Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2417/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - dell’ordinanza n. 1 del 21.01.2025 emessa dal Comune di Cardano al Campo (VA), avente ad oggetto la demolizione della strada interna privata realizzata in Via Alpi/Via Appennini e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente alla parte in cui individua tra le aree da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione da parte dei trasgressori a ciò tenuti, anche quella appartenente in via esclusiva alla società Montesin S.r.l.

Giustizia amministrativa202501070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nella parte in cui sottoponeva all’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale l’area di esclusiva proprietà della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, limitatamente alla previsione dell’acquisizione gratuita dell’area di sua proprietà in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione da parte dei soggetti individuati dal Comune come responsabili dell’abuso. Ha dedotto, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, sostenendo di essere estranea alla realizzazione della strada abusiva e di non essere destinataria dell’ordine di demolizione. Ha evidenziato di essersi opposta ai lavori e di essersi attivata in sede civile per ottenere la rimozione dell’opera e il ripristino dei luoghi. In subordine ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e del diritto, manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà, nonché difetto di motivazione circa le ragioni per cui l’area di sua esclusiva proprietà avrebbe dovuto essere assoggettata alla sanzione acquisitiva. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in ragione di una domanda di sanatoria presentata da altra impresa anche per conto della ricorrente e, in subordine, ha chiesto la sospensione o il rinvio del giudizio in attesa della definizione della procedura di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto le richieste preliminari del Comune. Non ha dichiarato l’improcedibilità perché la ricorrente non aveva sottoscritto né l’istanza di sanatoria né la delega al professionista e aveva dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non essendo configurabile una pregiudizialità tecnica tra il giudizio amministrativo e un procedimento amministrativo di sanatoria. Ha escluso anche la sospensione impropria, non ricorrendo i presupposti individuati dall’Adunanza Plenaria n. 4/2024, e ha negato il rinvio dell’udienza, poiché la pendenza della sanatoria non costituiva una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto il primo motivo. L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura sanzionatoria e non può operare nei confronti del proprietario estraneo all’abuso, salvo che questi non dimostri di essersi attivato per impedirne la realizzazione o rimuoverne gli effetti. La ricorrente non era stata indicata tra i responsabili dell’abuso né era destinataria dell’ordine di demolizione; tuttavia, l’ordinanza la esponeva all’acquisizione dell’area senza consentirle di eseguire la demolizione e senza indicare elementi idonei a escluderne l’estraneità. Inoltre, risultava che si era opposta ai lavori e aveva promosso iniziative giudiziarie per ottenere il ripristino dei luoghi. Il provvedimento è stato quindi ritenuto illogico e contraddittorio e annullato limitatamente alla parte in cui sottoponeva l’area della ricorrente alla sanzione acquisitiva. Il secondo motivo, subordinato, è stato assorbito. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3

    L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e può essere rivolto anche al proprietario non responsabile dell’abuso; ciò non comporta però, in assenza di responsabilità o di mancata collaborazione colpevole, l’applicabilità nei suoi confronti della sanzione acquisitiva.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune

    L’acquisizione gratuita è una sanzione autonoma conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e opera nei confronti del responsabile dell’abuso. Non può colpire il proprietario estraneo che abbia dimostrato di non aver partecipato all’abuso e di essersi concretamente attivato per impedirlo o rimuoverne gli effetti.

  • art. 3, comma 1, legge n. 241/1990

    L’amministrazione deve motivare le ragioni per cui un proprietario non responsabile dell’abuso viene comunque esposto all’effetto acquisitivo; l’omessa indicazione di tali ragioni concorre a rendere illegittima la previsione sanzionatoria.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La mera pendenza di una domanda di sanatoria non sottoscritta dal proprietario interessato non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso né giustifica, di per sé, la sospensione o il rinvio del giudizio.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza

    Il rinvio dell’udienza è ammesso solo in presenza di gravi ragioni eccezionali incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa; l’opportunità di attendere l’esito di un procedimento amministrativo pendente non è sufficiente.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnica in senso stretto, ossia che la decisione della causa dipenda dalla preventiva definizione, con efficacia di giudicato, di altro rapporto giuridico; tale presupposto non ricorre tra il giudizio di annullamento e un procedimento amministrativo di sanatoria.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di sanzione autonoma e non può essere applicata al proprietario del fondo che sia rimasto estraneo alla realizzazione dell’abuso, salvo che risulti una sua responsabilità almeno colposa o la mancata attivazione per impedirne la prosecuzione o rimuoverne gli effetti.
  • L’ordine di demolizione, in quanto misura reale e ripristinatoria, può essere rivolto anche al proprietario non responsabile dell’abuso; tuttavia, la previsione dell’acquisizione gratuita non può operare nei suoi confronti se egli non è destinatario dell’ordine, non è abilitato a eseguirlo e ha dimostrato la propria estraneità all’abuso.
  • È illogica e contraddittoria l’ordinanza che individua terzi quali unici destinatari dell’ordine di demolizione, ma espone il proprietario estraneo all’abuso all’acquisizione della sua area senza indicare le ragioni della sua responsabilità o della mancata collaborazione.
  • Il proprietario può sottrarsi all’effetto acquisitivo dimostrando, anche mediante opposizione ai lavori e iniziative giudiziarie concrete, di essersi attivato per impedire la realizzazione dell’abuso o per eliminarne gli effetti.
  • La pendenza di una domanda di sanatoria non sottoscritta dal proprietario interessato non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’ordinanza demolitoria e non costituisce, di per sé, causa di sospensione necessaria, sospensione impropria o rinvio dell’udienza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.