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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22062/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, con atti notarili del 31 luglio 2008, delle quote di due società operanti nel settore della costruzione e vendita immobiliare, a favore di familiari del cedente, con pagamento del prezzo residuo rateale. Dopo alcuni anni di pagamenti, i cessionari chiesero una rimodulazione del residuo invocando crisi economica ed eventi sismici; ciò sfociò in una scrittura privata qualificata dai giudici di merito come transazione novativa, che prevedeva una parziale revisione degli accordi originari e disciplinava conseguenze dell’inadempimento. A seguito del mancato rispetto degli impegni assunti nella scrittura, il cedente agì per ottenere l’accertamento dell’inadempimento e la risoluzione dell’accordo. In appello, i soccombenti contestarono la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, l’interpretazione della scrittura come contenente una clausola risolutiva espressa, e la valutazione della gravità dell’inadempimento. Nel ricorso per cassazione dedussero: 1) violazione delle norme sulla competenza delle sezioni specializzate, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; 2) errata interpretazione degli artt. 1976, 1363 e 1369 c.c., per avere la corte territoriale ravvisato una clausola risolutiva espressa non emergente dal testo; 3) violazione degli artt. 1976, 1456, 1453 e 116 c.p.c., per avere la corte ritenuto sufficientemente grave l’inadempimento nonostante la specifica disciplina pattizia; 4) violazione degli artt. 1362, 1372, 1455, 1456 e 1976 c.c., per l’applicazione della disciplina generale della risoluzione a un accordo transattivo novativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello aveva già esaminato e respinto la questione di competenza della sezione specializzata, osservando che la domanda derivava da una transazione e non da un rapporto societario in senso proprio. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l’interpretazione della scrittura come contenente il diritto di chiedere la risoluzione era plausibile e sorretta da motivazione congrua, basata sulla lettura coordinata delle clausole e non sulla sola lettera del testo. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che la censura riproponeva questioni già esaminate e che, in ogni caso, la presenza di una clausola risolutiva espressa non esclude la verifica della gravità complessiva dell’inadempimento per i casi non specificamente previsti; inoltre la decisione di merito si fondava anche sul comportamento complessivo delle parti e sul principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. La Corte ha poi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione al difensore antistatario, e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 168/2003

    come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2012

    la competenza della sezione specializzata in materia di impresa è esclusa quando la domanda trae causa da una transazione e non da un rapporto societario in senso proprio, né da controversie aventi ad oggetto partecipazioni sociali se non in via mediata

  • art. 702-bis c.p.c.

    la questione di inammissibilità del ricorso introduttivo è infondata se la controversia non rientra nella competenza della sezione specializzata invocata

  • art. 1976 c.c.

    esclude la risoluzione della transazione per inadempimento salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato; non richiede una clausola risolutiva espressa minuziosamente dettagliata, essendo sufficiente la previsione del diritto e l’integrazione con la disciplina codicistica

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, non arrestarsi al dato letterale isolato

  • art. 1363 c.c.

    le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro insieme, coordinando le previsioni tra loro

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la decisione valorizza l’interpretazione complessiva della scrittura secondo i criteri legali

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa può operare nei casi pattuiti; la sua esistenza non impedisce la valutazione della gravità complessiva dell’inadempimento per le ipotesi non espressamente contemplate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’azione di risoluzione, ma la Corte conferma la disciplina applicata dal giudice di merito

  • art. 1455 c.c.

    la risoluzione richiede comunque un inadempimento di non scarsa importanza, valutato in concreto secondo natura, finalità del rapporto, comportamento delle parti e interesse della controparte

  • art. 116 c.p.c.

    il motivo che mira a rivalutare il materiale fattuale non supera il sindacato di legittimità quando la motivazione di merito è congrua

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte condanna la parte soccombente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla risoluzione di una transazione, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa va esclusa quando la domanda deriva dalla transazione stessa e non da un rapporto societario in senso proprio.
  • L’interpretazione del testo negoziale non può fermarsi a singole espressioni atomistiche: il giudice deve ricostruire la comune volontà delle parti leggendo le clausole in modo coordinato e sistematico.
  • Ai fini dell’art. 1976 c.c., è sufficiente che le parti abbiano espressamente previsto il diritto di chiedere la risoluzione della transazione; non è necessario che la clausola contenga una dettagliata tipizzazione di tutte le ipotesi o modalità di esercizio del rimedio.
  • La presenza di una clausola risolutiva espressa non esclude, per gli inadempimenti non specificamente tipizzati, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento secondo i criteri generali dell’art. 1455 c.c.
  • La gravità dell’inadempimento va apprezzata in concreto tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, della natura e finalità del rapporto e dell’interesse della controparte all’esatta e tempestiva esecuzione, anche in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione di merito una mera lettura alternativa del contratto, se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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