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Sentenza

Sentenza n. 9063/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 1525/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 5734/2023.

Giustizia amministrativa202601054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attivare la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, per l'importo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, per complessivi 500 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di specifiche contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha dichiarato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo allo stato insussistenti i relativi presupposti, ma ha precisato che esse potranno essere eventualmente richieste in caso di ulteriore inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza, in ragione della reiterata inerzia amministrativa. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 3-ter, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'inerzia dell'amministrazione può quindi giustificare l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo limitarsi a verificare l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Quando il ricorrente alleghi l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisca chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere disposta solo quando, valutate le circostanze concrete, risultino sussistenti i relativi presupposti; il giudice può riservarne la valutazione a una successiva fase in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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