Ordinanza n. 65/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per ingiustificata inattività
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale di revoca della licenza. A fondamento della revoca l’amministrazione ha contestato la violazione dell’art. 99 T.U.L.P.S., consistente nell’ingiustificata inattività della licenza per il commercio all’ingrosso di oggetti preziosi usati per un periodo largamente superiore a quello previsto dalla norma. Il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento, ma l’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso oltre al riferimento alla contestazione della violazione dell’art. 99 T.U.L.P.S. e alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenuto il fumus boni iuris insussistente, il Collegio ha osservato che la violazione dell’art. 99 T.U.L.P.S. posta a fondamento della revoca appare supportata da adeguati e persuasivi elementi istruttori e motivazionali, in particolare dalla prolungata e ingiustificata inattività della licenza, sostanzialmente ammessa dal ricorrente durante l’interlocuzione procedimentale. È stato inoltre ritenuto non provato un pregiudizio grave e irreparabile, dovendosi accordare prevalenza all’interesse pubblico sotteso alla revoca, anche considerando il sostanziale inutilizzo della licenza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, per euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 127 T.U.L.P.S.
Indicato quale base normativa della licenza oggetto del decreto di revoca.
art. 99 T.U.L.P.S.
La violazione, costituita dall’ingiustificata inattività della licenza per un periodo largamente superiore a quello prescritto, è stata ritenuta assistita da adeguati elementi istruttori e motivazionali e idonea a sostenere, in sede cautelare, il provvedimento di revoca.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la valutazione della domanda cautelare secondo i requisiti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il provvedimento impugnato appare, a un sommario esame, sorretto da adeguati elementi istruttori e motivazionali che attestino la violazione dei presupposti normativi per il mantenimento di una licenza di pubblica sicurezza.
- La prolungata e ingiustificata inattività di una licenza per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa applicabile può integrare, ove adeguatamente accertata e motivata, un presupposto idoneo a sostenere la revoca della licenza.
- L’ammissione del privato nel corso dell’interlocuzione procedimentale circa il fatto costitutivo della violazione può costituire un elemento istruttorio rilevante nella valutazione della legittimità del provvedimento e del fumus cautelare.
- Il requisito del periculum in mora non è integrato dalla mera perdita o inutilizzazione della licenza quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile e, al contrario, la licenza risulti sostanzialmente inutilizzata.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla rimozione di una licenza inutilizzata e mantenuta in violazione dei presupposti normativi può prevalere sull’interesse privato alla sospensione della revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 224/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 225/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →