L.R. Veneto 6/2005
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa _ collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2005 modifica varie leggi su personale regionale, ATER/ARPAV, trattamento previdenziale, parchi regionali e contributi comunali alle scuole materne non statali. Introduce anche una disciplina transitoria per il CORECOM. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto ed è riferita a fattispecie e incarichi specifici, in parte ormai esauriti.
Riordino e semplificazione normativa su personale, enti locali, parchi e CORECOM
Riordino e semplificazione normativa in materia di personale, enti locali, parchi e CORECOM
La legge regionale del Veneto n. 6 del 25 febbraio 2005 interviene in modo coordinato su più leggi regionali, con modifiche ordinamentali e disposizioni transitorie. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto e incide soprattutto su personale regionale, enti parco, autonomie locali e CORECOM.
Personale regionale e dirigenziale
La legge amplia le ipotesi di mobilità del personale con qualifica dirigenziale, consentendone il collocamento in aspettativa senza assegni, su domanda, per attività presso soggetti pubblici, organismi internazionali o dell’Unione europea, Stati esteri con rapporti di collaborazione con la Regione e anche soggetti privati. Per la mobilità verso privati, la Giunta regionale individua i settori interessati, anche tramite protocolli d’intesa o progetti specifici.
Viene inoltre fornita un’interpretazione autentica delle norme regionali sull’aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali: tale collocamento non comporta novazione del rapporto di lavoro. Ai fini pensionistici, la retribuzione complessiva annua percepita per l’incarico, esclusa la quota variabile legata ai risultati, è equiparata al trattamento economico fondamentale dirigenziale, nei limiti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.
Requisiti di età per incarichi in enti regionali
Per il direttore delle ATER il limite massimo di età passa da 60 a 65 anni. Anche per i direttori di area dell’ARPAV il requisito viene adeguato, prevedendo età non superiore a 65 anni.
Trattamento previdenziale del personale in aspettativa
È modificata la disciplina regionale del trattamento previdenziale del personale transitato nel regime del TFR: al momento del collocamento a riposo spetta un trattamento pari a un dodicesimo dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda fissa e continuativa per ogni anno di servizio utile, con eventuale integrazione a carico della Regione se quanto corrisposto dall’ente previdenziale è inferiore. La regola si applica anche al personale in aspettativa senza assegni collocato a riposo entro il 20 dicembre 1999.
Personale degli enti parco regionali
Per il Parco regionale del Delta del Po e per il Parco regionale dei Colli Euganei la legge ridisegna la disciplina del personale. Gli enti parco si avvalgono di personale dipendente entro la dotazione organica approvata dalla Giunta regionale. Sono trasferiti nella dotazione organica solo i posti corrispondenti a personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore della legge. Stato giuridico e trattamento economico sono equiparati a quelli del personale regionale. È inoltre consentito l’uso di personale degli enti locali dell’area del parco e la stipula di convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi.
Scuole materne non statali
Nelle more di una revisione organica della materia scolastica, viene riconosciuto anche ai Comuni il potere di concedere contributi di bilancio per il funzionamento delle scuole materne non statali. I contributi sono destinati a manutenzione ordinaria e conservazione di edifici, attrezzature e impianti, al loro funzionamento, all’acquisto di materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale.
Parco regionale dei Colli Euganei: organi e funzionamento
La legge sostituisce la disciplina del Consiglio dell’Ente parco: l’organo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dai sindaci o loro delegati dei comuni interessati, da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e da tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi, garantendo le minoranze. La durata è di 5 anni. Sono fissate regole su decadenza, sostituzione, quorum, maggioranze, partecipazione consultiva del direttore, segreteria, indennità di presenza e rimborso spese.
Viene inoltre disciplinato il Comitato esecutivo, eletto dal Consiglio e composto dal Presidente e da sei membri, anche esterni. Sono previste partecipazione consultiva del direttore, funzioni di segretario attribuite al segretario del Consiglio e un’indennità mensile pari al 30% di quella prevista dalla legge regionale n. 64/1983.
Disposizioni transitorie per il Parco dei Colli Euganei
Il nuovo Consiglio deve essere nominato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro 15 giorni il Presidente della Giunta regionale invita la Provincia a effettuare le designazioni entro 45 giorni; in caso di inerzia, provvede direttamente sulla base delle designazioni pervenute. Il Consiglio in carica continua a operare fino alla nomina del nuovo organo.
CORECOM
In via transitoria, limitatamente all’ottava legislatura, i componenti del CORECOM in carica all’entrata in vigore della legge sono rieleggibili, in deroga al divieto ordinario di immediata rieleggibilità previsto dalla legge regionale n. 18/2001.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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