L.R. Veneto 8/2005
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto interviene su numerose leggi settoriali per razionalizzare procedure e adeguare la disciplina su ERP, trasporti, telefonia mobile, turismo e urbanistica. Contiene anche norme transitorie e di interpretazione autentica con termini specifici, tra cui la sanatoria edilizia 2004 e l’assegnazione di contributi per il 2004-2005. Molte disposizioni hanno funzione ormai storica e sono riferite a scadenze concluse.
Riordino e semplificazione in edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia
Riordino e semplificazione normativa in materia di edilizia, trasporti e urbanistica
La legge regionale del Veneto n. 8 del 25 febbraio 2005 interviene in modo trasversale su edilizia residenziale pubblica, viabilità e mobilità, trasporto pubblico locale, urbanistica, turismo e condono edilizio. La disciplina risultante aggiorna varie leggi regionali preesistenti e, in più punti, introduce misure transitorie legate a esercizi finanziari e scadenze già esaurite.
Edilizia residenziale pubblica
La legge rivede la disciplina dell’assegnazione degli alloggi ERP riservando un’ulteriore quota del 10% alle forze dell’ordine. Se la quota non viene utilizzata, la disponibilità si somma alla riserva per emergenze abitative; se resta una frazione di unità, essa si cumula negli anni successivi fino al raggiungimento di un alloggio intero. L’ente gestore deve determinare, secondo i propri programmi, quanti alloggi destinare a tale finalità.
Per le assegnazioni alle forze dell’ordine, la graduatoria è formata dalla prefettura territorialmente competente entro il 31 marzo di ogni anno e l’assegnazione è effettuata dall’ente gestore. La legge precisa inoltre che, in caso di emergenza abitativa, il Comune può disporre sistemazioni provvisorie in deroga alle regole ordinarie, ma per non oltre due anni.
Sul versante delle alienazioni, la Regione estende ai Comuni la disciplina sull’autorizzazione alla vendita degli alloggi ERP e delle pertinenze, prevedendo l’obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi oppure nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti. Sono considerati ERP anche gli alloggi realizzati o recuperati da Comuni e ATER con finanziamento pubblico, nonché quelli acquisiti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.
La normativa di settore disciplina anche il prezzo di vendita degli alloggi, fissato al valore di mercato ridotto del 20%, nonché un vincolo di inalienabilità per dieci anni, salvo ipotesi specifiche di incremento del nucleo familiare o trasferimento dell’acquirente in un Comune distante oltre 50 chilometri.
Viabilità, polizia stradale e mobilità
La legge introduce la possibilità che il personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle Province, dei Comuni e dei loro concessionari svolga funzioni di tutela e controllo sull’uso delle strade, previo superamento dell’esame di qualificazione previsto dal Codice della strada. Per i concessionari, tali funzioni spettano in particolare al personale addetto a manutenzione e vigilanza stradale sulle strade affidate alla loro sorveglianza.
Viene inoltre autorizzata la Giunta regionale, mediante accordi di programma con enti locali e altri soggetti interessati, ad affidare a una società regionale la progettazione e l’esecuzione di opere stradali riconosciute di interesse regionale, con risorse soggette al regime dei trasferimenti pubblici.
Nel settore della mobilità e dei trasporti la legge contiene varie norme transitorie: per il 2005 i contributi per la mobilità comunale sono assegnati prioritariamente agli interventi indicati in una deliberazione di Giunta; inoltre una disposizione del 2003 sugli interventi finanziati in materia di trasporti si applica anche a interventi già finanziati con precedenti leggi regionali sul settore.
La finalità della legge regionale sulla mobilità e sicurezza stradale viene ampliata per includere l’adeguamento delle infrastrutture e delle dotazioni di sicurezza a favore dei conducenti di ciclomotori e motocicli. È poi riconfermato l’obiettivo di favorire il trasporto ferroviario delle merci, anche attraverso accordi di programma per agevolazioni tariffarie.
Trasporto pubblico locale e servizi non di linea
La legge esclude l’ambito della laguna di Venezia dall’applicazione delle norme sui servizi autorizzati del trasporto pubblico locale, in ragione delle peculiarità delle vie d’acqua lagunari. Le autorizzazioni già rilasciate restano efficaci fino alla scadenza originaria.
Nel caso di scissione societaria o di altre ipotesi previste dal testo unico degli enti locali, le società titolari di reti, impianti e dotazioni patrimoniali possono ricevere i contributi per gli investimenti del settore e restano soggette agli stessi vincoli e obblighi dei beneficiari ordinari.
La legge aggiorna anche le regole sulla libera circolazione del personale delle forze dell’ordine sui mezzi di trasporto pubblico locale, sostituendo il riferimento al corpo degli agenti di custodia con quello alla polizia penitenziaria e adeguando la disciplina dei titoli di riconoscimento.
Quanto al fondo regionale per il trasporto pubblico locale, vengono ampliati gli oneri finanziabili includendo anche funzioni strumentali, procedure concorsuali attribuite alla Regione e provvedimenti per monitoraggio della mobilità, riduzione di inquinamento e congestione, e integrazione modale e tariffaria.
