L.R. Lombardia 12/2020
Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Lombardia 9/2005 sul servizio volontario di vigilanza ecologica: amplia funzioni e organizzazione delle GEV, rivede requisiti, formazione, incarichi, sospensioni e finanziamenti, istituisce Consulta regionale e Giornata delle GEV. Alcune disposizioni finanziarie operano dal 2021; bilancio e contributi si riferiscono ai soli esercizi 2020-2022 per le nuove spese indicate.
Modifiche alla disciplina lombarda delle guardie ecologiche volontarie
Modifiche alla disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica in Lombardia
La legge regionale 21 maggio 2020, n. 12 interviene in modo organico sulla l.r. Lombardia 28 febbraio 2005, n. 9, aggiornando finalità, funzioni, requisiti, organizzazione, regime disciplinare, forme di cooperazione e finanziamento del servizio volontario di vigilanza ecologica.
Finalità del servizio e funzioni delle guardie ecologiche volontarie
Il servizio viene confermato come strumento con cui la Regione valorizza il volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla tutela del patrimonio naturale e paesistico, alla diffusione di comportamenti sostenibili e alla formazione di una coscienza civica orientata al rispetto della natura, della biodiversità e del territorio.
Le guardie ecologiche volontarie svolgono soprattutto attività di:
- informazione sulla normativa ambientale e sui comportamenti idonei a tutelare l’ambiente;
- divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte rispettose dei beni ambientali, anche in rapporto alla salute pubblica;
- vigilanza e accertamento di fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- collaborazione con le autorità per raccolta dati, monitoraggio ambientale, pronto intervento e soccorso in emergenze o disastri ecologici;
- educazione ambientale e interazione divulgativa con i cittadini.
In materia di biodiversità, il servizio collabora anche a interventi di conservazione degli habitat, tutela delle specie protette, sensibilizzazione sui siti e sugli habitat a rischio, contenimento delle specie esotiche invasive e, per chi abbia specifica formazione, al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
Requisiti di accesso e limiti di età
Tra i requisiti per l’accesso al corso di formazione non è più richiesto che il soggetto sia già maggiorenne in via generale, ma è introdotto il requisito di età minima e massima per l’iscrizione al corso:
- il candidato deve essere maggiorenne;
- deve avere al massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione.
Resta fermo il limite massimo di permanenza in servizio fino a 85 anni: al compimento di tale età le guardie ecologiche volontarie cessano comunque dall’incarico.
Organizzazione del servizio e competenze regionali
Il servizio è qualificato come organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale, svolto da guardie ecologiche volontarie presso gli enti organizzatori e prestato a titolo personale e gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate; non si costituisce alcun rapporto di lavoro.
La Regione mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento e individua e aggiorna con decreto del Presidente della Giunta regionale gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento a regolamenti di parchi regionali, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane e comuni capoluogo. Restano ferme le regole speciali per le funzioni di vigilanza ittico-venatoria.
La Regione inoltre:
- emana direttive per l’organizzazione uniforme dei corsi di formazione e promuove corsi di aggiornamento e specialistici;
- cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo;
- rilascia i distintivi e definisce caratteristiche di tesserini, capi di abbigliamento, dotazioni e segni distintivi;
- definisce una modulistica unica regionale;
- acquisisce relazioni, elenchi delle spese e rendiconti annuali degli enti organizzatori;
- può disciplinare ulteriori aspetti del funzionamento generale idonei a favorire l’unitarietà del servizio.
La Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica è istituita come organismo di confronto tra Regione ed enti organizzatori, senza oneri per il bilancio regionale. È convocata e presieduta dall’assessore competente, si riunisce almeno una volta l’anno e può operare in gruppi di lavoro.
