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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18626/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata disposta per reati connessi all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e delitti relativi agli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente censura la qualificazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. come assoluta, sostenendo invece che si tratti di una presunzione relativa suscettibile di superamento, in particolare per il lungo "tempo silente" (custodia cautelare sofferta di oltre 6 anni) e per la necessità di valutare ruolo, attualità delle esigenze cautelari e fattori concreti che possano dimostrare l'affievolimento della pericolosità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. assoluta, la Corte ha ritenuto comunque corretta la decisione impugnata perché il ricorrente non ha fornito elementi fattuali idonei a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari: è stata dedotta solo la durata della custodia (fatti del 2015, condanna in secondo grado a 7 anni e 10 mesi e oltre 6 anni di custodia), senza indicare effettiva presa di distanza dal contesto delinquenziale né altri elementi che indichino diminuita pericolosità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il tempo trascorso può concorrere a superare la presunzione ma solo se accompagnato da ulteriori elementi che complessivamente denotino l'affievolimento delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la sua contestazione attiva la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa l'esistenza di esigenze cautelari e l'idoneità della custodia in carcere

  • artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme in materia di stupefacenti contestate insieme all'416-bis; contribuiscono alla valutazione complessiva della gravità e della pericolosità

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una doppia presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari e idoneità esclusiva della custodia in carcere) che, secondo la giurisprudenza consolidata, è di natura relativa e può essere superata a determinate condizioni; il tempo trascorso dai fatti può concorrere a superarla ma richiede elementi ulteriori che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sull'articolazione delle misure cautelari e sulla valutazione del tempo trascorso (cd. "tempo silente"), richiedendo al giudice una valutazione costituzionalmente orientata dell'attualità delle esigenze cautelari

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta: è una presunzione relativa che può essere superata se emergono elementi concreti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari.
  • Il mero decorso di un lungo periodo in custodia cautelare ("tempo silente") può contribuire a superare la presunzione ma non è di per sé sufficiente: deve essere accompagnato da ulteriori elementi (es. cessazione di condotte pericolose, presa di distanza dal contesto criminale, comportamento personale, prova di ravvedimento) che complessivamente dimostrino l'affievolimento della pericolosità.
  • Il giudice deve motivare espressamente la valutazione temporale e il suo rilievo rispetto alle esigenze cautelari, indicando perché il tempo trascorso non è idoneo a neutralizzare la presunzione o, al contrario, perché insieme ad altri elementi giustifica la mitigazione della misura.
  • Il confronto tra durata della custodia cautelare e pena inflitta non è automaticamente decisivo: eventuali profili di proporzionalità tra sanzione e cautela trovano disciplina autonoma nelle regole sui termini massimi della detenzione cautelare e non sostituiscono l'onere di dimostrazione circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe allegare e documentare fatti concreti (comportamenti postumi, cambi di ruolo, elementi di collaborazione, assenza di contatti con il contesto criminoso, valutazioni psicosociali) oltre al tempo trascorso per avere concrete probabilità di ottenere la sostituzione della misura.

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