Per il trasporto non di linea su strada, la legge vieta dispositivi a bordo finalizzati allo smistamento indiscriminato delle richieste in piazza, chiarendo che tale modalità integra attività di taxi soggetta al relativo regime autorizzatorio. Per il noleggio con conducente è ribadito che il corrispettivo si determina solo tramite libera contrattazione prima dell’inizio del servizio. Sono inoltre vietati tassametri, apparecchi per indicare tariffe e l’uso, anche amovibile, del termine “taxi” su veicoli NCC.
Urbanistica, telefonia mobile ed edilizia
Per gli impianti di telefonia mobile, la legge richiede il provvedimento autorizzatorio comunale ai fini igienico-sanitari, secondo l’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e il permesso di costruire ai fini urbanistico-edilizi. Le modifiche o adeguamenti degli impianti rientrano quindi in un duplice regime autorizzatorio.
La normativa sulle distanze dagli elettrodotti viene integrata per consentire, tra gli interventi sugli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, anche le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma.
In materia turistica, la legge consente deroghe alle altezze minime dei locali di edifici destinati ad alcune funzioni ricettive, per gli edifici costruiti prima del 5 luglio 1975, purché le altezze non siano inferiori a quelle già esistenti. Inoltre, per gli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture ricettive all’aperto, come tende, roulotte, caravan, mobilhome e maxicaravan, non sono richiesti permesso di costruire o DIA, a condizione che restino mobili, conservino i meccanismi di rotazione e non abbiano collegamenti permanenti al terreno.
Persone con handicap grave
La legge modifica la disciplina regionale sugli ampliamenti in favore delle persone con handicap grave. Per gli edifici esistenti nelle zone territoriali omogenee B, C ed E è ammesso, una sola volta e per un solo intervento per nucleo familiare, un ampliamento fino a 120 mc in deroga agli indici di zona, purché realizzato in aderenza all’edificio esistente.
La domanda deve essere corredata da certificazione medica dell’ULSS attestante l’handicap grave o da certificazione equivalente già rilasciata o da rilasciare, da relazione tecnica che dimostri l’impossibilità di reperire spazi adeguati nell’edificio e dal progetto del nuovo volume. Sulle volumetrie realizzate è previsto un vincolo triennale di destinazione d’uso, di non alienazione e di non locazione a soggetti non portatori di handicap.
Condono edilizio: interpretazione autentica e integrazioni
La legge fornisce un’interpretazione autentica del concetto di ampliamento ai fini del condono, precisando che si tratta dell’ampliamento della costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente. Stabilisce inoltre che sono sanabili, alle medesime condizioni, anche alcuni interventi edilizi minori previsti dal DPR n. 380/2001, pur se non collegati a mutamento di destinazione d’uso.
Per le opere abusive di volume superiore a 450 mc, la domanda di sanatoria deve essere integrata, anche su richiesta del Comune, con perizia giurata. La disciplina del condono si riferisce a una finestra temporale ormai conclusa: la domanda doveva essere presentata entro il 10 dicembre 2004 e la mancata produzione di documenti entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo in sanatoria.
Governo del territorio e pianificazione
La legge aggiorna il quadro conoscitivo della pianificazione, precisando che le basi informative fanno parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e anche di soggetti pubblici e privati, compresi i gestori di impianti di distribuzione di energia. Tali basi devono contenere dati e informazioni utili alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio e della programmazione regionale e locale.
La Giunta regionale deve verificare gli archivi alfanumerici del quadro conoscitivo e assegnare un indice complessivo di qualità, definendo parametri di valutazione e soglie minime di accettabilità.
Per la valutazione tecnica regionale, in caso di impedimento del Segretario regionale nominato, può provvedere il dirigente regionale competente in materia urbanistica.
Sono inoltre previsti contributi regionali per l’adeguamento degli strumenti urbanistici, con priorità ai Comuni minori e a quelli impegnati nella redazione dei PATI. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure ordinarie, i contributi previsti per i comuni che predispongono PATI sono assegnati direttamente dalla Giunta regionale.
La legge modifica anche la disciplina transitoria del governo del territorio, chiarendo che fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi la previgente normativa regionale in materia urbanistica richiamata dal testo.
Disposizioni transitorie e misure a termine
Alcune norme hanno natura chiaramente transitoria e risultano oggi prive di applicazione pratica: quelle sui contributi per la mobilità comunale del 2005, sulla sanatoria edilizia 2004, sui contributi per i PATI nell’anno 2004 e sulla proroga/riassetto dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 2004-2006.
La legge contiene anche una modifica al piano ambientale relativa alle zone di pre-parco, che devono essere individuate e disciplinate in coerenza con il piano stesso e con le procedure di variazione previste dalla normativa regionale sui parchi, sentita la commissione consiliare competente.
Obsolescenza complessiva
L’atto è in larga parte ancora utile come ricostruzione storica di modifiche a leggi regionali vigenti; tuttavia diverse sue previsioni sono espressamente o sostanzialmente superate da termini già scaduti, regimi transitori chiusi e interventi normativi successivi. Perciò, ai fini pratici, va considerato in buona parte deprecato, pur non essendo integralmente privo di interesse per la ricostruzione del diritto vigente storico e delle modifiche alle leggi settoriali richiamate.
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