Enti organizzatori e distribuzione territoriale
L’organizzazione del servizio è affidata:
- agli enti gestori dei parchi regionali, nel rispettivo territorio;
- alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, fuori dal territorio dei parchi;
- ai comuni associati, preferibilmente in aree omogenee e in particolare dove siano presenti riserve e monumenti naturali regionali, PLIS e reti ecologiche, fuori dai territori già assegnati ad altri enti;
- alle province e alla Città metropolitana di Milano nel restante territorio.
I comuni associati definiscono le modalità di gestione, individuano l’amministrazione referente se l’associazione non ha personalità giuridica e stabiliscono le modalità di nomina del responsabile del servizio. Sono ammessi accordi e convenzioni tra enti organizzatori e anche convenzioni con università e istituti di ricerca.
Formazione, incarichi e periodo iniziale di servizio
Gli enti organizzatori:
- organizzano i corsi di formazione e i successivi aggiornamenti e corsi specialistici;
- definiscono i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;
- applicano la disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro compatibile con il volontariato;
- conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie;
- rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano i distintivi rilasciati dalla Regione;
- nominano il responsabile del servizio, che di regola non coincide con il direttore dell’ente, e possono individuare coordinatori di supporto;
- trasmettono alla Regione il regolamento di servizio e, su richiesta dei comuni, un report sintetico delle attività svolte nel relativo ambito territoriale.
Il responsabile del servizio convoca periodicamente le guardie, predispone ordini di servizio settimanali con indicazione delle zone, delle modalità e della durata del servizio, cura dotazioni e tesserini, organizza i rilevamenti ambientali per guardie con specifica competenza e garantisce l’interscambio informativo con gli eventuali coordinatori.
Per le nuove guardie è previsto che le prime 84 ore di servizio si svolgano in affiancamento ad almeno una guardia con almeno due anni continuativi di servizio; se non disponibile, l’affiancamento può avvenire con guardie di altri enti o con personale idoneo dello stesso ente.
Doveri delle guardie e disciplina del servizio
Le guardie ecologiche volontarie devono:
- assicurare almeno 168 ore di servizio annue, salvo deroghe motivate e temporanee;
- compilare la modulistica prevista;
- usare il tesserino di riconoscimento;
- attenersi alle disposizioni su abbigliamento, segni distintivi e dotazioni;
- partecipare agli aggiornamenti e alle riunioni di servizio;
- operare con correttezza, cortesia e disponibilità verso i cittadini;
- custodire e usare con diligenza mezzi e attrezzature.
La durata giornaliera del servizio non può comunque superare le 8 ore. Gli ordini di servizio sono predisposti settimanalmente.
Sospensione, revoca, cessazione e limiti anagrafici
L’incarico può essere sospeso per un periodo da 15 a 60 giorni o revocato in caso di irregolarità nello svolgimento dei compiti, in base alla gravità o alla reiterazione, secondo la procedura fissata dall’ente organizzatore. La revoca è disposta anche quando vengono meno uno o più requisiti di accesso.
La procedura prevede:
- contestazione motivata entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con comunicazione al prefetto;
- possibilità di controdeduzioni entro 15 giorni;
- conclusione del procedimento entro 120 giorni;
- sospensione cautelare automatica dalla fase di avvio del procedimento di revoca;
- comunicazione immediata dei provvedimenti al prefetto.
È ammessa una sospensione volontaria fino a 12 mesi per motivi personali documentati o forza maggiore, se la guardia non riesce a garantire le 168 ore annue. In tutti i casi di cessazione devono essere restituiti tesserino, distintivo e altri mezzi eventualmente in dotazione.
Le guardie possono rimanere in servizio, in base alle condizioni fisiche e alle mansioni assegnate, non oltre gli 85 anni.
Guardie ecologiche onorarie
Possono chiedere la nomina a guardia ecologica onoraria le guardie che abbiano svolto continuativamente il servizio per almeno 10 anni e vogliano limitare l’attività a compiti di supporto, tra cui anche la divulgazione di pratiche di sostenibilità ambientale.
