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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00452/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta dell'istituto previdenziale di ripetere somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola nel periodo 1.1.1986-31.12.1989, per un importo di euro 9.644,41. Il tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice dichiarando prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito e aveva posto le spese a carico dell'istituto. In appello la soccombente aveva censurato la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria; la corte territoriale aveva rigettato il gravame ritenendo che nel rito del lavoro non vi fosse stata una vera fase istruttoria, perché la decisione era stata assunta sulla base delle sole allegazioni introduttive e senza attività istruttoria autonoma. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso il compenso per la fase istruttoria nonostante vi fossero state attività riconducibili a tale fase.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, la produzione di documenti o singoli atti istruttori compiuti in fasi diverse non equivale di per sé allo svolgimento della fase istruttoria o di trattazione. Nel giudizio di appello il relativo compenso spetta solo se siano effettivamente svolte attività previste dall'art. 350 c.p.c. o sia fissata un'udienza per attività istruttorie o di trattazione; non spetta se alla prima udienza si passa direttamente alla precisazione delle conclusioni senza ulteriori attività, anche se siano stati prodotti nuovi documenti. La censura è stata inoltre ritenuta generica, perché i documenti richiamati non erano stati trascritti né localizzati, e sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la ricorrente lo invocava per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto corretto il regolamento operato in appello

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014

    la fase istruttoria è remunerabile solo se effettivamente svolta; non basta la mera produzione documentale o la ripetizione di allegazioni già contenute negli atti introduttivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato e in parte diretto a contestare il merito

  • art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto privo di specificità per mancata trascrizione e localizzazione dei documenti richiamati

  • art. 350 c.p.c.

    nel giudizio di appello, il compenso per la fase istruttoria richiede lo svolgimento delle specifiche attività processuali previste da tale norma o comunque attività istruttorie effettive

  • art. 420 c.p.c.

    nel processo del lavoro le attività processuali, compresa l'istruttoria, si svolgono nell'unica udienza di discussione, secondo una sequenza accelerata e non scandita in più udienze

  • art. 420, ultimo comma, c.p.c.

    l'udienza di discussione può essere rinviata, purché non ingiustificatamente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria secondo il d.m. n. 55/2014, non è sufficiente la mera produzione di documenti o la riproposizione di deduzioni già svolte: occorre lo svolgimento effettivo di attività istruttorie o di trattazione riferibili alla fase considerata.
  • Nel giudizio di appello la fase istruttoria è remunerabile solo se, nel corso della prima udienza o in un'udienza appositamente fissata, siano concretamente compiute attività istruttorie o di trattazione; se la causa viene subito trattenuta per la precisazione delle conclusioni, la relativa voce di compenso non spetta.
  • Nel processo del lavoro la concentrazione delle attività nell'unica udienza di discussione impone di verificare in concreto se vi sia stata un'effettiva attività istruttoria: la mera reiterazione a verbale di allegazioni già inserite nel ricorso introduttivo non integra una fase istruttoria autonoma.
  • Il motivo di ricorso che censuri la liquidazione delle spese deve essere specifico e autosufficiente, indicando e localizzando puntualmente i documenti e gli atti su cui si fonda; in difetto, la censura è inammissibilmente generica o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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