Sentenza n. 4946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto l’impugnazione delle operazioni elettorali regionali relative all’ammissione della lista “Noi Moderati” al riparto dei seggi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’assegnazione di due seggi al partito “Noi Moderati” nelle elezioni regionali calabresi del 2025. L’appellante sosteneva che la lista non avesse superato la soglia di sbarramento regionale del 4 per cento. Secondo tale prospettazione, il denominatore avrebbe dovuto comprendere tutti i voti validi espressi per i candidati alla Presidenza della Regione, inclusi i voti attribuiti al solo candidato Presidente senza indicazione di una lista circoscrizionale. In base a tale calcolo, i voti della lista “Noi Moderati” sarebbero stati pari al 3,87 per cento, anziché al 4,05 per cento calcolato dall’Ufficio centrale regionale sulla base dei soli voti di lista circoscrizionali. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, nonché degli artt. 2 e 4 della legge regionale Calabria n. 1/2005 e dell’art. 15, comma 3, lett. b), della legge n. 108/1968. L’appellante ha inoltre riproposto una questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale, prospettando la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., sul presupposto che l’esclusione dei voti espressi per i soli candidati Presidenti dalla base di calcolo avrebbe attribuito ai voti un diverso peso. Sono state altresì riproposte eccezioni processuali relative alla mancata impugnazione di atti secondari e alla mancata dimostrazione della prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, prescindendo dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito. Ha interpretato l’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 1/2005 nel senso che i “voti validi” rilevanti per la soglia del 4 per cento sono esclusivamente quelli ottenuti dalle liste circoscrizionali, con esclusione dei voti espressi soltanto per i candidati Presidenti nelle liste regionali. Il riferimento testuale alle liste circoscrizionali è stato ritenuto sufficiente a delimitare la base di calcolo. Il Collegio ha distinto la fase di ammissione al riparto, mediante superamento della soglia, dalla successiva assegnazione dei seggi, ritenendo tuttavia che entrambe debbano fondarsi su una base di voti omogenea e coerente. Poiché la quota proporzionale, relativa a 24 dei 30 seggi consiliari, è calcolata sui voti delle liste circoscrizionali, anche la soglia di sbarramento deve essere calcolata sui medesimi voti. I voti espressi per il solo candidato Presidente perseguono invece la finalità di concorrere alla formazione della maggioranza e alla governabilità regionale, incidendo sulla quota maggioritaria, ma non rappresentano una specifica scelta per le liste e i candidati destinati a comporre il Consiglio. Il Consiglio ha inoltre escluso la rilevanza dei precedenti relativi ai sistemi elettorali pugliese e umbro, ritenuti caratterizzati da discipline differenti. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: il diverso trattamento dei voti deriva da una diversa modalità di espressione della volontà elettorale e non viola l’eguaglianza del voto, poiché situazioni diverse possono essere disciplinate diversamente. È stata valorizzata anche l’esigenza di interpretare restrittivamente le norme che comportano l’esclusione di una lista dalla competizione e, in caso di dubbio, di privilegiare la conservazione della rappresentanza. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005
“Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi”.
Ai fini della soglia di sbarramento del 4 per cento, i voti validi sono esclusivamente quelli espressi per le liste circoscrizionali; sono esclusi i voti attribuiti soltanto ai candidati Presidenti.
art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Calabria n. 1/2005
“Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali”.
La disposizione coinvolge espressamente sia le liste regionali, per determinare la quota maggioritaria, sia le liste circoscrizionali, nell’ambito delle quali sono individuati i candidati cui assegnare i seggi.
art. 15, comma 3, lett. b), l. n. 108/1968
Costituisce la base normativa del sistema di assegnazione proporzionale dei seggi mediante i voti delle liste circoscrizionali.
art. 4 l. n. 165/2004
“Individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”.
La disciplina elettorale regionale deve bilanciare governabilità e rappresentatività, assicurando anche la tutela delle minoranze.
art. 3 Cost.
Non è violato dal diverso trattamento dei voti espressi soltanto per il candidato Presidente, poiché tale modalità di voto determina una situazione diversa rispetto al voto espresso anche per una lista circoscrizionale.
art. 48 Cost.
Il principio di eguaglianza del voto non impedisce di considerare diversamente voti espressi con modalità differenti e diretti a finalità diverse nel sistema elettorale.
Massime di principio
- Nel sistema elettorale calabrese, la soglia di sbarramento del 4 per cento prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 1/2005 deve essere calcolata esclusivamente sui voti validi espressi per le liste circoscrizionali, con esclusione dei voti attribuiti soltanto ai candidati Presidenti nelle liste regionali.
- Quando la disciplina elettorale distingue tra liste circoscrizionali e liste regionali e richiama, per una specifica operazione, una sola delle due categorie, non possono essere incluse anche le altre tipologie di voto in assenza di un espresso riferimento normativo.
- La base di calcolo della soglia di sbarramento deve essere coerente e omogenea con quella utilizzata per l’assegnazione dei seggi cui lo sbarramento si riferisce; se la soglia opera sulla quota proporzionale assegnata in base ai voti di lista, anche lo sbarramento deve fondarsi sui medesimi voti.
- I voti espressi soltanto per il candidato Presidente perseguono principalmente la formazione della maggioranza e la governabilità regionale; non costituiscono una scelta specifica per le liste circoscrizionali e non devono incidere sulla misurazione della loro rappresentatività minima ai fini dell’accesso alla quota proporzionale.
- Nell’interpretazione delle norme elettorali che possono determinare l’esclusione di una lista dalla competizione o dalla ripartizione dei seggi, tra letture plausibili deve essere privilegiata quella che assicura il massimo effetto rappresentativo e la conservazione della rappresentanza, nel rispetto della tutela delle minoranze.
- Il diverso trattamento dei voti espressi soltanto per il candidato Presidente rispetto ai voti espressi anche per una lista circoscrizionale non viola i principi di eguaglianza e di parità del voto quando riflette modalità di voto diverse e finalità istituzionali differenti.
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