Le guardie onorarie cessano comunque la collaborazione al compimento degli 85 anni. Non possono essere riconosciuti come onorari coloro che abbiano subito più di una sospensione disciplinare o abbiano avuto l’incarico revocato da uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.
Cooperazione con altri corpi e servizi pubblici
La disciplina aggiorna la cooperazione con:
- servizi di polizia locale e personale degli enti di gestione dei parchi con funzioni di polizia amministrativa locale;
- servizi idraulici, forestali e ARPA Lombardia;
- Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri;
- Servizio nazionale della Protezione civile.
Sono previste forme di collaborazione per la vigilanza e il controllo in materia agro-silvo-pastorale, di polizia idraulica, di aree protette e per la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con la direzione del Parco. È inoltre consentita la cooperazione con la Protezione civile nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi e nelle operazioni di pronto intervento e soccorso in caso di emergenza o disastri ecologici.
Le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali possono concorrere a coordinare tali collaborazioni; gli enti organizzatori possono individuare un referente comune per il coordinamento dei servizi sul territorio provinciale o metropolitano.
Commissione regionale d’esame
La commissione regionale è riorganizzata con composizione aggiornata e nomina dei componenti con provvedimento del direttore della competente direzione generale. La durata dell’incarico è di 5 anni e i componenti di alcune categorie sono nominati previo accordo con gli organi statali competenti.
Ai componenti spetta un gettone di presenza e l’eventuale rimborso spese secondo la disciplina regionale vigente.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della disciplina con cadenza biennale sulla base di una relazione della Giunta che deve descrivere:
- distribuzione e caratteristiche delle guardie ecologiche volontarie;
- formazione svolta e attività a tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- questioni emerse nella Consulta regionale;
- modalità organizzative e dotazioni strumentali;
- destinazione e utilizzo delle risorse stanziate.
Gli enti organizzatori forniscono i dati necessari e la Giunta rende accessibili le informazioni elaborate ai fini valutativi.
Finanziamenti e coperture finanziarie
La Regione eroga contributi regionali per il servizio nei limiti delle autorizzazioni di spesa, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale. I criteri tengono conto del numero di guardie in servizio e di indicatori dell’effettiva attività.
Entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti organizzatori presentano:
- un elenco dettagliato delle spese necessarie e connesse con le attività programmate per l’anno;
- il rendiconto dei finanziamenti dell’anno precedente.
Nei 60 giorni successivi il dirigente competente approva il riparto dei contributi, fermo restando che una quota può essere riservata alla Regione per interventi propri, tra cui:
- corsi di aggiornamento e specialistici;
- pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo;
- acquisto dei distintivi.
La norma finanziaria quantifica, per il triennio 2020-2022, specifiche spese per assicurazioni, manifestazione della Giornata delle GEV, commissione regionale, contributi correnti e in conto capitale per il servizio.
Regime transitorio ed efficacia temporale
La commissione regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge continua a operare fino alla nuova nomina.
Le nuove regole sul requisito di età per l’accesso al corso non si applicano alle aspiranti guardie già iscritte ai corsi alla data di entrata in vigore.
Le guardie che abbiano già compiuto 85 anni alla data di entrata in vigore cessano immediatamente dalle funzioni, con obbligo di restituzione del materiale in dotazione.
Gli enti organizzatori devono adeguare entro 6 mesi la propria disciplina sulla sospensione e cessazione dall’incarico; decorso tale termine si applica comunque la nuova disciplina regionale.
La deliberazione della Giunta sui criteri di finanziamento va adottata entro 90 giorni.
Le modifiche relative a determinate spese e al riparto finanziario si applicano, per la relativa disciplina dei finanziamenti regionali, dall’anno 2021.
Abrogazioni e salvezza degli effetti
Sono abrogate o soppresse varie disposizioni previgenti, incluse quelle incompatibili con il nuovo assetto del servizio, mentre sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme modificate o abrogate.
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