguando varie disposizioni su guide alpine, scuole di alpinismo/sci alpinismo, aggiornamenti professionali e disciplina delle aree sciabili attrezzate. Introduce nuovi requisiti documentali per l’individuazione delle aree sciabili e una classificazione delle piste da fondo. Dal decreto dirigenziale previsto per l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno si applica la disciplina transitoria del testo previgente.

Modifiche al regolamento regionale sulle attività motorie e sportive e sulle professioni sportive inerenti alla montagna

Modifiche al regolamento attuativo sulle attività motorie, sportive e sulle professioni della montagna

Il provvedimento interviene sul regolamento regionale Lombardia 29 settembre 2017, n. 5, che attua la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26. Le modifiche incidono sia sulla disciplina delle guide alpine e delle aspiranti guide alpine, sia sulla regolazione delle aree sciabili attrezzate e delle piste da fondo.

Disciplina delle guide alpine, aspiranti guide alpine e scuole

Il regolamento aggiorna vari riferimenti terminologici, sostituendo espressioni al plurale o al maschile con formule riferite alle aspiranti guide alpine e alle guide alpine - maestri di alpinismo. In diversi passaggi viene inoltre precisato il ruolo del collegio regionale delle guide alpine, che riceve le comunicazioni dei decreti regionali e informa a sua volta tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

Per alcune procedure formative e organizzative, le designazioni dei componenti o degli esperti non sono più effettuate dal dirigente o dalla direzione regionale competente, ma sono attribuite al collegio regionale delle guide alpine. In più punti è soppressa la presenza di alcune componenti tecniche precedentemente previste, mentre le commissioni risultano ridefinite come presiedute dal dirigente regionale competente o da un suo delegato.

Requisiti professionali e aggiornamento

In materia di iscrizione e mantenimento dell’abilitazione, il regolamento modifica la disciplina dell’aggiornamento professionale. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono essere ammesse al corso successivo entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, senza cancellazione dall’albo, purché la domanda di iscrizione sia presentata prima della scadenza del triennio previsto.

È inoltre precisato che alcune condizioni devono essere documentate e che, in determinati casi, è sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione al corso prima della scadenza dell’iscrizione all’albo per evitare l’interruzione dell’esercizio professionale.

Visite e certificazioni sanitarie

Per l’accesso e la permanenza in alcuni procedimenti relativi alle professioni della montagna, viene introdotto il riferimento all’idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato da un’unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro presso l’ASST. È inoltre sostituito il precedente riferimento all’ATS competente per territorio con la medesima struttura ospedaliera dell’ASST.

Ascensioni di maggiore impegno e limiti per le aspiranti guide alpine

È riscritta la disciplina dell’elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota. Il collegio regionale delle guide alpine predispone l’elenco, suddiviso per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, delle ascensioni che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non inserite in comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. L’elenco è approvato con decreto del dirigente regionale competente e pubblicato sul BURL.

Aree sciabili attrezzate: soppressioni e nuova documentazione

La rubrica del capo VI viene depurata del riferimento alle “aree sciabili”, e l’articolo 24 è abrogato. La disciplina delle proposte di individuazione delle aree sciabili attrezzate viene invece riformulata con un nuovo articolo 25, che elenca la documentazione da allegare alla proposta.

La proposta deve essere corredata, tra l’altro, da:

  • carta tecnica regionale con il perimetro dell’area e l’indicazione dei servizi funzionali e dei vincoli;
  • carta tecnica regionale con l’indicazione di massima di piste, impianti di risalita, impianti di innevamento e strutture ricettive;
  • estratti degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e forestale interessati;
  • attestazioni di conformità della comunità montana e, se presente, dell’ente parco;
  • relazione tecnica sugli obiettivi turistico-occupazionali, sugli impatti ambientali e agricoli, sulle ricadute economiche, sui beni paesaggistici e culturali, sulla compatibilità con il PPR e con gli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, sulla situazione nivologica e climatica, e sulla compatibilità con dissesti idrogeologici, frane, valanghe e possibili scioglimenti glaciali;
  • documentazione fotografica;
  • estratto catastale con dati delle particelle e intestatari;
  • studio delle opere previste;
  • quantificazione degli interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, con relazione paesaggistica.

Se sussiste rischio di valanghe, occorre inoltre una relazione tecnica corredata del parere ARPA e di una perizia valangologica di tecnico abilitato, con i sistemi di prevenzione e protezione necessari.

Classificazione delle piste da fondo

Viene introdotta una classificazione tipologica delle piste da fondo in tre categorie:

  • pista facile: segnata in blu, per principianti, con pendenza longitudinale non superiore al 10% salvo brevi tratti, lunghezza non superiore a 10 km, dislivello medio massimo non superiore a 40 m per km e tracciato privo di passaggi impegnativi;
  • pista di media difficoltà: segnata in rosso, per sciatori già avviati, con pendenza longitudinale non superiore al 20% salvo brevi tratti, lunghezza non superiore a 20 km, dislivello medio massimo non superiore a 80 m per km e numero non elevato di passaggi impegnativi;
  • pista difficile: segnata in nero, per sciatori esperti, caratterizzata da almeno uno tra pendenza longitudinale superiore al 20%, dislivello medio superiore a 80 m per km, pendenza trasversale o adeguato numero di passaggi impegnativi.

Coordinamento con la disciplina delle commissioni e dei decreti

In vari articoli relativi a esami, verifiche e procedure connesse alle professioni della montagna, il regolamento sposta la nomina di soggetti tecnici dal dirigente regionale al collegio regionale delle guide alpine e ridefinisce la pubblicità dei decreti regionali mediante pubblicazione sul BURL e comunicazione alle scuole interessate.

Disciplina transitoria

Fino alla pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale che approva l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno di cui al nuovo comma 5 dell’articolo 8, continua ad applicarsi la previgente disciplina di quel comma. Questa è la principale previsione transitoria espressamente contenuta nel regolamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.