Cassazione Penale, Sentenza n. 18569/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gentile impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato non estinta la pena detentiva residua (2 anni, con residuo di circa 9 mesi a seguito di revoca retroattiva dell'affidamento in prova) per esito negativo dell'affidamento, lamentando omissione di valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della possibilità di applicare una misura alternativa meno afflittiva (detenzione domiciliare ordinaria o ai sensi della legge n.199/2010) in relazione alla pena residua.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di sorveglianza ha l'onere di esaminare una richiesta di misura alternativa quando tale richiesta sia stata espressamente avanzata dal condannato nel corso del procedimento; nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto né documentato di aver formulato detta istanza davanti al Tribunale, per cui non sussisteva alcun obbligo di sostituire d'ufficio la pena residua con detenzione domiciliare. La Corte ha quindi confermato la motivazione del Tribunale, richiamando la pericolosità sociale e le violazioni indicate, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 678, comma 1-bis; art. 667, comma 4
norme procedurali richiamate come base per l'opposizione e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza
art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 47, comma 12, L. n. 354/1975
disciplina la declaratoria di esito negativo dell'affidamento in prova e il giudizio sul periodo di prova; contesto in cui è stata valutata la non estinzione della pena
art. 47-ter Ord. pen.
prevede la possibilità di richiedere misure alternative (es. detenzione domiciliare) dopo l'inizio dell'esecuzione della pena; la Corte chiarisce che la domanda può essere valutata ma deve essere previamente avanzata dal condannato
legge n. 199/2010
legge n. 199/2010, art. 1
norma che disciplina forme di detenzione domiciliare previste per talune ipotesi; citata come possibile alternativa reclamata dal ricorrente
art. 51-ter Ord. pen.
disciplinante la sospensione cautelativa di misure alternative in corso di esecuzione; usato per distinguere il potere discrezionale del giudice durante l'esecuzione rispetto al giudizio ex art. 47, comma 12
art. 47, comma 11, Ord. pen.
richiamato per distinguere la revoca dell'affidamento in prova (con effetti diversi rispetto alla declaratoria di esito negativo nel giudizio ex comma 12)
art. 47-ter, comma 1-quater Ord. pen.
art. 47-ter, comma 1-quater
prevede che il condannato possa avanzare istanza di detenzione domiciliare anche dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, indicando che la domanda nel giudizio sull'esito della prova è anticipatoria di tale possibilità
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
richiamata in relazione ai criteri per la condanna alle spese e all'imposizione di somme a titolo di ammenda per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza non può sostituire d'ufficio la pena residua con una misura alternativa: per essere valutata la detenzione domiciliare il condannato deve aver formulato espressa istanza nel procedimento.
- La declaratoria di esito negativo del periodo di prova (art. 47, comma 12 Ord. pen.) è un giudizio sul comportamento complessivo dell'affidato nel periodo concluso e non abilita automaticamente il giudice a riequilibrare la misura con provvedimenti officiosi previsti per l'esecuzione corrente (art. 51-ter).
- Se il condannato intende ottenere una misura alternativa alla pena detentiva residua, è opportuno e spesso necessario avanzare specifica richiesta già nel giudizio sull'esito della prova; in mancanza, il giudice può legittimamente ripristinare la pena detentiva residua.
- La valutazione dell'istanza di detenzione domiciliare nel giudizio sull'esito della prova si fonda sugli stessi elementi fattuali e prognostici utilizzati per decidere la non estinzione della pena; pertanto, la richiesta andrebbe formulata e documentata tempestivamente per consentire un esame completo.
- Ricorsi che sollevano questioni procedurali manifestamente infondate o prive di previo esperimento delle vie procedurali disponibili possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e contributi/ammende.
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