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Sentenza

Sentenza n. 4222/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del silenzio rigetto serbato dal Comune di San Vitaliano sull'istanza di accesso presentata da FiberCop il 13.11.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (doc. 1 e doc. 2); e per l'accertamento - del diritto della ricorrente ad accedere e acquisire copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 13.11.2025, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a concedere l'estrazione di copia e l'esibizione della documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa ai titoli abilitativi per scavi e lavori stradali eseguiti in una via comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere i titoli abilitativi rilasciati dal Comune in relazione a scavi e lavori stradali eseguiti, in un determinato periodo, presso il punto in cui era stato danneggiato un cavo della propria rete telefonica. L'accesso era finalizzato a individuare il soggetto responsabile del danneggiamento e a promuovere eventuali azioni risarcitorie. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, si era formato il diniego tacito. Il Ministero dell'Interno aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere l'amministrazione competente; la ricorrente deduceva invece il diritto all'ostensione degli atti, evidenziando il proprio interesse diretto, concreto e attuale e la finalità difensiva dell'accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, ritenendo necessaria la sua evocazione in giudizio poiché, in conseguenza del commissariamento del Comune, gli organi straordinari riconducibili alla struttura prefettizia esercitavano le funzioni di amministrazione attiva dell'ente locale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti richiesti erano collegati al danneggiamento del cavo e risultavano necessari per individuare il responsabile e tutelare giudizialmente le pretese risarcitorie della società. Gli atti richiesti sono stati qualificati come documenti amministrativi, trattandosi di titoli autorizzativi e concessori relativi a lavori su strada comunale. Non sono stati ravvisati motivi ostativi ai sensi dell'art. 24 l. 241/1990; inoltre, l'accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza, ove eventualmente configurabili, potendo comunque procedersi a oscuramento dei dati non indispensabili. Il Comune è stato condannato a consentire visione ed estrazione di copia, anche telematica ove possibile, entro trenta giorni, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Il Comune è stato condannato anche alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale e consentono l'accesso ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    La legittimazione all'accesso richiede un collegamento concreto con la documentazione, ma non necessariamente una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo né un interesse all'impugnazione.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le limitazioni all'accesso non ostano all'ostensione richiesta per esigenze difensive; l'accesso difensivo prevale sugli interessi contrapposti, inclusa la riservatezza, nei limiti della stretta indispensabilità e con eventuale oscuramento.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La pubblicazione all'albo pretorio del permesso di costruire conferma, secondo il giudice, il principio di ampia ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti; tale situazione è più ampia dell'interesse necessario per impugnare un atto e non deve necessariamente consistere in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo.
  • L'accesso richiesto per individuare il responsabile di un danno e predisporre eventuali azioni risarcitorie costituisce accesso difensivo e deve essere garantito quando la documentazione sia necessaria alla tutela degli interessi giuridici del richiedente.
  • L'accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla difesa, fermo restando che i dati non indispensabili possono essere oscurati.
  • I titoli abilitativi relativi a lavori eseguiti su strade comunali hanno natura di documenti amministrativi ostensibili; la richiesta non è esplorativa quando individua sufficientemente l'area, il periodo e la tipologia degli interventi, anche senza indicare gli estremi dei singoli titoli.
  • In caso di commissariamento di un ente locale, l'amministrazione o la struttura pubblica che esercita le funzioni dell'ente commissariato è legittimata passivamente nel giudizio avente a oggetto l'accesso agli atti dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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